DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2001, n. 460 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, concernente norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525; Visto l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Considerata la necessita' di adeguare il citato regolamento n. 525 del 1997 alle innovazioni introdotte dal predetto articolo 153 della citata legge n. 388 del 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E m a n a il seguente regolamento

Art. 1.

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525 1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, e' sostituito dal seguente

"Art. 3 (Contributi ad imprese editrici di giornali organi di forze politiche). - 1. Per le imprese editrici che editino quotidiani o periodici, anche telematici, organi di partiti o forze politiche, le quali intendono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, la certificazione rilasciata dai Presidenti di Camera e Senato ha per oggetto l'esistenza di un gruppo parlamentare della forza politica di riferimento ovvero l'appartenenza del parlamentare ad una forza politica espressione di minoranze linguistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

  1. Le rappresentanze della forza politica nel Parlamento europeo, consistenti in almeno due deputati eletti nelle liste del movimento stesso, sono comprovate tramite presentazione di un'attestazione rilasciata dagli organi competenti del Parlamento europeo medesimo.

  2. L'impresa richiedente e' tenuta altresi' a presentare un attestato della forza politica comprovante che la testata, comprese quelle telematiche, per la quale si richiedono i contributi e' organo del movimento stesso.

  3. Possono percepire i contributi anche i giornali telematici registrati autonomamente presso il competente Tribunale, che siano organi di movimento politico ai sensi dell'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riportino in testata l'indicazione del movimento politico di cui sono organi. Nel caso in cui siano presentate due domande di contributi in riferimento ad un giornale diffuso anche per via telematica, e' ammesso al contributo solo il giornale telematico.".

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse.

    - Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente

    "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

    Puo' inviare messaggi alle Camere.

    Indice le...

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