DECRETO 3 Maggio 2007 - Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole Eolie

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 93, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) del 7 marzo 2007, n. 30;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Messina n. 9025/07/13.12/GAB del 15 marzo 2007, pervenuta in data 11 aprile 2007;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Siciliana comunicato con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni n. 144 del 26 marzo 2007, pervenuta in data 16 aprile 2007;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario:

dal 1° giugno 2007 al 31 ottobre 2007 divieto per le isole di Panarea e Stromboli;

dal 1° luglio 2007 al 31 ottobre 2007 divieto per l'isola di Alicudi;

dal 1° luglio 2007 al 30 settembre 2007 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.

Art. 2.

Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:

  1. Alicudi - Stromboli - Panarea:

    1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;

    2) per le sole isole di Panarea Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che pur essendo residenti risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del comune di Lipari per l'anno 2006, limitatamente ad uno solo dei citati...

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