Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata nel processo penale

AutoreFrancesco Paolo Garzone
Pagine72-74
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giur
10/2016 Rivista penale
MERITO
LE NOTIFICAZIONI A MEZZO
POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA NEL PROCESSO
PENALE
di Francesco Paolo Garzone
SOMMARIO
a. La vicenda processuale. b. Il sistema delle notif‌iche a mez-
zo p.e.c. In particolare, nel processo penale.
a. La vicenda processuale
Con decreto del 14 giugno 2016 la Corte di Assise di
Taranto, su richiesta avanzata da alcune parti civili, dispo-
neva la citazione di diverse persone giuridiche quali re-
sponsabili civili, “facoltizza(ndo) le parti civili richiedenti
alle notif‌iche di cui al comma 4 dell’art. 83 c.p.p.”.
Queste ultime notif‌iche avvenivano a mezzo posta elet-
tronica certif‌icata.
All’udienza del 18 luglio 2016, pertanto, il P.M. ed il di-
fensore di una società in tal modo citata, eccepivano la
“inesistenza e/o abnormità della citazione a mezzo p.e.c.”.
La Corte, riservata la decisione in camera di consiglio,
provvedeva come dall’ordinanza in commento, ritenendo
che “non è previsto l’utilizzo della p.e.c. nel caso di notif‌i-
cazione effettuata dalle parti private.”
b. Il sistema delle notif‌iche a mezzo p.e.c. In particola-
re, nel processo penale
La digitalizzazione delle comunicazioni e delle notif‌i-
cazioni nell’ambito sia del processo civile e/o amministra-
tivo che di quello penale costituisce uno degli obiettivi
maggiormente perseguiti negli ultimi anni da parte del
Legislatore: la sostituzione del documento digitale al car-
taceo favorisce, infatti, la riduzione degli sprechi e degli
spazi occupati dagli archivi, oltre alla velocità e sicurezza
nella trasmissione dei dati.
Risponde, in altri termini, al f‌ine di ottimizzare le risor-
se in funzione di attuazione dei principi costituzionali di
giusto processo e ragionevole durata dei tempi processuali.
In ambito penale la p.e.c. è stata introdotta dall’art. 4
D.L. 193/2009 (“Misure urgenti per la digitalizzazione della
giustizia”), convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24; con
l’art. 16, comma 4, D.L. 179/2012 si è poi previsto che: “Nei
procedimenti civili le comunicazioni e le notif‌icazioni a
cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per
via telematica all’indirizzo di posta elettronica certif‌icata
risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmis-
sione a la ricezione dei documenti informatici. Allo stes-
so modo si procede per le notif‌icazioni a persona diversa
dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149,
150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La
relazione di notif‌icazione è redatta in forma automatica
dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria”.
Sia il termine utilizzato dal Legislatore (“procedimen-
ti”) che il mancato riferimento alla pendenza di un pro-
cesso dinanzi ad un giudice che, inf‌ine, il richiamo all’art.
151 c.p.p. (che riguarda gli “atti del P.M. nel corso delle
indagini preliminari”) inducono a ritenere che non sol-
tanto la fase processuale ma anche quella delle indagini
preliminari ricada nell’ambito applicativo della norma in
questione.
Il comma 9, lettera c bis, del citato D.L. 179/2012 sta-
bilisce, tuttavia, che a decorrere dal 15 dicembre 2014 le
notif‌icazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli
articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p.
saranno eseguite attraverso p.e.c. nei procedimenti dinan-
zi ai Tribunali e Corti di Appello: ne consegue che esulino
dall’ambito di applicazione della norma i procedimenti in-
nanzi ai Giudici di pace, alla Corte di cassazione, ai Tribu-
nali per i Minorenni e Militari ed agli Uff‌ici di Sorveglianza.
Destinatari delle notif‌iche a mezzo p.e.c. nel proce-
dimento penale debbono considerarsi tutti i soggetti del
libro I del codice salvo l’imputato.
Alla posizione di quest’ultimo deve essere accomu-
nata quella della persona sottoposta alle indagini giusta
l’estensione operata dall’art. 61 c.p.p. delle garanzie e dei
diritti previsti in favore del primo.
La portata prescrittiva dell’esclusione è stata limitata
dalla giurisprudenza di legittimità.
Con la sentenza n. 32398 del 28 aprile 2011 (dep. 19 lu-
glio 2011) si è ritenuto infatti che: “La notif‌icazione di un
atto di cui sia destinatario l’imputato o altra parte privata
in ogni caso in cui esso possa o debba essere consegnato al
difensore può essere eseguita con telefax o altri mezzi ido-
nei a norma dell’art. 148, comma 2 bis c.p.p.” (conforme, da
ultimo, Cass., sez. IV, 3 marzo – 21 aprile 2016, n. 16622).
Ne consegue la ritualità della notif‌ica a mezzo p.e.c.
al difensore dell’imputato dell’atto destinato a quest’ulti-
mo ove irreperibile (art. 159 c.p.p.), domiciliato presso il
difensore (art. 161 c.p.p.), latitante (art. 165 c.p.p.) o re-
sidente all’estero nell’ipotesi in cui non abbia ottemperato
all’invito a dichiarare o eleggere domicilio nello Stato (art.
169, comma 1, c.p.p.).
La tenuta costituzionale del sistema e di quest’ultima
opzione interpretativa risiede nei doveri di diligenza (che
impongono al difensore di preservare l’idoneità degli im-
pianti di ricezione della p.e.c.; cfr., all’uopo, Cass., sez. II,
4 dicembre 2013 – 20 gennaio 2014, Ortolan; Cass., sez.
III, 18 dicembre 2008 – 22 gennaio 2009, Capasso; Cass.,
sez. IV, 11 marzo – 7 maggio 2004, n. 21734, Costanzo) e
di informazione verso l’assistito, statuiti dalla Legge pro-
fessionale e dal codice deontologico e più volte affermati

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