Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

ART. 1.

(Ambito soggettivo di applicazione).

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.

2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1

- Il testo dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n.

400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente

Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.

3. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato.

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ART. 2.

(Incompatibilità).

1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non puo'

  1. ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60; b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici; c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in societa' aventi fini di lucro o in attivita' di rilievo imprenditoriale; d) esercitare attivita' professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attivita' il titolare di cariche di governo puo' percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non puo' ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, ne' compiere atti di gestione in associazioni o societa' tra professionisti; e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico; f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.

    2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o piu' institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.

    3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non puo' derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attivita' di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.

    4. L'incompatibilita' prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale e' soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza.

    L'incompatibilita' prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonche' di societa' aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.

    5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.

    Note all'art. 2

    - Il testo del secondo comma dell'art. 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilita' parlamentari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1953, e' il seguente

    Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonche' quelle conferite nelle universita' degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, salve le disposizioni dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102.

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    - Si riporta il testo degli articoli 2203 e 2207 del codice civile

    Art. 2203 (Preposizione institoria). - E' institore colui che e' preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.

    La preposizione puo' essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.

    Se sono preposti piu' institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.

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    Art. 2207 (Modificazione e revoca della procura). - Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.

    In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.

    .

    ART. 3.

    (Conflitto di interessi).

    1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilita' ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o societa' da essi controllate, secondo quando previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico.

    Nota all'art. 3

    - Il testo dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n.

    287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990, e' il seguente

    Art. 7 (Controllo). - 1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto edi diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza determinante sulle attivita' di un'impresa, anche attraverso

    a) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa; b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle, deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

    2. Il controllo e' acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese

    a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti; b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

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    ART. 4.

    (Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità).

    1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

    2. Resta, altresi', fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

    3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 e' sanzionata anche quando e' compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese o societa' da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.

    4. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilita' delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.

    Note all'art. 4

    - Il testo dell'art. 3 della legge n. 287 del 1990...

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