Norme di comportamento: il principio informatore della circolazione

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Rassegna
di giurisprudenza
Norme di comportamento:
il principio informatore
della circolazione
SOMMARIO
a. In genere. b. Obblighi e responsabilità del conducente: casi-
stica; b-1) Previsione delle imprudenze altrui. b-2) Area non
pubblica. b-3) Mancato uso delle cinture di sicurezza. b-4)
Apertura di sportello. b-5) Inadeguatezza della manovra.
b-6) Manovre diff‌icoltose e retromarcia. b-7) Manovre di
emergenza. c. Caso fortuito: estremi ed onere probatorio; c-
1) Fattispecie varie. c-2) Abbagliamento. c-3) Aff‌losciamen-
to di pneumatico. c-4) Colpo di sonno o malore. c-5) strada
sdrucciolevole e dissestata - Lavori in corso. c-6) Guasti del
veicolo. c-7) Malore del conducente. c-8) Sasso proiettato
da un pneumatico.
a. In genere
In caso di investimento del pedone, il conducente del vei-
colo può andare esente da responsabilità non per il solo fatto
che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente
o in violazione di una specif‌ica regola comportamentale) del
pedone, ma occorre che la condotta del pedone conf‌iguri, per i
suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non
prevista né prevedibile, che sia stata da sola suff‌iciente a pro-
durre l’evento. (Nella fattispecie è stata affermata la responsa-
bilità del conducente di autobus di linea per omicidio colposo in
ragione delle caratteristiche del luogo dell’incidente, avvenuto
all’uscita da un terminal di autobus, deputato alla presenza con-
tinua di passeggeri).* Cass. pen., sez. IV, 10 luglio 2015, n. 29799
L’automobilista, il quale colposamente ostruisce la carreggia-
ta, determinando così l’arresto del traff‌ico, è responsabile delle
successive collisioni sempre che non sia ravvisabile l’interven-
to di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompono
il legame di imputazione del fatto alla sua condotta, quale non
può considerarsi l’eccessiva velocità dei guidatori dei veicoli so-
praggiunti. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza
di condanna per omicidio colposo a carico del guidatore, contro
la cui autovettura, impegnata in una manovra di inversione di
marcia, aveva urtato un motociclista, il quale, cadendo rovino-
samente, aveva perso la vita). * Cass. pen., sez. IV, 22 giugno
2015, n. 26295 (ud. 4 giugno 2015), Partinico, in questa Rivista
n. 12/2015. [RV263877]
In tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale,
la valutazione della velocità tenuta dal conducente va compiuta
con riferimento alle condizioni dei luoghi, alla tipologia della
strada o tratto di strada (nella specie, curvilineo) percorso,
alle condizioni del traff‌ico, alle circostanze dell’incidente, alle
conseguenze dannose dello stesso sui veicoli, senza che assu-
ma decisivo rilievo l’eventuale osservanza dei limiti imposti, in
via generale, dal c.s. (Principio affermato con riferimento ad
un incidente automobilistico in relazione al quale il consulen-
te tecnico aveva ritenuto adeguata, al f‌ine di evitare il sinistro,
una velocità di 30 km/h, a fronte di quella, pari a circa 40 km/h,
in realtà tenuta dal conducente). * Cass. civ., sez. I, 11 gennaio
1999, n. 165, Quadri c. Prefetto di Vicenza, in questa Rivista
1999, 414. [RV522131]
In tema di circolazione stradale, il conducente di veicolo
deve continuamente ispezionare la strada che sta per impegna-
re, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto
alle condizioni della strada stessa e del traff‌ico e prevedere tutte
quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo
da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della
strada. (Fattispecie relativa all’omicidio colposo di un pedone
commesso dal conducente di un ciclomotore che, non avendolo
scorto in tempo, aveva investito il pedone mentre scendeva dal
marciapiede per attraversare la strada). * Cass. pen., sez. IV, 2
maggio 1991, n. 4854 (ud. 30 gennaio 1991), Del Frate
Per la sussistenza dell’aggravante di cui al cpv. dell’art. 589
c.p. è suff‌iciente la violazione dell’art. 101 c.s. (secondo il qua-
le gli utenti della strada debbono comportarsi in modo da non
costituire pericolo o intralcio per la circolazione); detta norma,
infatti, ha natura di precetto fondamentale rispetto a tutte le al-
tre regole di comportamento relative alla circolazione e quindi
costituisce essa stessa una norma sulla disciplina della circola-
zione stradale. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto implicito
il richiamo all’art. 101 c.s. in una contestazione di colpa generica
mossa all’imputato per aver questi aperto lo sportello della sua
auto senza prima accertarsi che non sopraggiungessero altri
veicoli). * Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 1991, n. 476 (ud. 13
novembre 1990), Carito
L’affermazione della colpa dell’imputato in ordine al delitto
di incendio colposo, sviluppatosi in seguito ad incidente strada-
le cagionato da imprudenza alla guida di un veicolo, non com-
porta necessariamente la sussistenza della colpa dello stesso
imputato anche in ordine al delitto di omicidio colposo per la
morte di una persona avvenuta in occasione dell’incendio. Man-
ca infatti il nesso causale tra la condotta dell’agente e l’evento
mortale, se la condotta della parte offesa si presenta del tutto
eccezionale ed imprevedibile, indipendente dal fatto del reo e
si inserisce in una serie causale come fattore determinante ed
autonomo dell’evento. Il dovere civico di prestare soccorso non
deve essere compiuto indiscriminatamente e con incosciente
sprezzo del pericolo, per cui la condotta del soccorritore che
non tiene conto di tali essenziali condizioni è certamente al di
fuori di ogni normale prevedibilità. * Cass. pen., sez. IV, 26 otto-
bre 1990, n. 14198 (ud. 4 maggio 1990), Patricera
La ratio dell’aggravante della violazione delle norme sulla cir-
colazione stradale (di cui agli artt. 589, secondo comma, e 590,
terzo comma, c.p.) è individuabile nell’esigenza di una più inten-
sa e penetrante tutela penale in un settore della vita di relazione
particolarmente importante dal punto di vista socio-economico,
caratterizzato da un alto livello di rischio per l’incolumità indi-
viduale. Ne consegue che anche condotte genericamente colpo-
se comportano identico trattamento sanzionatorio, apparendo
del tutto ingiustif‌icato supporre che, nell’ambito dello stesso
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2016

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