Norme in materia ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonche' riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;

Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;

Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;

Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;

Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attivita' e in taluni impianti;

Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE;

Vista la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalita', «istituisce un quadro per la responsabilita' ambientale» basato sul principio «chi inquina paga»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Vedere SOMMARIO da pag. 1 a pag. 11

Vedere DECRETO da pag. 13 a pag. 110

Vedere DECRETO da pag. 111 a pag. 166

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 aprile 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Matteoli, Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio

La Malfa, Ministro per le politiche

comunitarie

Baccini, Ministro per la funzione

pubblica

La Loggia, Ministro per gli affari

regionali

Pisanu, Ministro dell'interno

Castelli, Ministro della giustizia

Martino, Ministro della difesa

Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze

Scajola, Ministro delle attivita'

produttive

Berlusconi, Ministro della salute ad

interim

Lunardi, Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

Alemanno, Ministro delle politiche

agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al

Governo dell'esercizio della funzione legislativa e

stabilisce che essa non puo' avvenire, se non con

determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto

per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione

conferisce al Presidente della Repubblica il potere di

promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di

legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:

Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo

Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,

nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario

e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti

materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello

Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto

di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non

appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni

religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;

armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema

tributario e contabile dello Stato; perequazione delle

risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;

referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello

Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della

polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento

civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e

funzioni fondamentali di comuni, province e citta'

metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e

profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo;

coordinamento informativo statistico e informatico dei dati

dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere

dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni

culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle

relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea

delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza

del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni

scolastiche e con esclusione della istruzione e della

formazione professionale; professioni; ricerca scientifica

e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori

produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento

sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti

e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di

navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,

trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei

bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e

del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e

ambientali e promozione e organizzazione di attivita'

culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di

credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e

agrar io a carattere regionale. Nelle materie di

legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'

legislativa, salvo che per la determinazione dei principi

fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potesta' legislativa in

riferimento ad ogni materia non espressamente riservata

alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle

decisioni dirette alla formazione degli...

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