Notai ed atti di trasferimento, una norma sconcertante

AutoreAchille Colombo Clerici
Pagine279-279
279
var
Arch. loc. e cond. 2/2014
VARIE
NOTAI ED ATTI
DI TRASFERIMENTO,
UNA NORMA SCONCERTANTE
di Achille Colombo Clerici
La legge di stabilità prevede che il prezzo (ed altro)
degli atti di trasferimento della proprietà debba essere
depositato nelle mani del notaio rogante.
Si tratta di una normativa del tutto sconcertante:
Ai sensi dell’art. 63 lett. c) le somme di denaro, costi-
tuenti corrispettivi a saldo delle compravendite, si trasfe-
riscono - dunque - nella disponibilità giuridica del notaio
(sia pure con gli ovvi correttivi della impignorabilità e non
ereditabilità: ci mancherebbe altro!); con l’obbligo, di tra-
sferimento al legittimo avente diritto, sottoposto ad una
condizione potestativa dipendente dalla volontà stessa
del notaio soggetta, beninteso, al termine di legge per la
registrazione dei rogiti. Se il notaio non ottempera ovvero
incorre in errore, risponde sul piano obbligatorio.
Nella smania di reperire fondi per le diverse esigenze,
il legislatore si dimentica delle più elementari norme di
garanzia verso i cittadini. Queste disposizioni, infatti, non
offrono certezze per i cedenti-venditori.
Senza dire della possibilità di malversazioni da parte
del notaio, che tuttavia non sono da escludersi, va consi-
derato che il notaio, purtroppo, non è lo Stato, anche se
esercita una funzione pubblica. Egli è pur sempre un pro-
fessionista persona f‌isica, soggetta a tutte le manchevo-
lezze ed i limiti della persona f‌isica. Consideriamo i casi di
impedimento, per morte, incidente, malattia, incapacità
f‌isica o mentale, scomparsa.
Eredi e sostituti, tutori-curatori (sotto il controllo del-
la magistratura) devono agire per disporre la liberazione
delle somme dal conto corrente bancario.
È assurdo, comunque, ed inammissibile che la legge so-
stituisca al debitore contrattuale un terzo, persona f‌isica,
il quale diviene il debitore del cedente per quanto attiene
al prezzo pattuito.
Se la f‌inalità della normativa è quella di garantire il
compratore dal rischio di trascrizione di atti successiva-
mente stipulati, e nel contempo quella di procurare un
f‌inanziamento di attività ritenute socialmente utili, po-
trebbe essere meglio raggiunto prevedendo la costituzione
di uno speciale conto corrente bancario, intestato al ce-
dente-venditore o sotto la responsabilità della banca (con
ogni cautela necessaria: impignorabilità, non ereditabilità
etc.) sul quale versare le somme rappresentanti il corri-
spettivo della vendita, senza disponibilità materiale, da
parte del cedente, delle stesse sino a benestare liberatorio
del notaio.
Ovviamente, nulla impedisce di vincolare i relativi in-
teressi alla destinazione ritenuta di pubblica utilità.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT