DECRETO 23 febbraio 1998, n. 92 Regolamento recante norme per la concessione del contributo sostitutivo previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 26, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che

dispone, con riferimento alle domande di credito agevolato presentate

ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive

modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,

non ammesse ai contributi per carenze di fondi e per le quali e'

stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997, il relativo contratto

di finanziamento agevolato, il riconoscimento, in via sostitutiva,

per il tramite degli istituti di credito finanziatori, di un

contributo pari all'abbattimento di quattro punti del tasso di

riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative

ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n.

2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni,

e nei territori montani, e di due punti nei restanti territori;

Visto l'articolo 26, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266,

che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato possa disporre la riduzione percentuale in eguale

misura dell'importo del suddetto contributo sostitutivo spettante a

ciascun beneficiario qualora le risorse complessivamente assegnate

non risultino sufficienti;

Considerato che in base all'articolo 26, comma 3, della legge 7

agosto 1997, n. 266, il Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato stabilisce i criteri e le modalita' di liquidazione

dei contributi sostitutivi in questione, tali da assicurare anche la

semplificazione del procedimento amministrativo;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza

generale del 15 dicembre 1997;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a

norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

effettuata con nota n. 900029 del 26 gennaio 1998;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La concessione del contributo sostitutivo previsto dall'articolo

    26 della legge 7 agosto 1997, n. 266, a favore delle domande di

    credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975,

    n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e

    successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenze di

    fondi, per le quali e' stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997,

    il relativo contratto di finanziamento agevolato, e' regolata dai

    criteri e modalita' di liquidazione contenuti negli articoli

    seguenti.

    Art. 2.

    Verifica delle risorse necessarie

  2. Al fine di accertare l'ammontare del contributo sostitutivo di

    cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266, gli istituti

    di credito e le societa' di locazione finanziaria interessati

    trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e

    dell'artigianato entro il termine perentorio di sessanta giorni

    decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella

    Gazzetta Ufficiale, l'elenco delle operazioni rispondenti ai

    requisiti previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, per le quali

    alla data del 1 gennaio 1997 e' intervenuta la stipula del contratto

    di mutuo agevolato o di locazione finanziaria agevolata, con

    l'indicazione degli elementi previsti, rispettivamente dagli allegati

    n. 1 e n. 2. Gli elenchi devono essere sottoscritti dai

    rappresentanti legali dei predetti istituti o societa'.

  3. Qualora le risorse complessivamente disponibili, pari a lire 250

    miliardi, non risultino sufficienti alla concessione dei benefici

    nella misura massima prevista, con decreto del Ministro

    dell'industria, del commercio e dell'artigianato verra' disposta la

    riduzione percentuale, in uguale misura, dell'importo spettante a

    ciascun beneficiario.

  4. La documentazione inerente alle operazioni di finanziamento

    agevolato non incluse negli elenchi trasmessi ai sensi del precedente

    comma 1, entro il termine perentorio in esso indicato, verra'

    restituita agli istituti di credito e alle societa' di locazione

    finanziaria interessati.

    Art. 3.

    Calcolo del contributo sostitutivo

  5. La determinazione della misura...

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