Le notificazioni a mezzo P.E.C. nel processo penale: revirement della cassazione e dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 16 D.L. 179/2012

AutoreFrancesco Paolo Garzone
Pagine76-79
370
giur
4/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
to che, in tema di notif‌iche ai difensori, l’art. 148, comma
secondo bis, c.p.p., consente la notif‌ica “con mezzi tecnici
idonei”, tra cui va ricompresa la trasmissione telematica
se certif‌icabile, e ciò a prescindere dall’emanazione da
parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, de-
stinati a regolamentare l’utilizzo della PEC, secondo quan-
to previsto dall’art. 16 della legge 18 ottobre 2012, n. 179
(cfr. sez. II, n. 50316 del 16 settembre 2015, Rv 265394).
Ancora più recentemente, questa Corte ha affermato che,
laddove la norma consenta la notif‌ica all’imputato me-
diante consegna al difensore, deve considerarsi valida la
notif‌ica a mezzo posta elettronica certif‌icata, trattandosi
di uno strumento da cui può evincersi con certezza la rice-
zione dell’atto da parte del destinatario (sez. IV, n. 16622
del 31 marzo 2016, Rv 266529).
Deve pertanto affermarsi che, nel caso in esame, il di-
fensore dell’imputato ha ritualmente effettuato la notif‌i-
ca al difensore della persona offesa, richiesta a pena di
inammissibilità dall’art. 299 c.p.p., con la conseguenza che
l’ordinanza impugnata va annullata, con trasmissione de-
gli atti al Tribunale di Napoli sezione per il riesame delle
misure cautelari, per l’ulteriore corso. (Omissis)
LE NOTIFICAZIONI A MEZZO
P.E.C. NEL PROCESSO PENALE:
REVIREMENT DELLA CASSAZIONE
E DUBBI DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE DELL’ART. 16
D.L. 179/2012
di Francesco Paolo Garzone
SOMMARIO
1. Introduzione. 2. Il sistema delle notif‌iche a mezzo p.e.c. In
particolare, nel processo penale. 3. La questione controversa.
1. Introduzione
Soltanto qualche mese fa (cfr. in questa Rivista, 2016,
10, 905), commentando l’ordinanza della Corte di Assise
di Taranto del 18 luglio 2016 (per cui: “A norma dell’art.
16, comma 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 le comunicazioni
e le notif‌icazioni a cura della cancelleria sono effettuate
esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta
elettronica certif‌icata risultante da pubblici registri. Non
è quindi previsto l’utilizzo della p.e.c. nel caso di notif‌ica-
zioni effettuate dalle parti private. Tanto per il principio
di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla
legge per le notif‌icazioni alle quali deve attribuirsi valore
di meccanismo di conoscenza legale dell’atto notif‌icato da
parte del destinatario, ed anche l’effetto legale della cer-
tezza dell’identif‌icazione dell’autore nonché di conformità
dell’atto notif‌icato all’originale.”), ne coglievo la coeren-
za rispetto al principio incidentalmente affermato dalla
giurisprudenza di legittimità nelle pronunce 18235/2015
e 7058/2014.
L’evoluzione tecnologica, tuttavia, prosegue veloce ed
inesorabile ed, a distanza di poco tempo, anche la Corte di
Cassazione sembra “subirne” l’effetto.
Con la sentenza in commento, infatti, ha ritenuto vali-
da la notif‌icazione a mezzo p.e.c. effettuata dal difensore
dell’imputato al collega della persona offesa.
La decisione, beninteso, è funzionale alla “parità delle
armi” fra il P.M. e le parti private ed introduce un’evidente
ed obbiettiva semplif‌icazione procedurale.
La questione, tuttavia, impattando su prassi consolida-
te, modif‌icando il precedente indirizzo giurisprudenziale
e riguardando le molteplici occasioni in cui – nell’ambito
del procedimento penale – sono previste notif‌iche ad ope-
ra delle parti private, meriterebbe un maggiore approfon-
dimento.
Proprio per le decadenze che spesso - come nel caso
deciso dalla sentenza in commento - si collegano alle no-
tif‌iche di determinati atti, sarebbe inoltre auspicabile una
maggiore certezza sia de iure condendo che, de iure condi-
to, da parte della giurisprudenza di legittimità.
2. Il sistema delle notif‌iche a mezzo p.e.c. In particola-
re, nel processo penale
La digitalizzazione delle comunicazioni e delle notif‌i-
cazioni nell’ambito sia del processo civile e/o amministra-
tivo che di quello penale costituisce uno degli obiettivi
maggiormente perseguiti negli ultimi anni da parte del
Legislatore: la sostituzione del documento digitale al car-
taceo favorisce, infatti, la riduzione degli sprechi e degli
spazi occupati dagli archivi, oltre alla velocità e sicurezza
nella trasmissione dei dati.
Risponde, in altri termini, al f‌ine di ottimizzare le ri-
sorse in funzione di attuazione dei principi costituzionali
di giusto processo e ragionevole durata dei tempi proces-
suali.
In ambito penale la p.e.c. è stata introdotta dall’art. 4
D.L. 193/2009 (“Misure urgenti per la digitalizzazione della
giustizia”), convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24; con
l’art. 16, comma 4, D.L. 179/2012 si è poi previsto che: “Nei
procedimenti civili le comunicazioni e le notif‌icazioni a
cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per
via telematica all’indirizzo di posta elettronica certif‌icata
risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmis-
sione a la ricezione dei documenti informatici. Allo stes-
so modo si procede per le notif‌icazioni a persona diversa

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