LEGGE 19 settembre 2012, n. 50 - Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia.

(Pubblicata nel S.O. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (parte I) n. 41 del 28 settembre 2012) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione riconosce il 'quoziente familiare' come strumento di equita' sociale volto alla salvaguardia della famiglia ed in modo particolare delle famiglie numerose.

  1. La Regione, i comuni, le province e gli enti sottoposti a tutela e/o vigilanza della Regione, adottano politiche sociali mirate alle famiglie in stato di bisogno economico, agendo anche sui fattori familiari che possono costituire cause di rischio o di poverta' o di deprivazione.

    Art. 2

    Quoziente familiare.

    Modalita' di calcolo e di applicazione 1. I comuni, le province e gli enti sottoposti a tutela e/o vigilanza della Regione, nell'ambito delle politiche sociali miranti al sostegno delle famiglie in stato di bisogno economico e dell'erogazione delle relative prestazioni, sono autorizzati a considerare il quoziente familiare, ferma restando l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

  2. Il quoziente familiare e' stabilito secondo i seguenti criteri:

    1. reddito complessivo;

    2. numero dei componenti della famiglia;

    3. presenza nel nucleo familiare di:

    1) soggetti portatori di handicap;

    2) anziano convivente non autosufficiente;

    3) soggetti in situazione di particolare disagio psico-fisico.

  3. Gli enti di cui al presente articolo applicano il quoziente familiare salvaguardando l'equilibrio del proprio bilancio.

  4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28...

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