LEGGE 30 marzo 1998, n. 88 - Norme sulla circolazione dei beni culturali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO
DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA
93/7/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.
Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente da uno Stato
membro dell'Unione europea
Art. 1.
Denominazioni
1. Nella presente legge si intendono:
a) per "regolamento CEE" e "direttiva CEE", rispettivamente il
regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come
modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16
dicembre 1996 e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo
1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997;
b) per "Ministro" e "Ministero", rispettivamente il Ministro e il
Ministero per i beni culturali e ambientali;
c) per "legge n. 1089", la legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni;
d) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che
promuova l'azione di restituzione ai sensi della presente sezione.
Art. 2.
Azione di restituzione
1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno
Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono
restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione.
2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo
la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle
norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale
nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del Trattato
istitutivo della Comunita' economica europea.
3. La restituzione e' ammessa per i beni culturali ricompresi in
una delle seguenti categorie:
a) beni indicati nell'allegato alla presente legge;
b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in
musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche;
c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.
4. E' illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione
del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in
materia di protezione del patrimonio culturale nazionale ovvero
determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di
esportazione temporanea.
5. Si considerano altresi' illecitamente usciti i beni dati in
esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni
stabilite dal cedente.
6. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei commi 4
e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.
Art. 3.
Determinazione dell'autorita' centrale. Assistenza e collaborazione
dello Stato italiano agli altri Stati membri per l'esecuzione della
direttiva CEE.
1. L'autorita' centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva
CEE e' per l'Italia il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti
indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici,
nonche' della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi
dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti locali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali
appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorita' competenti
degli altri Stati membri dell'Unione europea;
b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla
localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo
possieda o comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda
dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili
per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla
localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel
territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da
uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue,
per verificare la sussistenza dei presupposti previsti all'articolo
2, sul bene di cui sia stata effettuata la notifica di uscita
illecita presunta ai sensi della lettera c) del presente comma,
purche' tali operazioni vengano effettuate entro tre mesi dalla
notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il
prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute
nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia
presso musei pubblici, nonche' ogni altra misura necessaria per la
conservazione del bene;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e
possessore o detentore del bene culturale, di ogni questione
concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualita'
dei soggetti e della natura del bene, il Ministero puo' proporre allo
Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione
della controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la
legislazione italiana e raccogliere, per l'effetto, il formale
accordo di entrambe le parti.
Art. 4.
Azione di restituzione
1. Gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione
di restituzione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria per i
beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo
quanto previsto dall'articolo 2.
2. L'azione e' proposta davanti al tribunale del luogo in cui il
bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di
procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:
a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la
qualita' di bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorita' competenti dello Stato
richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio
nazionale.
4. L'atto di citazione e' notificato altresi' al Ministero per
essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande
giudiziali di restituzione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera
e).
5. Il Ministero notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione
alle autorita' centrali degli altri Stati membri.
Art. 5.
Prescrizione
1. L'azione di restituzione e' promossa nel termine perentorio di
un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto
conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un
determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il
termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal
territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati
nell'articolo 2, comma 3, lettere b) e c). Si intendono pubbliche le
collezioni di proprieta' dello Stato, di altre autorita'
territoriali, di enti qualificati pubblici in conformita' alla
legislazione nazionale, nonche' le collezioni finanziate in modo
significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali.
Art. 6.
Indennizzo
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, puo', su
domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato
in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto
interessato deve dimostrare di aver acquisito il possesso del bene in
buona fede.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per
donazione, eredita' o legato non puo' beneficiare di una posizione
piu' favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento
dell'indennizzo puo' rivalersi nei confronti del soggetto
responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.
Art. 7.
Pagamento dell'indennizzo
1. L'indennizzo e' corrisposto da parte dello Stato richiedente
contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene e' redatto, a cura di un
notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo
designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia
al competente Ufficio centrale del Ministero stesso.
3. Il processo verbale di cui al comma 2 costituisce titolo idoneo
per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Art. 8.
Custodia temporanea dei beni ed altri adempimenti
1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla
ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le
altre comunque previste dall'articolo 3, nonche' quelle inerenti
all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
Azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente
dall'Italia
Art. 9.
Titolarita' dell'azione e patrocinio
1. L'azione di restituzione dei beni cultu rali usciti
illecitamente dal territorio italiano e' esercitata dal Ministro,
d'intesa con il Mi nistro degli affari esteri, davanti al compe tente
giudice dello Stato membro dell'Unio ne europea in cui si trova il
bene cultu rale.
2. Lo Stato si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale
dello Stato.
Art. 10.
Consegna o acquisizione del bene restituito
1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato,
il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente
diritto.
2. La consegna del bene e' subordinata al rimborso allo Stato delle
spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia
del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del
bene, il Ministero da' notizia del provvedimento di restituzione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana...
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