163. Regolamento recante norme sul pubblico registro per la cinematografia, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153, che ha istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto presso la Societa' italiana autori ed editori (S.I.A.E.), ed in particolare il comma 4 di detto articolo che autorizza l'emanazione di un apposito regolamento; Vista la lettera in data 24 giugno 1994, con cui la S.I.A.E. ha proposto uno schema di regolamento del pubblico registro per la cinematografia ai sensi della norma sopracitata; Sentita la commissione centrale per la cinematografia, di cui all'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nella seduta del 4 agosto 1995; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996; Vista la lettera in data 30 luglio 1996 con cui la S.I.A.E. ha comunicato di aver recepito nello schema di regolamento le osservazioni formulate in motivazione del Consiglio di Stato; Vista la nota 17 aprile 1997, prot. n. 6267 con la quale la S.I.A.E. comunica, tra l'altro, il proprio assenso alla introduzione di una disciplina transitoria per le opere gia' iscritte nel precedente pubblico registro; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 agosto 1997; Sulla proposta del Ministro delegato in materia di spettacolo e sport;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

Articolazione, tenuta e responsabilita' del conservatore

  1. Nel pubblico registro per la cinematografia, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo l994, n. 153, sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate e distribuite nel territorio italiano per la prioritaria ma non esclusiva destinazione alla proiezione nelle sale cinematografiche.

  2. Il registro, con riferimento alla normativa contenuta nella legge 4 novembre l965, n. 1213, cosi' come da ultimo modificata dalla legge 1 marzo l994, n. 153, si articola in cinque sezioni: 1) sezione film di lungometraggio di nazionalita' italiana; 2) sezione film di lungometraggio di nazionalita' di uno dei paesi aderenti alla Comunita' europea; 3) sezione film di lungometraggio di nazionalita' di paesi non aderenti alla Comunita' europea; 4) sezione film di cortometraggio (di nazionalita' italiana o di altri paesi aderenti o non alla Comunita' europea); 5) sezione film di attualita' (di nazionalita' italiana o di altri paesi aderenti o non alla Comunita' europea).

  3. Il pubblico registro per la cinematografia e' tenuto dalla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) presso la propria direzione generale in Roma, con collocazione amministrativa interna nell'ambito della sezione cinema.

  4. Il registro, nelle sue diverse articolazioni strutturali e nella sua tenuta, e' automatizzato mediante l'uso di elaboratori elettronici ovvero di sistemi integrati di memorizzazione dei documenti su dischi ottici o altro analogo supporto informatico, sulla base di appositi provvedimenti interni da emanarsi da parte della S.I.A.E.

  5. La S.I.A.E. provvede all'attuazione della pubblicita' concernente le opere filmiche e garantisce l'espletamento del pubblico servizio che ad essa si collega, assumendone la relativa responsabilita' in ordine all'affidamento dei terzi, secondo i principi generali stabiliti dal codice civile.

  6. Il legale rappresentante della S.I.A.E. provvede ad attribuire i compiti e le funzioni di conservatore al dirigente preposto alla sezione cinema ed ai dirigenti e funzionari incaricati di svolgere funzioni vicarie o di supplenza, i quali conseguentemente ne assumono la relativa responsabilita' secondo le disposizioni previste per i conservatori dei registri immobiliari dal codice civile.

  7. Con apposito provvedimento la S.I.A.E. determina le modalita' pratiche di funzionamento del pubblico registro per la cinematografia, l'orario di apertura al pubblico, le indennita' spettanti ai dirigenti e funzionari che espletano compiti e funzioni di conservatore ed al personale addetto all'ufficio.

    Art. 2.

    Iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia

  8. Ai fini dell'iscrizione e' fatto obbligo a chiunque produca o importi e distribuisca opere filmiche di farne preventiva denuncia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, secondo le modalita' e i termini da quest'ultima stabiliti. L'attestazione relativa all'avvenuta presentazione di tale denuncia, che deve essere rilasciata dallo stesso Dipartimento dello spettacolo, e una copia conforme della denuncia devono essere presentate agli uffici del pubblico registro per la cinematografia per ottenere l'iscrizione.

  9. L'iscrizione puo' essere richiesta dal produttore o dai suoi aventi causa, ovvero, per le opere straniere, dall'importatore o dal cessionario o concessionario dei diritti di utilizzazione per l'Italia delle opere stesse o dai loro aventi causa, previa presentazione di apposita domanda in duplice esemplare, di cui uno in carta bollata, e dietro pagamento della relativa tariffa, che costituisce condizione per l'iscrizione.

  10. L'ufficio del pubblico registro per la cinematografia trattiene l'esemplare in carta bollata della domanda unitamente all'attestazione e alla copia conforme della denuncia di cui al primo comma del presente articolo, e restituisce l'altro esemplare in carta semplice al richiedente con la menzione dell'avvenuta iscrizione, indicandone la data, la sezione in cui l'opera filmica e' stata iscritta ed il relativo numero d'ordine.

  11. Nel registro, sulla base dei dati riportati nella denuncia fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo e presentata in copia conforme alla S.I.A.E., per ogni opera filmica iscritta, compatibilmente con le sue caratteristiche e a seconda della sezione attribuitagli, sono annotati quali dati di iscrizione: a) il nome del produttore o importatore e del distributore; se trattasi di societa', la ragione sociale e il nome del rappresentante legale, ed eventualmente quello del procuratore; b) il domicilio del produttore o importatore e distributore o la sede della societa' od eventualmente il domicilio del procuratore; c) l'ammontare del capitale sociale se trattasi di societa'; d) il titolo provvisorio ovvero definitivo dell'opera filmica e, se trattasi di opera straniera, tanto il titolo originario quanto il titolo in lingua italiana, anche se provvisorio, con il quale l'opera e' stata posta o e' destinata ad essere posta in circolazione in Italia; e) la specificazione, per le sole opere filmiche nazionali di lungometraggio, se trattasi di film di produzione nazionale o di film di interesse culturale nazionale; f) la nazionalita' del film eventualmente distinta per paesi di appartenenza dell'impresa produttrice; g) i nomi e la nazionalita' del regista e degli autori del soggetto, della sceneggiatura e del commento musicale ed eventuali pseudonimi, nonche' - per i film stranieri importati e distribuiti in Italia - il nome dell'autore della versione italiana dei dialoghi; h) per i soli film nazionali il nome e la nazionalita' del direttore della fotografia, dell'autore della scenografia e dell'autore del montaggio; i) la data di inizio lavorazione per il film nazionale o quella di importazione per la distribuzione in Italia per il film non nazionale; l) gli estremi dell'attestazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica; m) per i soli film riconosciuti nazionali ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sulla cinematografia, gli estremi della nota con cui viene comunicato alla S.I.A.E., da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, il provvedimento di riconoscimento della nazionalita' italiana; n) gli estremi del nullaosta per la circolazione in pubblico, non appena comunicati dall'autorita' competente; o) la data e il luogo di prima proiezione in pubblico, non appena rilevati ed accertati, anche per gli effetti di cui agli articoli 32 e 103, quinto comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Ai fini delle previsioni contenute nella legge 4 novembre 1965, n. 1213, e nel decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153, viene altresi' annotata - se ed in quanto successiva alla precedente - la data della prima programmazione costituente avvio allo sfruttamento commerciale della pellicola nel territorio nazionale; p) altri dati relativi al film (prodotto per ragazzi, coproduzione o compartecipazione, ammissione ai benefici di legge, attribuzione degli attestati e dei premi di qualita', modificazioni della titolarita' e della consistenza patrimoniale dell'impresa e variazione negli elementi costitutivi della societa', indicazioni previste negli articoli 22, 23 e 24 della legge 4 novembre l965, n.

    1213, eventuali altri dati) ed eventuali variazioni dei sopraelencati dati di iscrizione comunicati successivamente alla S.I.A.E. da parte del Dipartimento dello spettacolo o da altra autorita' competente.

  12. Una volta richiesta ed ottenuta l'iscrizione, ad ultimazione del film nazionale, il richiedente e' tenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153, a presentare agli uffici del pubblico registro per la cinematografia la dichiarazione rilasciata dalla cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito presso quest'ultima di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica oppure - nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di garanzia - di un controtipo negativo dell'opera: gli...

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