DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2000, n.347 - Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in
particolare l'articolo 75;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli
articoli 1, comma 3, lettera q), 19 e 21;
Visto l'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 23 del 29 gennaio 1997 concernente le dotazioni organiche del Ministero
della pubblica istruzione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Acquisiti i pareti delle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
Viste le osservazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 2000, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero
della pubblica istruzione, formulate dalla Corte dei conti con note in data 6 settembre
2000, e in data 12 ottobre 2000;
Ritenuto di dover aderire ai rilievi della Corte dei conti
e conseguentemente di dover modificare il testo del predetto decreto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotata
nella riunione del 27 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Articolazione del Ministero
-
Il Ministero della pubblica istruzione, di seguito
denominato "Ministero", e' articolato, a livello centrale, in due dipartimenti e
tre servizi di livello dirigenziale generale a norma dell'articolo 75 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
-
I dipartimenti assumono rispettivamente la
denominazione di Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione e di Dipartimento per i
servizi nel territorio. Nell'ambito dei predetti Dipartimenti sono individuati gli uffici
di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 3 e 4.
-
I servizi assumono la denominazione di servizio per gli
affari economico-finanziari, servizio per l'automazione informatica e l'innovazione
tecnologica e servizio per la comunicazione.
-
Il Ministero e' articolato, a livello periferico, in
uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, uno per ciascuna regione.
Tali uffici, a norma dell'articolo 6, comma 2, si organizzano per funzioni e, sul
territorio provinciale, per servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche.
-
Con decreti ministeriali di natura non regolamentare,
adottati a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n.
400 e successive modificazioni, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non
generale e i loro compiti.
-
Ciascun Dipartimento, servizio e ufficio scolastico
regionale provede alla gestione del personale del Ministero assegnato e in particolare
alla gestione della mobilita' interna e della formazione specialistica per l'esercizio
delle funzioni di competenza, nel rispetto delle norme dei contratti collettivi in vigore.
-
Sui provvedimenti di attuazione del presente
regolamento aventi riflessi sull'organizzazione e sul rapporto di lavoro sono sentite, a
norma dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le organizzazioni sindacali
aventi titolo a partecipare alla contrattazione.
-
Al conferimento degli incarichi di direzione degli
uffici dirigenziali si provvede con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Art. 2.
Attribuzioni dei capi dei Dipartimenti
-
I capi dei Dipartimenti svolgono compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici compresi nel dipartimento al fine di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione e sono responsabili, ai
sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 29 del 1993, dei risultati
complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.
-
Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli
uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Il capo del
Dipartimento puo' promuovere progetti che coinvolgono le competenze di piu' uffici
dirigenziali generali compresi nel dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei
dirigenti preposti a tali uffici.
-
Il capo del Dipartimento svolge le funzioni di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999 a mezzo di uffici posti
alle sue dirette dipendenze.
Art. 3.
Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione
-
Il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione
comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per gli ordinamenti scolastici;
b) Direzione generale per la formazione l'aggiornamento
del personale della scuola;
c) Direzione generale per le relazioni internazionali.
-
La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
svolge, in particolare, i compiti relativi agli ordinamenti, ai curricoli e ai programmi
scolastici; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove
concorsuali del personale della scuola; alla ricerca e all'innovazione nei diversi gradi e
settori dell'istruzione, avvalendosi a tal fine della collaborazione dell'Istituto
nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa; alla materia degli
esami, delle certificazioni e del riconoscimento di titoli di studio stranieri;
all'individuazione delle priorita' in materia di valutazione e alla promozione di appositi
progetti, alla vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione e sull'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
educativa. La Direzione generale per la formazione e aggiornamento del personale della
scuola provvede, in particolare, alla definizione degli indirizzi generali nelle materie
di competenza. La Direzione generale per le relazioni internazionali cura, coordinandosi
con i competenti uffici del Dipartimento per i servizi nel territorio, le relazioni
internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi
internazionali.
-
Il Dipartimento fornisce le linee di indirizzo
generale, nelle materie di propria competenza, agli uffici scolastici regionali e ne
verifica la coerenza di attuazione.
-
Nell'ambito del Dipartimento e' istituito il servizio
di segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Art. 4.
Dipartimento per i servizi nel territorio
-
Il Dipartimento per i servizi nel territorio comprende
i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel
territorio;
b) Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e
degli adulti e per i percorsi integrati;
c) Direzione generale del personale della scuola e
dell'amministrazione;
d) Direzione generale per lo status dello studente, per le
politiche giovanili e per le attivita' motorie.
-
La Direzione generale per l'organizzazione dei servizi
nel territorio svolge, in particolare, i compiti relativi: alla definizione degli
indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro
efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformita' dei
relativi livelli in tutto il territorio nazionale; ai servizi per l'integrazione degli
studenti in situazione di handicap e per l'accoglienza e integrazione degli studenti
immigrati; agli indirizzi in materia di vigilanza sulle scuole e corsi di istruzione non
statale e sulle scuole straniere in Italia; alla vigilanza sull'Agenzia per la formazione
e l'istruzione professionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e sulla Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia
"Leonardo da Vinci" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio
1999, n. 258, alla vigilanza o sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei confronti degli
altri enti ivi previsti; ai problemi generali del territorio, nel rispetto delle
competenze delle regioni, segnatamente quelli relativi al diritto allo studio, al
dimensionamento delle istituzioni scolastiche, alla distribuzione territoriale delle
scuole e degli indirizzi di studio, all'edilizia scolastica. La Direzione generale per
l'istruzione post-secondaria e degli adulti e per i percorsi integrati, fatte comunque
salve le competenze delle regioni, svolge le funzioni dell'amministrazione della pubblica
istruzione in materia di percorsi integrati di istruzione e formazione; educazione ed
istruzione permanente degli adulti; istruzione superiore non universitaria, ivi compresa
l'istruzione e formazione tecnica superiore. La Direzione generale per lo status dello
studente, per le politiche giovanili e per le attivita' motorie svolge, in particolare, i
compiti relativi:
alla materia dello status dello studente; agli indirizzi e
alle strategie nazionali in materia di rapporti della scuola con lo sport;
alle strategie sulle attivita' e sull'associazionismo
degli studenti e sulle politiche sociali in favore dei giovani; al supporto dell'attivita'
della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; ai
rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attivita'. La Direzione
generale del personale della scuola e dell'amministrazione svolge, in particolare, i
compiti...
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