Brevi note in tema di prescrizione ex art. 157 Comma 5 C.P. Come novellato dalla legge ex-cirielli

AutoreMassimiliano Calderani
Pagine1165-1167

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La legge 5 dicembre 2005 meglio nota come legge «ex Cirielli» ha profondamente cambiato la disciplina della prescrizione dei reati, rinnovando radicalmente taluni articoli e modificandone altri. Soprassedendo da un'analisi globale del contenuto sostanziale e processuale di tale riforma, in questa sede deve essere evidenziato come l'art. 6 della suindicata normativa abbia sostituito l'originaria formulazione dell'art. 157 c.p. e come tale norma, relativa ai termini di prescrizione, stabilisca, nell'attuale formulazione, al comma quinto che «quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni».

Il dubbio interpretativo riscontrabile da una semplice lettura della norma riguarda, in primis, l'individuazione delle sanzioni che siano di specie diversa da quella detentiva e quella pecuniaria e, successivamente, l'ambito di applicazione in concreto di tale norma.

Andando ad analizzare il primo problema, da un'analisi generale dei sistemi sanzionatori previsti ed attualmente in vigore nel nostro ordinamento, appare evidente come le uniche sanzioni di specie diversa da quelle detentive e pecuniarie - arresto e detenzione da un lato e ammenda e multa dall'altro - siano quelle introdotte con il D.L.vo 274/00, decreto legislativo che ha introdotto la competenza penale del giudice di pace.

Infatti tale normativa, precisamente agli articoli 52 e ss., ha previsto come pene di specie diversa la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, da dottrina e giurisprudenza universalmente considerate come pene paradetentive.

In particolare tali sanzioni risultano applicabili o alternativamente alla pena pecuniaria della specie corrispondente o, alternativamente tra di loro (in quest'ultimo caso solo nelle ipotesi previste dall'art. 52 terzo comma, nel caso di reato commesso da un soggetto recidivo reiterato che abbia compiuto il reato nei cinque anni successivi ad uno posto in essere precedentemente e salvo comunque che non sussistano circostanze attuanti ritenute comunque prevalenti o equivalenti).

Il primo problema da risolvere riguarda la precisa individuazione del contenuto dell'accezione «pene di specie diversa», cioè è opportuno stabilire se la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità possano essere considerate - al di là del dettato letterale che sembra indirizzare a tale soluzione - effettivamente delle pene di specie diversa da quelle canonicamente riconosciute e applicate dal nostro ordinamento.

L'art. 58 del D.L.vo n. 274/00 sembrerebbe far propendere per una soluzione negativa, laddove afferma al primo comma che per ogni effetto giuridico il lavoro di pubblica utilità e la permanenza domiciliare si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. Tuttavia è lo stesso contenuto lessicale di tale articolo che sgombra il campo da ogni possibile dubbio in...

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