DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2000, n.347 - Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23

agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in

particolare l'articolo 75;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli

articoli 1, comma 3, lettera q), 19 e 21;

Visto l'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

30 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale - serie

generale - n. 23 del 29 gennaio 1997 concernente le dotazioni organiche del Ministero

della pubblica istruzione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei

Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla

sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 aprile 2000;

Acquisiti i pareti delle competenti commissioni della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 14 luglio 2000;

Viste le osservazioni al decreto del Presidente della

Repubblica 28 luglio 2000, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero

della pubblica istruzione, formulate dalla Corte dei conti con note in data 6 settembre

2000, e in data 12 ottobre 2000;

Ritenuto di dover aderire ai rilievi della Corte dei conti

e conseguentemente di dover modificare il testo del predetto decreto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotata

nella riunione del 27 ottobre 2000;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di

concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Articolazione del Ministero

  1. Il Ministero della pubblica istruzione, di seguito

    denominato "Ministero", e' articolato, a livello centrale, in due dipartimenti e

    tre servizi di livello dirigenziale generale a norma dell'articolo 75 del decreto

    legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

  2. I dipartimenti assumono rispettivamente la

    denominazione di Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione e di Dipartimento per i

    servizi nel territorio. Nell'ambito dei predetti Dipartimenti sono individuati gli uffici

    di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 3 e 4.

  3. I servizi assumono la denominazione di servizio per gli

    affari economico-finanziari, servizio per l'automazione informatica e l'innovazione

    tecnologica e servizio per la comunicazione.

  4. Il Ministero e' articolato, a livello periferico, in

    uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, uno per ciascuna regione.

    Tali uffici, a norma dell'articolo 6, comma 2, si organizzano per funzioni e, sul

    territorio provinciale, per servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche.

  5. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare,

    adottati a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n.

    400 e successive modificazioni, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non

    generale e i loro compiti.

  6. Ciascun Dipartimento, servizio e ufficio scolastico

    regionale provede alla gestione del personale del Ministero assegnato e in particolare

    alla gestione della mobilita' interna e della formazione specialistica per l'esercizio

    delle funzioni di competenza, nel rispetto delle norme dei contratti collettivi in vigore.

  7. Sui provvedimenti di attuazione del presente

    regolamento aventi riflessi sull'organizzazione e sul rapporto di lavoro sono sentite, a

    norma dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le organizzazioni sindacali

    aventi titolo a partecipare alla contrattazione.

  8. Al conferimento degli incarichi di direzione degli

    uffici dirigenziali si provvede con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto

    legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

    Art. 2.

    Attribuzioni dei capi dei Dipartimenti

  9. I capi dei Dipartimenti svolgono compiti di

    coordinamento, direzione e controllo degli uffici compresi nel dipartimento al fine di

    assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione e sono responsabili, ai

    sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 29 del 1993, dei risultati

    complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.

  10. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli

    uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Il capo del

    Dipartimento puo' promuovere progetti che coinvolgono le competenze di piu' uffici

    dirigenziali generali compresi nel dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei

    dirigenti preposti a tali uffici.

  11. Il capo del Dipartimento svolge le funzioni di cui

    all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999 a mezzo di uffici posti

    alle sue dirette dipendenze.

    Art. 3.

    Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione

  12. Il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione

    comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

    a) Direzione generale per gli ordinamenti scolastici;

    b) Direzione generale per la formazione l'aggiornamento

    del personale della scuola;

    c) Direzione generale per le relazioni internazionali.

  13. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici

    svolge, in particolare, i compiti relativi agli ordinamenti, ai curricoli e ai programmi

    scolastici; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove

    concorsuali del personale della scuola; alla ricerca e all'innovazione nei diversi gradi e

    settori dell'istruzione, avvalendosi a tal fine della collaborazione dell'Istituto

    nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa; alla materia degli

    esami, delle certificazioni e del riconoscimento di titoli di studio stranieri;

    all'individuazione delle priorita' in materia di valutazione e alla promozione di appositi

    progetti, alla vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di

    istruzione e sull'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca

    educativa. La Direzione generale per la formazione e aggiornamento del personale della

    scuola provvede, in particolare, alla definizione degli indirizzi generali nelle materie

    di competenza. La Direzione generale per le relazioni internazionali cura, coordinandosi

    con i competenti uffici del Dipartimento per i servizi nel territorio, le relazioni

    internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi

    internazionali.

  14. Il Dipartimento fornisce le linee di indirizzo

    generale, nelle materie di propria competenza, agli uffici scolastici regionali e ne

    verifica la coerenza di attuazione.

  15. Nell'ambito del Dipartimento e' istituito il servizio

    di segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

    Art. 4.

    Dipartimento per i servizi nel territorio

  16. Il Dipartimento per i servizi nel territorio comprende

    i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

    a) Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel

    territorio;

    b) Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e

    degli adulti e per i percorsi integrati;

    c) Direzione generale del personale della scuola e

    dell'amministrazione;

    d) Direzione generale per lo status dello studente, per le

    politiche giovanili e per le attivita' motorie.

  17. La Direzione generale per l'organizzazione dei servizi

    nel territorio svolge, in particolare, i compiti relativi: alla definizione degli

    indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro

    efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformita' dei

    relativi livelli in tutto il territorio nazionale; ai servizi per l'integrazione degli

    studenti in situazione di handicap e per l'accoglienza e integrazione degli studenti

    immigrati; agli indirizzi in materia di vigilanza sulle scuole e corsi di istruzione non

    statale e sulle scuole straniere in Italia; alla vigilanza sull'Agenzia per la formazione

    e l'istruzione professionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio

    1999, n. 300, e sulla Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia

    "Leonardo da Vinci" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio

    1999, n. 258, alla vigilanza o sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del

    testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei confronti degli

    altri enti ivi previsti; ai problemi generali del territorio, nel rispetto delle

    competenze delle regioni, segnatamente quelli relativi al diritto allo studio, al

    dimensionamento delle istituzioni scolastiche, alla distribuzione territoriale delle

    scuole e degli indirizzi di studio, all'edilizia scolastica. La Direzione generale per

    l'istruzione post-secondaria e degli adulti e per i percorsi integrati, fatte comunque

    salve le competenze delle regioni, svolge le funzioni dell'amministrazione della pubblica

    istruzione in materia di percorsi integrati di istruzione e formazione; educazione ed

    istruzione permanente degli adulti; istruzione superiore non universitaria, ivi compresa

    l'istruzione e formazione tecnica superiore. La Direzione generale per lo status dello

    studente, per le politiche giovanili e per le attivita' motorie svolge, in particolare, i

    compiti relativi:

    alla materia dello status dello studente; agli indirizzi e

    alle strategie nazionali in materia di rapporti della scuola con lo sport;

    alle strategie sulle attivita' e sull'associazionismo

    degli studenti e sulle politiche sociali in favore dei giovani; al supporto dell'attivita'

    della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; ai

    rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attivita'. La Direzione

    generale del personale della scuola e dell'amministrazione svolge, in particolare, i

    compiti...

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