Note in tema di accertamento peritale e discrezionalità vincolata del giudice

AutoreFrancesca Bartolini; Giuseppe Maria Gallo
Pagine377-380

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@1. Le premesse alla decisione chiosata

– Nel processo penale in cui è stata resa l’ordinanza in rassegna, sono stati imputati, a vario titolo, il direttore strutturale dei lavori, il direttore di cantiere, il progettista strutturale dell’opera, il collaudatore in corso d’opera, per una serie di gravi reati (omicidio colposo, lesioni colpose crollo di costruzioni) conseguenti al crollo, avvenuto nel 2003, di un noto edificio genovese realizzato per un evento previsto per l’anno successivo.

Nel collasso in questione ha perso la vita un operaio, e altri sono rimasti feriti.

Il dibattimento è stato caratterizzato da una forte contrapposizione dialettica fra i vari giudicabili e i loro consulenti, giunta sino alla richiesta di espletare una perizia, la cui necessità non è stata ritenuta dal decidente per le ragioni nell’ordinanza esposte.

@2. L’istituto della perizia secondo il pre-vigente codice di rito

– Giova quivi muovere da una premessa di carattere generale. Ogni considerazione di natura tecnica afferisce al codice di rito del 1930, sicché, di seguito, non si preciserà che la narrativa riguarda il precedente sistema,dovendo tale aspetto, d’ora in avanti, ritenersi implicito.

L’istituto della perizia è stato inserito, dal legislatore, nel Capo III (Dei periti e dei consulenti tecnici) del Libro Secondo che il codice di procedura penale ha intitolato: “Dell’istruzione”.

La prima norma da esaminare è rappresentata dall’art. 314 del c.p.p., dedicata alla facoltà del giudice di procedere a perizia.

Estrema è la chiarezza della disposizione che fornisce, al preposto alla statuizione, questo strumento nel caso in cui si debba svolgere un’indagine per la quale necessitino particolari cognizioni di determinate scienze o arti. In guisa, le palesi esclusioni normative inflettono i temi dell’abitualità, della professionalità nel reato, della tendenza a delinquere, del carattere e della personalità dell’imputato, nonché delle qualità psichiche svincolate da patologie.

La perizia è disposta d’ufficio ma può, in alternativa, essere richiesta, all’istruttore, dalle parti interessate.

Il sistema faculta il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, ad incaricare uno o più periti di compiere una nuova indagine, sia pur vincolata agli stessi quesiti sottoposti ai precedenti esperti.

Interessante è osservare l’evoluzione della giurisprudenza all’uopo.

Per la suprema Corte di cassazione, è vietato sostituire l’indagine tecnica con altro mezzo quando vi siano i presupposti per disporre la perizia (sez. VI, 12 ottobre 1979, Perciabosco) alla cui ammissione il giudice è obbligato per la decisione nel caso debba procedere ad indagini espletabili solo avvalendosi di cognizioni di scienze ed arti (sez. V, 25 febbraio 1977, Marzollo), pur potendo escludere, insindacabilmente in punto legittimità, il mezzo istruttorio mediante adeguata e logica motivazione (sez. I, 27 novembre 1978, Manco).

In alternativa alla perizia si pone la valutazione del peritus peritorum che attinga alle proprie conoscenze per giudicare e per coerentemente motivare (sez. IV, 25 ottobre 1971, Furnari), così come nel caso di attività collegiale dalla quale sortisca un contrasto fra essenziali circostanze individuate dagli esperti (Cass. 10 luglio 1948, Grande).

Gli articoli 315 e 315 bis regolamentano il profilo dell’incapacità dei periti e quello della loro incompatibilità e ricusabilità. Le disposizioni in argomento non abbisognano di alcun corredo interpretativo, dedotta la loro estrema chiarezza.

La rubrica dell’art. 320 del c.p.p. attiene al compimento della perizia del giudice e non riguarda altri aspetti (ad esempio, quelli della polizia giudiziaria); il successivo art. 323 prevede la facoltà delle parti private di nominare consulenti tecnici che, nell’alveo vincolante della CTU, possono presentare od inoltrare osservazioni o riserve al giudice, sino a domandare di esaminare la persona o la cosa oggetto della perizia (ibidem art. 324 del codice di rito).

Il complesso tema della prova,già in costanza del pre-vigente sistema, verte sul confronto di due aspetti che, talvolta, possono assumere, soltanto apparentemente, la prevalenza dell’uno sull’altro: il libero convincimento del giudice e la perizia.

Ogni strumento per accertare il fatto,se non vietato dalla legge,assurge a (valido) presupposto per un giudizio legittimo; talché, l’elencazione, pre-costituita,dei mezzi di prova è puramente indicativa, rispetto alla centralità del libero convincimento del giudice che si rintraccia nella motivazione della decisione; almeno allorquando essa non sia la sintesi di postulati di natura esclusivamente assertiva.

La libertà – nella fase valutativa-decisionale – può anche segnare il superamento del contenuto della prova legale, purché costituisca l’apprezzamento delle effettive risultanze processuali.

Sicché, una perizia disattesa può anche appalesarsi come un coerente antecedente logico, il segnale di una statuizione che, con coerenza, ne svilisca la portata ed il valore.

La metamorfosi cognitiva che si risolve nell’elisione di un principio che, geneticamente, appartiene all’hortus clausus della scelta.

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@3. Il rischio. L’abuso del diritto. Cenni

– Quanto alla decisione del...

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