DECRETO-LEGGE 31 luglio 1987, n. 317 - Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS

Coming into Force03 Agosto 1987
Published date03 Agosto 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/08/03/087U0317/CONSOLIDATED/20150923
Enactment Date31 Luglio 1987
Official Gazette PublicationGU n.179 del 03-08-1987
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro; EMANA il seguente decreto:

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalita' in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dagli articoli da 1 a 5:

    1. assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;

    2. assicurazione contro la tubercolosi;

    3. assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

    4. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

    5. assicurazione contro le malattie;

    6. assicurazione di maternita'.

  2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni degli articoli da 1 a 5, per i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attivita' lavorative in Paesi extracomunitari:

    1. i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;

    2. le societa' costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile;

    3. le societa' costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalita' italiana partecipano direttamente, o a mezzo di societa' da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;

    4. i datori di lavoro stranieri.

  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione in Paesi extracomunitari di lavoratori italiani qualora detta assunzione si realizzi entro i dodici mesi immediatamente successivi all'espatrio.

  4. I lavoratori italiani che sono disponibili a svolgere attivita' all'estero devono iscriversi in apposita lista di collocamento tenuta dall'ufficio regionale del lavoro del luogo di residenza, il quale rilascia il nulla osta all'assunzione che puo' avvenire con richiesta nominativa. L'iscrizione nella lista e' compatibile con quella nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che stipula un contratto per l'estero puo' chiedere di mantenere l'iscrizione nella lista ordinaria.

Art 1.

(Obbligatorieta' delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero)

  1. I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalita' in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dagli articoli da 1 a 5:

    1. assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; b) assicurazione contro la tubercolosi;

    2. assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

    3. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

    4. assicurazione contro le malattie;

    5. assicurazione di maternita'.

  2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni degli articoli da 1 a 5, per i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attivita' lavorative in Paesi extracomunitari:

    1. i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;

    2. le societa' costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile;

    3. le societa' costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalita' italiana partecipano direttamente, o a mezzo di societa' da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;

    4. i datori di lavoro stranieri.

    3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione di lavoratori italiani in Paesi extra comunitari .

  3. I lavoratori italiani che sono disponibili a svolgere attivita' all'estero devono iscriversi in apposita lista di collocamento tenuta dall'ufficio regionale del lavoro del luogo di residenza, il quale rilascia il nulla osta all'assunzione che puo' avvenire con richiesta nominativa. L'iscrizione nella lista e' compatibile con quella nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che stipula un contratto per l'estero puo' chiedere di mantenere l'iscrizione nella lista ordinaria.

Art 1.

(Obbligatorieta' delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero)

  1. I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalita' in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dagli articoli da 1 a 5:

    1. assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; b) assicurazione contro la tubercolosi;

    2. assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

    3. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

    4. assicurazione contro le malattie;

    5. assicurazione di maternita'.

  2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni degli articoli da 1 a 5, per i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attivita' lavorative in Paesi extracomunitari:

    1. i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;

    2. le societa' costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile;

    3. le societa' costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalita' italiana partecipano direttamente, o a mezzo di societa' da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;

    4. i datori di lavoro stranieri.

  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione di lavoratori italiani in Paesi extra comunitari.

  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.

Art 2.
  1. Ai fini dell'assunzione o del trasferimento all'estero dei lavoratori italiani, i datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, devono presentare richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Copia di detta richiesta deve essere inviata contemporaneamente al Ministero degli affari esteri.

  2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3. Il Ministero degli affari esteri accerta, attraverso la rete diplomatico-consolare, che le condizioni generali nei Paesi di destinazione offrono idonee garanzie alla sicurezza del lavoratore, portando a conoscenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'esito di tale accertamento.

  4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, accertata la congruita' del trattamento economico-normativo ed acquisito l'esito degli accertamenti eseguiti dal Ministero degli affari esteri, rilascia la prescritta autorizzazione, dandone comunicazione agli enti previdenziali interessati.

  5. Limitatamente alle domande presentate dai datori di lavoro che hanno depositato i contratti-tipo, concordati con le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, o che vi hanno espressamente aderito, se il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non provvede nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione indicata al comma 2, questa deve intendersi accolta. Tale termine e' prorogato fino a novanta giorni quando il Ministero degli affari esteri o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunicano al datore di lavoro interessato, entro il trentesimo giorno, di dover procedere ad ulteriori accertamenti nell'ambito delle disposizioni di cui al presente decreto.

  6. I datori di lavoro di cui al comma 5 possono effettuare, in eccezionali casi di comprovata necessita' ed urgenza, l'assunzione, ovvero i trasferimenti nelle more del rilascio dell'autorizzazione, previa comunicazione, entro i tre giorni precedenti le assunzioni o i trasferimenti, ai...

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