Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio.

Parte prima NORME GENERALI

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96;

Visto l'art. 117, lettera h) della Costituzione della Repubblica italiana, come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 2003 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, ha modificato i decreti 10 marzo 1988 e 27 dicembre 1971 recanti norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 250/1997 che ha trasferito all'Ente nazionale per l'aviazione civile le funzioni amministrative e tecniche nel settore dell'aviazione civile, ivi comprese le competenze di natura regolamentare nelle materie tecniche di propria competenza;

Visto l'art. 2, comma 2, dello statuto dell'Ente nazionale per l'aviazione civile approvato con decreto 3 giugno 1999 del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerata la necessita' di apportare alcune modifiche al citato decreto interministeriale 8 agosto 2003;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

  1. Per aviosuperficie si intende un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico.

  2. Per elisuperficie si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto.

  3. Per idrosuperficie si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.

  4. Per aviosuperficie in pendenza (AP) si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, superi il due percento.

  5. Per aviosuperficie non in pendenza (ANP) si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, non ecceda il due percento.

  6. Per elisuperficie in elevazione si intende una elisuperficie posta su una struttura avente elevazione di tre metri o piu' rispetto al livello del terreno.

    Art. 2.

    Applicabilita'

  7. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

    1. alle aviosuperfici come definite all'art. 1;

    2. alle operazioni di aeromobili su aviosuperfici.

  8. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

    1. al personale, ai mezzi ed alle infrastrutture militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato e del Dipartimento della protezione civile;

    2. alle elisuperfici ubicate su piattaforma o natante.

  9. Le disposizioni del presente decreto disciplinano:

    1. la gestione e l'uso delle aviosuperfici;

    2. le caratteristiche fisiche e la segnaletica delle aviosuperfici;

    3. le operazioni su aviosuperfici.

    Art. 3.

    Gestione ed uso delle aviosuperfici

  10. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 7 e 8, l'aviosuperficie e' gestita da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della sua rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto, della sua agibilita' in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate.

  11. La gestione di un'aviosuperficie e' subordinata al consenso, espresso in forma scritta, del proprietario dell'area su cui l'aviosuperficie e' ubicata; se l'area e' appartenente allo Stato o a enti pubblici, la gestione e' subordinata al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorita' amministrativa.

  12. L'uso di un'aviosuperficie e' subordinato al consenso del gestore, che e' tenuto a fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per la buona esecuzione dell'attivita', ed e' limitato ai voli intracomunitari.

  13. Nei casi di cui agli articoli 13.8, 15.2, 17.2 e 18.4 ed agli articoli 22.4 e 23.2 per la gestione e l'uso dell'aviosuperficie e' richiesta specifica autorizzazione rilasciata dall'ENAC secondo la procedura di cui all'Appendice 1.

    Art. 4.

    Gestione - Norme procedurali

  14. La persona fisica o il rappresentante legale della persona giuridica che gestisce l'aviosuperficie devono essere in possesso di un nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza o della sede legale della persona giuridica, previa valutazione anche della inesistenza di controindicazioni agli effetti dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' della sicurezza dello Stato.

  15. Il gestore trasmette all'ENAC almeno quaranta giorni prima della data di inizio della gestione dell'aviosuperficie copia del nulla osta di cui al precedente comma, gli estremi per la sua identificazione e per quella del proprietario dell'area destinata ad aviosuperficie, i dati caratteristici dell'aviosuperficie e ogni altra documentazione richiesta dall'ENAC.

  16. Per la gestione di un'elisuperficie in elevazione il gestore deve inoltre dichiarare:

    1. il possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa urbanistica in materia di edificabilita';

    2. che l'elisuperficie e' conforme alle specifiche disposizioni emanate dal Ministero dell'interno in materia di assistenza antincendio.

  17. L'avvenuto inizio della gestione e qualsiasi modifica degli elementi indicati nei precedenti commi 2 e 3 devono essere tempestivamente comunicati dal gestore all'ENAC, al comune ed all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza, per il tramite del locale ufficio o comando di polizia competente per territorio.

  18. Le informazioni di cui ai commi precedenti sono inoltre trasmesse dall'ENAC al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo, al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla questura competente, al Ministero della difesa - Stato Maggiore, al Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale Guardia di finanza, all'Agenzia delle dogane, alla societa' Enav nonche' alla regione ed al comune competenti nel cui territorio sono realizzate le opere di cui all'art. 1.

  19. Le informazioni ed i dati relativi alle aviosuperfici ed elisuperfici per le quali e' stata iniziata l'attivita' sono diffusi dall'ENAC per via informatica, mediante pubblicazione nel sito ufficiale dell'Ente.

    Art. 5.

    Raccolta dati dei movimenti su aviosuperfici

  20. Il pilota, oltre a richiedere il consenso di cui all'art. 3.3, comunica al gestore i seguenti dati per ciascun movimento:

    1. nominativo pilota ed eventuale copilota;

    2. tipo dell'aeromobile;

    3. marche dell'aeromobile;

    4. numero persone a bordo;

    5. orario partenza e destinazione;

    6. orario di arrivo e provenienza;

    7. tipo del volo.

  21. Il gestore istituisce un sistema di raccolta dei dati di cui al comma precedente. Tali dati sono conservati dal gestore per almeno cinque anni e, a richiesta, sono resi disponibili alle autorita' di pubblica sicurezza ed all'ENAC.

    Art. 6.

    Attivita' su aviosuperfici

  22. Sulle aviosuperfici, oltre all'effettuazione di attivita' non remunerate, sono consentite anche le attivita' di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo.

  23. Ferma restando la responsabilita' del gestore dell'aviosuperficie, le attivita' di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo si svolgono sotto la responsabilita' del titolare della licenza di cui all'art. 778 del Codice della navigazione ed al regolamento CEE/2407/1992.

    Art. 7.

    Elisuperfici occasionali

  24. E' considerata elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio.

  25. Al fine di determinare l'adeguatezza della elisuperficie occasionale, il pilota effettua una ricognizione in volo in cui accerta il rispetto delle seguenti condizioni:

    1. la dimensione minima dell'area di approdo e decollo deve essere almeno una volta e mezzo la distanza compresa fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto;

    2. l'andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie;

    3. esistenza di un sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo;

    4. gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo;

    5. l'area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni;

    6. le fasi di decollo e di atterraggio non devono comportare il sorvolo di centri abitati, di agglomerati di case e assembramenti di persone.

  26. L'uso di elisuperfici occasionali e' consentito nei seguenti casi:

    1. effettuazione di attivita' aerea occasionale, non superiore a 100 movimenti per anno, in condizioni VFR diurno;

    2. interventi di emergenza come definiti dall'ENAC.

  27. Per l'uso delle elisuperfici occasionali non sono necessarie la figura del gestore di cui all'art. 3 del presente decreto, la segnaletica e assistenza antincendio; il pilota e' responsabile della scelta dell'area e della condotta delle operazioni.

  28. L'uso delle...

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