Note di udienza in tema di causalità omissiva

AutoreGianfranco Iadecola
Pagine248-252

Page 248

  1. - Risulta condiviso nella interpretazione della dottrina - ma anche ribadito nei più recenti interventi della giurisprudenza (Cass. 28 settembre 2000, Baltrocchi; Cass. 29 novembre 2000, Musto; Cass. 29 novembre 2000, Di Cintio) - che unico debba essere il criterio metodologico di indagine applicabile in sede di ricostruzione processuale del fatto, ai fini dell'accertamento del rapporto di causalità tra la condotta e l'evento: senza che possa avere rilevanza dirimente la innegabilmente diversa fisionomia della causalità attiva (rispetto alla causalità omissiva) in quanto legata all'impiego di energie materiali che producono effetti riscontrabili nel mondo esterno, e che è perciò in grado di garantire, alla verifica, più elevati livelli di certezza.

    Il giudice dovrà, infatti, in ogni caso assecondare i passaggi di un «giudizio controfattuale», di natura prognosticoipotetica, che, ipotizzando come assente, contro la realtà storica, una determinata condizione, valga a dare risposta al quesito se, nella situazione così mutata, sarebbe stata o meno da aspettarsi la medesima conseguenza. Né si manca in proposito di precisare come l'evento lesivo significativo, ai sensi e per gli effetti della legge penale, sia quello che si verifica hic et nunc, sicché debba ritenersi causa dell'evento e della sua imputazione anche quell'antecedente che abbia anticipato il suo verificarsi solo di una frazione di tempo (Cass. 29 novembre 2000, Musto, che richiama per il passato, Cass. 8 marzo 1974, Bertani, Cass. 17 ottobre 1990, Lodigiani, nonché Cass. 6 novembre 1990, Corbetta).

    Risulta altresì generalmente e condivisibilmente affermato che siffatto vaglio prognostico «controfattuale», per stornare il rischio di approdi arbitrari o comunque precari (perché alimentati unicamente da opinabili certezze soggettive), debba essere formulato senza fare ricorso ad «individualizzazioni», in una ricerca cioè della matrice causale secondo il criterio del «caso per caso», o affidandosi alla personale intuizione o all'«immaginazione creatrice» dell'interprete, bensì utilizzando - in linea con i principi di stretta legalità e tassatività - più solidi e rassicuranti paradigmi ricostruttivi: ispirati al modello «generalizzante» della «sussunzione del fatto sotto leggi scientifiche» o comunque sostenuti da regole di «generalizzata esperienza».

    Ed invero, tali parametri di riferimento sono ritenuti i soli in grado di garantire al giudice un fondato riscontro della relazione di condizionamento necessario tra condotta ed evento (e da questo traggono la loro qualificazione di «leggi di copertura»), in quanto offrono un criterio obiettivo di controllo del giudizio di causalità che, come è stato scritto, salvaguarda le innegabili esigenze di tassatività della fattispecie penale e pone la sentenza al riparo da censure di motivazione solo apparente.

    Sembra allora potersi validamente sostenere che il guidice, nell'adempimento prioritario della individuazione della condotta penalmente rilevante come quella causativa dell'evento da cui «dipende l'esistenza del reato», debba avvalersi, come regola di selezione, del principio codicistico della condicio sine qua non (artt. 40 e 41 c.p.) integrato dal richiamo al modello della sussunzione del fatto sotto leggi scientifiche (o almeno massime di esprienza). Senza peraltro trascurare che l'applicazione di tale «modello» può in alcuni casi risultare non necessaria, siccome accade allorché si proponga come fatto indiscutibile che, eliminata mentalmente la condotta, l'evento non si sarebbe certamente verificato; rimanendo essa, invece, indispensabile nella fattispecie in cui l'impiego del procedimento di eliminazione mentale del fattore condizionante non dissolva il dubbio circa il verificarsi o meno dell'evento stesso.

    Le «leggi scientifiche generali di copertura», come è noto, possono poi essere sia leggi universali, in grado cioè di affermare, dando garanzie di certezza, che la verificazione di un evento è invariabilmente e sempre accompagnata dalla verificazione di un altro evento, sia - ed il più delle volte - leggi statistiche, pur esse categoria delle leggi scientifiche, i cui enunciati propongono però collegamenti e nessi in termini, non di invariabilità e di certezza, bensì di probabilità.

    Nei casi, quindi, in cui, nella verifica del rapporto causale manchi il sostegno di leggi universali, l'indagine giudiziale potrà giovarsi anche della «copertura» di leggi statistiche.

    L'impiego delle quali, peraltro (indispensabile nel settore della responsabilità penale del medico, ove la verifica della connessione causale è affidata agli enunciati delle leggi biologiche o neurologiche, che sono di norma di natura statistica), in tanto attinge il risultato del riscontro positivo della connessione esplorata, in quanto consenta di ritenere, alla luce di ogni altra emergenza processuale significativa, se non con certezza, con elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, che la condotta dell'agente costituisca, ceteris paribus, una condizione necessaria dell'evento: potendosi assumere che quest'ultimo, senza quella condotta, con ogni ragionevolezza e credibilità razionale, non si sarebbe verificato, e, nel contempo, che, quindi, sia anche fondato escludere l'interferenza di un processo causale alternativo nella determinazione dell'evento lesivo.

    Page 249

    Come più sopra accennato, si ritiene generalmente che il metodo del «giudizio controfattuale», regolato sul modello della sussunzione sotto leggi, debba governare l'accertamento sia in ipotesi di causalità attiva che di causalità omissiva, anche se risulta chiaro come ad identità della struttura della spiegazione possa non corrispondere un eguale livello di certezza del risultato: se, infatti, la causalità dell'azione può essere riscontrata anche in termini di certezza dato che il vaglio si giova della manifestazione di dati reali nel mondo esterno, la causalità dell'omissione, sprovvista di consistenza materiale e dunque di riscontri fenomenici, non può che argomentarsi in termini probabilistici, essendo irrimediabilmente fondata su di un giudizio prognostico-ipotetico, secondo il paradigma più sopra enunciato.

    Epperaltro, pure deve convenirsi che la omissione non debba scontare, in sede di ricerca del nesso di condizionamento che la collega all'evento, siffatta sua fisica inconsistenza - rectius inesistenza - la quale non potrebbe perciò indurre a ritenere soddisfacenti livelli di certezza pregiudizialmente ridotti, né costituire il pretesto per giustificare procedimenti di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT