LEGGE 24 maggio 2002, n. 103 - Norme in materia di docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge

Art. 1.

  1. I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualita' dei rispettivi curricoli, nonche' i docenti con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 24 maggio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1028)

    Presentato dal sen. Asciutti ed altri il 18 gennaio 2002.

    Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 29 gennaio 2002, con pareri delle commissioni 1a, 3a, 5a e 11a.

    Esaminato dalla 7a commissione il 5 febbraio 2002 e approvato il 6 febbraio 2002.

    Camera dei deputati (atto n. 2301)

    Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 19 febbraio 2002, con pareri delle commissioni I e XI.

    Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 5, 6 e 12 marzo 2002.

    Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 17 aprile 2002, con il parere delle commissioni I e XI.

    Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa e approvato, con modificazioni, il 23 aprile 2002.

    Senato della Repubblica (atto n. 1028-B)

    Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 6 maggio 2002, con pareri delle commissioni 1a, 3a, 5a e 11a.

    Esaminato dalla 7a commissione, in sede deliberante e approvato il 15 maggio 2002.

    Avvertenza

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