Note sul riciclaggio finanziario

AutoreWalter Mapelli
Pagine371-380

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1. Considerazioni generali

Il riciclaggio è, come il falso in bilancio, un reato molto studiato ma poco praticato negli Uffici di Procura, almeno nella sua forma, secondo l’immaginario collettivo, ideale, e cioè il riciclaggio finanziario: il fatto, cioè, di chi sostituisce o trasferisce (art. 648 bis c.p.) o impiega in attività finanziarie (art. 648 ter c.p.) denaro proveniente da delitto.

La normativa in materia infatti è stata soprattutto impiegata per perseguire il cosiddetto “taroccamento” dei beni mobili registrati, sia perché quest’ultimo è un fenomeno criminale a larga diffusione, sia perché per perseguire l’occultamento e la ripulitura dei capitali di provenienza delittuosa sono molto più diffusi altri strumenti giuridici quali:

- l’art. 12 quinquies, primo comma, Legge 356/92 e cioè l’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.. Fattispecie sicuramente efficace in Italia (e tale da consentire, nell’ipotesi di cui al secondo comma del citato articolo, di punire anche il riciclatore per la quota parte di patrimonio posseduto, di provenienza legittima ma ingiustificata) ma che pone seri problemi di “reciprocità” quale presupposto della collaborazione giudiziaria internazionale con gran parte degli Stati che non conoscono crimini simili;

- l’incriminazione per concorso nei delitti di appropriazione indebita e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero mediante altri artifizi ex artt. 2 e 3 D.L.vo 74/00. In questi casi al riciclatore viene contestato lo specifico ruolo consistente nell’apertura e gestione del conto corrente impiegato per la monetizzazione e il ristorno e/o la riallocazione delle somme oggetto di appropriazione in danno della società “spoliata”. Il più celebre, e imponente, procedimento per appropriazione mediante falsa fatturazione è quello relativo al cosiddetto comparto B (o comparto riservato) del gruppo Fininvest per oltre 1000.000.000.000 di lire fuoriuscite da Publitalia e da altre società operative controllate dalla holding sino alla metà degli anni ‘90 e allocate in società off-shore. La contestazione di concorso nel delitto presupposto appare tanto più giustificata quanto più “rudimentale” è il meccanismo di riciclaggio o quanto più vicini al cuore dell’azienda sono i responsabili della condotta contestata;

- il concorso in tutti quei reati che realizzano la messa in sicurezza dei beni del debitore, quali l’art. 388 c.p. o l’art. 216 n. 1 L. Fall., attraverso simulate cessioni, ad esempio, di immobili a fondazioni estere o trasferimenti dal conto estero riservato del gruppo multinazionale poi fallito a banche in territori off-shore.

I princìpi in materia di riciclaggio sono noti ed in particolare il delitto deve:

- essere commesso “fuori delle ipotesi di concorso nel delitto presupposto”;

- consistere in condotte di trasferimento, sostituzione o altri atti idonei ad occultare la provenienza illecita dei fondi;

- avere il supporto psicologico della consapevolezza della provenienza dei fondi da delitto.

I predetti princìpi, tradotti in termini operativi, consistono nella:

- estraneità al reato presupposto, nel senso non solo della assoluzione dall’accusa di commissione o concorso nel delitto ”de quo” ma, in senso ampio, del non coinvolgimento nel processo. Una volta, infatti, promossa l’azione penale, si potrebbe ben argomentare che la replica dell’incriminazione sub specie riciclaggio dopo il proscioglimento dall’incriminazione per il delitto presupposto costituirebbe un “ne bis in idem” o, nella vulgata mediatica, accanimento giudiziario;

- consumazione istantanea, con reiterazione in caso di pluralità di condotte. Ogni trasferimento è un delitto autonomo; più trasferimenti possono essere legati solo dal vincolo della continuazione ma non ritenersi assorbiti dall’iniziale o dalla più grave delle condotte;

- consapevolezza originaria della provenienza da delitto del denaro. Il dolo deve essere presente al momento del primo

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trasferimento, apparendo indimostrabile un dolo successivo al primo movimento nel caso di più operazioni finanziarie sui medesimi fondi ad opera dello stesso imputato.

Può accadere peraltro che queste certezze entrino in crisi nell’attività di indagine, come effettivamente è successo nell’indagine illustrata al successivo paragrafo.

2. Riciclaggio: il sistema Rovelli

In data 31 maggio 2006 Intesa San Paolo, quale successore di Istituto Mobiliare Italiano (IMI), presentava un esposto nei confronti della signora Primarosa Battistella vedova Rovelli per ricettazione mediante occultamento della somma di lire 678.334.053.670, pari all’epoca a circa CHF 588.722.930 (già dedotti gli importi che l’IMI versava al fisco in nome e per conto di Primarosa Battistella) a lei pagati in forza della condanna nella causa civile IMISIR pronunciata dalla corte di Appello di Roma in data 26 novembre 1990, frutto della corruzione del Giudice Metta, come accertato in via definitiva dalla sentenza 4 maggio 2006 della Corte di Cassazione (sentenza esemplare dal punto di vista dogmatico per completezza e chiarezza sulle caratteristiche del delitto di corruzione). L’IMI asseriva che, proprio l’assoluzione della signora dall’accusa di concorso in corruzione con la formula perché il fatto non costituisce reato, la rendeva indagabile per ricettazione. La banca, in sostanza, chiedeva che fossero svolte indagini volte all’accertamento della responsabilità della signora per il delitto denunciato e, soprattutto, volte all’individuazione ed al recupero dei fondi.

La prima delle certezze enunciate al paragrafo precedente entrava in crisi e, tra le possibili opzioni, si scelse quella che consentiva di promuovere l’indagine.1 Ritenemmo perciò che anche l’assoluzione 2 per mancanza di dolo dal delitto presupposto integrasse l’esonero dalla clausola di esclusione della punibilità 3 ed attivammo l’indagine su due linee: a) intercettazioni telefoniche dell’utenza della (ultrasettantenne) vedova Rovelli e dei suoi (insperati) interlocutori in materia finanziaria; b) richiesta di assistenza giudiziaria alla Svizzera, al Liechtenstein ed al Principato di Monaco ovvero agli Stati nei quali si era persa, nel 1997, ogni traccia del denaro.

La richiesta di assistenza al Principato veniva respinta,4 il Liechtenstein rimase in silenzio,5 la Svizzera, con la Procura Federale, collaborò ampiamente, fornendo in modo sollecito le informazioni chieste.

Le intercettazioni telefoniche consentivano fortunatamente di individuare in conti correnti aperti presso Wachovia (il marchio è scomparso e la banca dalla fine del 2008 è incorporata in Wells Fargo) una parte delle somme pagate dall’IMI nel 1994.6

La Procura chiese ed ottenne ordinanza di custodia cautelare nei confronti del professionista della famiglia Rovelli e di uno dei figli della signora Battistella Rovelli.7

I tempi furono ristretti: richiesta formulata in data 18 dicembre 2006, ordinanza in data 29 dicembre 2006, arresti dei due indagati (uno in rientro da Denver, l’altro da Marrakech) e perquisizioni in Italia, Lugano, Sierre, Francoforte e Londra, tutto in contemporanea, in data 12 gennaio 2007.8 Il sequestro della “mappa del tesoro” in Francoforte consentì di chiedere ed ottenere, tra gennaio e febbraio, l’assistenza degli Stati Uniti con apertura di autonomo procedimento della Procura Federale di Washington al fine di ottenere il blocco (seizure) di circa $ 110.000.000 depositati presso banche di quattro diversi stati USA e gestiti dalle principali banche di affari mondiali.

Nel giugno 2007 veniva chiesto il rinvio a giudizio di quattro persone imputate, due delle quali detenute.

Il lavoro della Guardia di Finanza 9 dimostrava come, dopo l’intervento della Procura di Milano del 1997, vi era stato un “cambio della guardia” sia tra i membri della famiglia incaricati di gestire i fondi, sia nei fiduciari sia nelle strutture di protezione.10

In particolare, dalle quattro strutture ancora aperte nel 1997 [Dakari Stiftung, Rondix Stiftung, Krizia Anstalt e Ixor Anstalt 11] vengono trasferiti:

- $ 136.000.000 di Dakari Stiftung dal conto RBS (Royal bank of Scotland) acceso in Guersney (Channel Isl.) tra il 1 dicembre 1997 ed il 31 dicembre 1998 ai conti di sette diverse strutture 12;

- € 104.000.000 (la somma è comprensiva di una quota parte in Franchi svizzeri e Dollari statunitensi al cambio calcolato all’epoca dal professionista) di Rondix Stiftung dal conto acceso presso Dresdner Private banking acceso in Guersney (Channel Isl.) tra l’8 ottobre 1997 e l’aprile 1999 a cinque diverse strutture nonché al conto personale di Primarosa Battistella a Montecarlo 13;

- $ 19.000.000 di Ixor Anstalt da conto non identificato in Guersney (Channel Isl.) nel luglio/agosto 1999 a strutttura denominata Romanian Bancorporation 14;

- $ 19.000.000 di Krizia Anstalt da conto non identificato, in data 16 ottobre 1997, a struttura denominata Pital Finance con sede in Tortola B.V.I..15

Alcune considerazioni:

  1. i trasferimenti dei soldi non sono contestuali ma, per le strutture con ingenti somme (Dakari e Rondix), occorre tempo sia per creare le nuove società depositarie che per predisporre ed eseguire i bonifici 16;

  2. prima di giungere alla “stazione di arrivo” il denaro compie alcune “fermate intermedie”, giustificate sia dall’esigenza di complicare il lavoro di ricostruzione e di tracciamento del paper trail qualora l’investigatore individui solo una delle tappe, sia dall’esigenza di moltiplicare i compensi e le commissioni dei professionisti e delle banche interessati dalle movimentazioni finanziarie 17;

  3. l’esame di una delle sette strutture (City Trust, dal richiamo al nome di città di ognuno dei trust che a sua volta rimanda alla lettera iniziale del nome della...

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