LEGGE 30 marzo 1998, n. 88 - Norme sulla circolazione dei beni culturali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Capo I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO

DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA

93/7/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.

Sezione I

Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente da uno Stato

membro dell'Unione europea

Art. 1.

Denominazioni

1. Nella presente legge si intendono:

a) per "regolamento CEE" e "direttiva CEE", rispettivamente il

regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come

modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16

dicembre 1996 e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo

1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997;

b) per "Ministro" e "Ministero", rispettivamente il Ministro e il

Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) per "legge n. 1089", la legge 1 giugno 1939, n. 1089, e

successive modificazioni;

d) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che

promuova l'azione di restituzione ai sensi della presente sezione.

Art. 2.

Azione di restituzione

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno

Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono

restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione.

2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo

la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle

norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale

nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del Trattato

istitutivo della Comunita' economica europea.

3. La restituzione e' ammessa per i beni culturali ricompresi in

una delle seguenti categorie:

a) beni indicati nell'allegato alla presente legge;

b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in

musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche;

c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.

4. E' illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione

del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in

materia di protezione del patrimonio culturale nazionale ovvero

determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di

esportazione temporanea.

5. Si considerano altresi' illecitamente usciti i beni dati in

esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni

stabilite dal cedente.

6. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei commi 4

e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

Art. 3.

Determinazione dell'autorita' centrale. Assistenza e collaborazione

dello Stato italiano agli altri Stati membri per l'esecuzione della

direttiva CEE.

1. L'autorita' centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva

CEE e' per l'Italia il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti

indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici,

nonche' della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi

dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti locali.

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali

appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero:

a) assicura la propria collaborazione alle autorita' competenti

degli altri Stati membri dell'Unione europea;

b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla

localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo

possieda o comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda

dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili

per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla

localizzazione del bene;

c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel

territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da

uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;

d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue,

per verificare la sussistenza dei presupposti previsti all'articolo

2, sul bene di cui sia stata effettuata la notifica di uscita

illecita presunta ai sensi della lettera c) del presente comma,

purche' tali operazioni vengano effettuate entro tre mesi dalla

notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il

prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute

nella lettera e);

e) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia

presso musei pubblici, nonche' ogni altra misura necessaria per la

conservazione del bene;

f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e

possessore o detentore del bene culturale, di ogni questione

concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualita'

dei soggetti e della natura del bene, il Ministero puo' proporre allo

Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione

della controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la

legislazione italiana e raccogliere, per l'effetto, il formale

accordo di entrambe le parti.

Art. 4.

Azione di restituzione

1. Gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione

di restituzione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria per i

beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo

quanto previsto dall'articolo 2.

2. L'azione e' proposta davanti al tribunale del luogo in cui il

bene si trova.

3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di

procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:

a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la

qualita' di bene culturale;

b) la dichiarazione delle autorita' competenti dello Stato

richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio

nazionale.

4. L'atto di citazione e' notificato altresi' al Ministero per

essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande

giudiziali di restituzione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera

e).

5. Il Ministero notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione

alle autorita' centrali degli altri Stati membri.

Art. 5.

Prescrizione

1. L'azione di restituzione e' promossa nel termine perentorio di

un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto

conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un

determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.

2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il

termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal

territorio dello Stato richiedente.

3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati

nell'articolo 2, comma 3, lettere b) e c). Si intendono pubbliche le

collezioni di proprieta' dello Stato, di altre autorita'

territoriali, di enti qualificati pubblici in conformita' alla

legislazione nazionale, nonche' le collezioni finanziate in modo

significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali.

Art. 6.

Indennizzo

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, puo', su

domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato

in base a criteri equitativi.

2. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto

interessato deve dimostrare di aver acquisito il possesso del bene in

buona fede.

3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per

donazione, eredita' o legato non puo' beneficiare di una posizione

piu' favorevole di quella del proprio dante causa.

4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento

dell'indennizzo puo' rivalersi nei confronti del soggetto

responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.

Art. 7.

Pagamento dell'indennizzo

1. L'indennizzo e' corrisposto da parte dello Stato richiedente

contestualmente alla restituzione del bene.

2. Del pagamento e della consegna del bene e' redatto, a cura di un

notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo

designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia

al competente Ufficio centrale del Ministero stesso.

3. Il processo verbale di cui al comma 2 costituisce titolo idoneo

per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Art. 8.

Custodia temporanea dei beni ed altri adempimenti

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla

ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le

altre comunque previste dall'articolo 3, nonche' quelle inerenti

all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

Sezione II

Azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente

dall'Italia

Art. 9.

Titolarita' dell'azione e patrocinio

1. L'azione di restituzione dei beni cultu rali usciti

illecitamente dal territorio italiano e' esercitata dal Ministro,

d'intesa con il Mi nistro degli affari esteri, davanti al compe tente

giudice dello Stato membro dell'Unio ne europea in cui si trova il

bene cultu rale.

2. Lo Stato si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale

dello Stato.

Art. 10.

Consegna o acquisizione del bene restituito

1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato,

il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente

diritto.

2. La consegna del bene e' subordinata al rimborso allo Stato delle

spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia

del bene.

3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del

bene, il Ministero da' notizia del provvedimento di restituzione

mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT