Cambi di riferimento del 8 febbraio 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia -

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto

1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,

recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in

particolare gli articoli 52, 53 e 54, relativi al Ministero per i beni e le attivita'

culturali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in

particolare l'articolo 10, commi 1, lettera e), e 2;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Sentite le organizzazioni sindacali, in data 11 dicembre

1999 e 14 giugno 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei

Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva

per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 3 aprile 2000;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Viste le osservazioni al decreto del Presidente della

Repubblica 5 settembre 2000, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero

per i beni e le attivita' culturali, formulate dalla Corte dei conti con nota 17 ottobre

2000, n. 14/2000;

Ritenuto di dover aderire ai rilievi della Corte dei conti

e conseguentemente di dover modificare il testo del predetto decreto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata

nella riunione del 22 dicembre 2000;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita'

culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a il seguente regolamento:

Capo I Segretariato generale

Art. 1.

Segretariato generale

1. Il Segretario generale del Ministero per i beni e le

attivita' culturali e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il Segretario generale assicura il mantenimento

dell'unita' dell'azione amministrativa del medesimo Ministero; provvede, sentiti i

direttori generali, ed anche su proposta dei medesimi, all'elaborazione del programma

annuale e pluriennale degli interventi nel settore dei beni culturali e dei relativi piani

di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali,

di seguito denominato "Ministro"; formula proposte al Ministro ai fini

dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; cura la gestione dei servizi generali

dell'amministrazione; coordina gli uffici con compiti gestionali e le attivita' del

Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento, anche attraverso un apposito

servizio ispettivo, e ne riferisce periodicamente al Ministro; istruisce gli affari di

competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la

predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di

programma-quadro in materia di beni culturali; partecipa alle riunioni del Consiglio per i

beni culturali e ambientali e del comitato per i problemi dello spettacolo; provvede alla

vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo; svolge i compiti in materia di

proprieta' letteraria e di diritto d'autore, ai sensi e con le modalita' di cui

all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; e' competente in materia

di stato giuridico ed economico del personale, salvo quanto previsto dall'articolo 2,

comma 4, nonche' in materia di relazioni sindacali, concorsi, assunzioni e formazione del

personale.

2. Il Segretario generale, inoltre, sulla base degli

indirizzi del Ministro e sulla proposta del direttore generale di settore, dispone la

costituzione di societa' da parte del Ministero, ovvero la partecipazione del medesimo a

persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.

368, di seguito indicato come "decreto legislativo".

3. Il Segretariato generale svolge altresi' i seguenti

compiti:

a) predisposizione di direttive in ordine a quanto

previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle

disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di seguito indicato

come "testo unico", e dal decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, in materia di servizi di assistenza

culturale e di ospitalita';

b) monitoraggio e revisione della carta dei servizi, ai

sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

c) esercizio dei diritti dell'azionista, sentiti i

direttori generali, nelle societa' intersettoriali partecipate;

d) predisposizione di criteri e coordinamento

dell'attuazione degli strumenti di sicurezza del patrimonio culturale;

e) rilevazioni e elaborazioni statistiche pertinenti

all'attivita' del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre

1989, n. 322;

f) cura dei sistemi informativi del Ministero, ai sensi

del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. Il Segretariato generale costituisce centro di

responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto

1997, n. 279. Ad esso afferiscono le soprintendenze regionali.

5. Presso il Segretariato generale operano dirigenti di

prima fascia di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.

29, in numero non superiore a quattro, nonche' il nucleo di supporto tecnico alla

programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, previsto

dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Presso il Segretariato generale

operano altresi' l'osservatorio dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n.

163, e l'ufficio studi gia' previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente

della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

6. Con decreto ministeriale, adottato ai sensi

dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede

alla organizzazione del Segretariato generale ed alla definizione dei compiti delle unita'

dirigenziali di livello non generale ad esso assegnate per effetto della riassegnazione di

tali unita' ai centri di responsabilita', nell'ambito del loro numero complessivo.

Capo II Amministrazione centrale

Art. 2.

Direzioni generali

1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di

seguito denominato "Ministero" si articola nei seguenti uffici di livello

dirigenziale generale:

a) la direzione generale per il patrimonio storico,

artistico e demoetnoantropologico;

b) la direzione generale per i beni architettonici ed il

paesaggio;

c) la direzione generale per l'architettura e l'arte

contemporanee;

d) la direzione generale per i beni archeologici;

e) la direzione generale per gli archivi;

f) la direzione generale per i beni librari e gli istituti

culturali;

g) la direzione generale per il cinema;

h) la direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

2. Le direzioni generali costituiscono centri di

responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto

1997, n. 279, e a ciascuno di essi afferiscono le soprintendenze di settore, fatto salvo

quanto previsto per le soprintendenze e le gestioni autonome. Nel caso di soprintendenze

con compiti afferenti a piu' direzioni generali, il decreto di cui al comma 3, definisce

il centro di responsabilita' di riferimento.

3. L'articolazione degli uffici dirigenziali nell'ambito

degli uffici dirigenziali generali, e' definita con decreto ministeriale, ai sensi

dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Alla

ripartizione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie tra gli uffici di

livello dirigenziale generale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c),

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. Le direzioni generali di cui al comma 1, provvedono,

ciascuna nel proprio ambito, alla gestione del personale loro assegnato, ai sensi

dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatte salve le competenze

del Segretariato generale, di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Direzione generale per il patrimonio storico

artistico e demoetnoantropologico

1. La direzione generale per il patrimonio storico,

artistico e demoetnoantropologico svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni

artistici, storici e demoetnoantropologici, previsti dal testo unico e da ogni altra

disposizione in materia.

2. La direzione, in particolare, con riferimento al

settore di competenza, impartisce direttive ai soprintendenti di settore nelle materie ad

essi attribuite o delegate; esercita i diritti dell'azionista e cura la partecipazione

alle persone giuridiche private di settore, di cui all'articolo 10 del decreto

legislativo;

verifica l'attuazione dei piani e dei programmi ed il

raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi periferici.

Art. 4.

Direzione generale per i beni architettonici ed il

paesaggio

1. La direzione generale per i beni architettonici ed il

paesaggio svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni architettonici e

paesaggistici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. Svolge,

in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Nell'esercizio delle funzioni relative al settore dei

beni ambientali, la direzione, in particolare:

a) esprime il parere di competenza del Ministero nei

procedimenti di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.

349;

b) autorizza, ai sensi dell'articolo 156 del testo unico,

i progetti relativi alle opere pubbliche di rilevanza ultraregionale;

c) propone gli interventi sostitutivi nella redazione dei

piani territoriali paesistici.

Art. 5.

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