DECRETO 23 febbraio 1998, n. 92 Regolamento recante norme per la concessione del contributo sostitutivo previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 26, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che
dispone, con riferimento alle domande di credito agevolato presentate
ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive
modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,
non ammesse ai contributi per carenze di fondi e per le quali e'
stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997, il relativo contratto
di finanziamento agevolato, il riconoscimento, in via sostitutiva,
per il tramite degli istituti di credito finanziatori, di un
contributo pari all'abbattimento di quattro punti del tasso di
riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative
ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n.
2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni,
e nei territori montani, e di due punti nei restanti territori;
Visto l'articolo 26, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266,
che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato possa disporre la riduzione percentuale in eguale
misura dell'importo del suddetto contributo sostitutivo spettante a
ciascun beneficiario qualora le risorse complessivamente assegnate
non risultino sufficienti;
Considerato che in base all'articolo 26, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato stabilisce i criteri e le modalita' di liquidazione
dei contributi sostitutivi in questione, tali da assicurare anche la
semplificazione del procedimento amministrativo;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza
generale del 15 dicembre 1997;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 900029 del 26 gennaio 1998;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
F i n a l i t a'
-
La concessione del contributo sostitutivo previsto dall'articolo
26 della legge 7 agosto 1997, n. 266, a favore delle domande di
credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975,
n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenze di
fondi, per le quali e' stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997,
il relativo contratto di finanziamento agevolato, e' regolata dai
criteri e modalita' di liquidazione contenuti negli articoli
seguenti.
Art. 2.
Verifica delle risorse necessarie
-
Al fine di accertare l'ammontare del contributo sostitutivo di
cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266, gli istituti
di credito e le societa' di locazione finanziaria interessati
trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro il termine perentorio di sessanta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale, l'elenco delle operazioni rispondenti ai
requisiti previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, per le quali
alla data del 1 gennaio 1997 e' intervenuta la stipula del contratto
di mutuo agevolato o di locazione finanziaria agevolata, con
l'indicazione degli elementi previsti, rispettivamente dagli allegati
n. 1 e n. 2. Gli elenchi devono essere sottoscritti dai
rappresentanti legali dei predetti istituti o societa'.
-
Qualora le risorse complessivamente disponibili, pari a lire 250
miliardi, non risultino sufficienti alla concessione dei benefici
nella misura massima prevista, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato verra' disposta la
riduzione percentuale, in uguale misura, dell'importo spettante a
ciascun beneficiario.
-
La documentazione inerente alle operazioni di finanziamento
agevolato non incluse negli elenchi trasmessi ai sensi del precedente
comma 1, entro il termine perentorio in esso indicato, verra'
restituita agli istituti di credito e alle societa' di locazione
finanziaria interessati.
Art. 3.
Calcolo del contributo sostitutivo
-
La determinazione della misura...
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