LEGGE 16 luglio 1960, n. 727 - Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica

Coming into Force11 Agosto 1960
Published date27 Luglio 1960
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1960/07/27/060U0727/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date16 Luglio 1960
Official Gazette PublicationGU n.183 del 27-07-1960
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Al personale ispettivo della scuola elementare, al quale, per effetto della prima applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 165, competa nella qualifica rivestita alla data del 1 gennaio 1958 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora non avesse conseguito la promozione, viene attribuito, previa ricostruzione della carriera, a decorrere dal 1 gennaio 1958, lo stipendio di importo immediatamente superiore a quello che avrebbe conseguito alla data del 1 gennaio 1958, se non fosse stato promosso alla categoria superiore.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Il testo del comma quarto dell'art. 25 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e' sostituito dal seguente:

"Il servizio prestato nella carriera di professore a di capo di istituto di categoria inferiore, in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati alla classe di stipendio iniziale di capo di istituto, e' valutato per intero agli effetti della progressione economica, previa ricostruzione della carriera, sulla base delle norme attualmente in vigore, ai soli fini giuridici, nel vecchio ruolo di professore o di capo di istituto di categoria inferiore".

I benefici economici e di carriera per il personale in attivita' di servizio si applicano con decorrenza 1 gennaio 1958.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

Alla riliquidazione del trattamento di quiescenza del personale direttivo e ispettivo cessato dal servizio nel periodo 1 luglio 1956-31 dicembre 1957, si provvede applicando il combinato disposto di cui al secondo comma dell'art. 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ed agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

Il primo comma dell'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e' sostituito dal seguente:

"In favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica che si trovava nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che era in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto regio decreto n. 27, per la partecipazione ai concorsi originari, la nomina in ruolo loro conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, verra' fatta decorrere dalla data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originari. Dello stesso beneficio fruisce il personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria, e artistica che si trovava nelle condizioni previste dall'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sempre che la loro nomina non sia stata gia' retrodatata agli effetti giuridici ai sensi dell'art. 3 del citato regio decreto n. 27 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141".

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 5.

La retrodatazione di nomina, prevista dall'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e' riconosciuta anche al personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che trovandosi nelle condizioni...

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