DECRETO 9 luglio 2008, n. 139 - Regolamento recante norme per la ripartizione dell''incentivo economico di cui all''articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto i1 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 12 giugno 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2003;

Visti gli articoli 90, 91 e 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2000, n. 134;

Visto l'articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che ha elevato al 2% dell importo posto a base di gara la somma da ripartire tra il responsabile del procedimento, g1i incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori;

Visti i verbali degli accordi raggiunti in data 28 febbraio 2008, in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con i quali sono stati stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;

Udito il parere n. 1246/2008 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 maggio 2008;

Vista la comunicazione effettuata in data 20 giugno 2008 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

  1. La ripartizione della somma di cui all'articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' approvata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento.

  2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 individuato, in base al predetto articolo 92 tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza della direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori.

  3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2, e' data dall'addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):

    1. aliquota percentuale relativa all'entita' dell'opera determinata come di seguito:

      1) 1,00% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda Euro 150.000,00;

      2) 0,95% per progetti il cui importo posto a base di gara e' compreso tra Euro 150.000,00 e Euro 750.000,00;

      3) 0,90% per progetti il cui importo posto a base di gara e' compreso tra Euro 750.000,00 e Euro 5.000.000,00;

      4) 0,85% per progetti il cui importo posto a base di gara e' compreso tra Euro 5.000.000,00 e Euro 25.000.000,00;

      5) 0,75% per progetti il cui importo posto a base di gara supera Euro 25.000.000,00;

    2. aliquota percentuale relativa alla complessita' dell'opera determinata come di seguito:

      1) 1,00% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;

      2) 0,90% per progetti di manutenzione straordinaria;

      3) 0,75% per progetti di manutenzione ordinaria.

  4. Allorquando il progetto e costituito da piu' sotto-progetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva e' applicata nella misura massima del 2,0% dell'importo del progetto posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

    28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.

    Note al titolo:

    - Si riporta il testo dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):

    Art. 92 (Corrispettivi e incentivi per la progettazione). - 1 . Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalita' per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n.

    143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

    2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il

    Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attivita' che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1

    dell'art. 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate.

    3. I corrispettivi delle attivita' di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attivita' di supporto di cui all'art. 10, comma 7 nonche' le attivita' del responsabile di progetto e le attivita' dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

    4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

    5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio...

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