LEGGE 20 novembre 2017, n. 168 - Norme in materia di domini collettivi

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Riconoscimento dei domini collettivi

  1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunita' originarie:

    1. soggetto alla Costituzione;

    2. dotato di capacita' di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;

    3. dotato di capacita' di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprieta' collettiva, considerato come comproprieta' inter-generazionale;

    4. caratterizzato dall'esistenza di una collettivita' i cui membri hanno in proprieta' terreni ed insieme esercitano piu' o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunita' da esso distinta ha in proprieta' pubblica o collettiva.

  2. Gli enti esponenziali delle collettivita' titolari dei diritti di uso civico e della proprieta' collettiva hanno personalita' giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

Art 2.

Competenza dello Stato

  1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto:

    1. elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettivita' locali;

    2. strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

    3. componenti stabili del sistema ambientale;

    4. basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;

    5. strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;

    6. fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettivita' locali degli aventi diritto.

  2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare loro beni in conformita' dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.

  3. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni:

    1. avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilita'...

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