DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1998, n. 99 - Regolamento recante norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente

l'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione

delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti

contabili e, in particolare, l'articolo 14, il quale prevede che, su

proposta del Ministro di grazia e giustizia sono emanati uno o piu'

regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della

legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare l'iscrizione nel

registro dei revisori contabili e la cancellazione, le modalita' di

svolgimento del tirocinio e dell'esame, e l'esercizio del potere di

vigilanza;

Visto il concerto, espresso dai Ministri della funzione pubblica,

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento

alle norme sul tirocinio dei revisori contabili, ai sensi

dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,

  1. 88;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del

Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 26 gennaio 1998, ed

operati i necessari adattamenti formali e lessicali del testo,

nonche' la modifica delle disposizioni concernenti i compensi ai

componenti della commissione centrale, in quanto implicati oneri a

carico dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella

riunione del 27 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con

i Ministri della funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, dell'industria, del commercio e

dell'artigianato;

E m a n a

il seguente regolamento:

Titolo primo

Disposizioni generali

Art. 1.

Commissione centrale per i revisori contabili

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia e' istituita la

commissione centrale per i revisori contabili.

2. La commissione svolge attivita' consultiva in materia di:

  1. tenuta del registro del tirocinio di cui all'articolo 5;

  2. tenuta del registro dei revisori contabili;

  3. esercizio del potere di vigilanza del Ministero di grazia e

    giustizia.

    Art. 2.

    Composizione della commissione centrale

    per i revisori contabili

    1. La commissione centrale e' composta:

  4. dal presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;

  5. dal direttore generale degli affari civili e delle libere

    professioni, o da un suo delegato, con funzioni di vicepresidente;

  6. da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della

    programmazione economica, designato dal Ministro del tesoro, del

    bilancio e della programmazione economica;

  7. da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza

    sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza

    sociale;

  8. da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e

    dell'artigianato, designato dal Ministro dell'industria, del

    commercio e dell'artigianato;

  9. da un rappresentante della Banca d'Italia, designato dal

    Governatore della Banca d'Italia;

  10. da un rappresentante dell'Associazione fra le societa' italiane

    per azioni, designato dal presidente dell'Associazione medesima;

  11. da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei

    Ministri, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

  12. da tre revisori contabili, designati dal direttore generale

    degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di

    grazia e giustizia, come segue:

    1) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel

    registro da almeno cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei

    dottori commercialisti;

    2) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel

    registro da almeno cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei

    ragionieri e periti commerciali;

    3) uno tra tutti i revisori contabili iscritti nel registro dei

    revisori contabili da almeno cinque anni.

    2. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma 1 devono

    essere muniti di laurea in materie economiche, aziendali, o

    giuridiche.

    3. Le riunioni della commissione sono presiedute, in caso di

    assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, dal

    componente piu' anziano.

    4. Per ciascuno dei componenti effettivi di cui alle lettere da c)

    ad i) del comma 1 e' designato un supplente, con le modalita' ed i

    criteri di cui al comma 1.

    5. Il componente supplente partecipa alle riunioni della

    commissione in caso di assenza o impedimento del componente

    effettivo.

    6. La commissione e' validamente costituita con la presenza di

    cinque componenti; le relative proposte sono assunte a maggioranza.

    7. Con provvedimento del presidente, la commissione puo'

    articolarsi in due o tre sezioni, presiedute da uno dei componenti

    indicati nelle lettere a) e b) del comma 1. Le funzioni di

    vicepresidente della sezione, se non assunte dal componente di cui

    alla lettera b), sono assunte dal membro piu' anziano. I componenti

    possono far parte di piu' sezioni.

    Art. 3.

    Durata in carica della commissione

    Convocazione e modalita' di funzionamento

    1. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti

    possono essere confermati, per non piu' di una volta, per un periodo

    di uguale durata.

    2. La commissione e' convocata dal presidente. Di ogni seduta e'

    redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

    3. Per le funzioni di segreteria, la commissione si avvale di

    dipendenti dell'amministrazione giudiziaria, coordinati da un

    dipendente dell'ammistrazione medesima con qualifica funzionale non

    inferiore alla VIII, designato dal direttore generale degli affari

    civili del Ministero di grazia e giustizia.

    Art. 4.

    Compensi spettanti ai componenti

    e al segretario della Commissione

    1. Per la tenuta del registro del tirocinio e del registro dei

    revisori contabili, sono corrisposti ai componenti e al segretario

    della commissione i compensi indicati all'articolo 5 della legge 8

    dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'articolo 1 della legge

    31 dicembre 1962, n. 1866.

Titolo II

Tirocinio

Art. 5.

Registro del tirocinio

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale

degli affari civili e delle libere professioni, e' tenuto il registro

del tirocinio dove sono iscritti coloro che, in possesso del titolo

di studio previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, svolgono il tirocinio di cui

all'articolo 9.

2. Il registro di cui al comma 1 e' istituito con decreto

ministeriale, e contiene:

  1. generalita' complete dell'iscritto;

  2. data di inizio del tirocinio di cui all'articolo 9 del presente

    regolamento;

  3. indicazione dei trasferimenti, dell'interruzione, delle

    cancellazioni del revisore contabile o del dipendente pubblico presso

    cui il tirocinio viene effettuato ai sensi dell'articolo 10 del

    presente regolamento, e di ogni altro fatto modificativo concernente

    lo svolgimento del tirocinio.

  4. recapito indicato dal tirocinante per l'invio di tutte le

    comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio.

    Art. 6.

    Contributo per la tenuta del registro del tirocinio

    1. Per la tenuta del registro del tirocinio e' a carico del

    tirocinante un contributo forfetario alle spese di lire 30.000, da

    corrispondersi al momento della presentazione della domanda

    d'iscrizione.

    2. Il contributo di cui al comma 1 e' versato con le modalita'

    indicate all'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132.

    3. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 puo' essere

    aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro di grazia e

    giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e

    della programmazione economica, nella misura necessaria alla

    copertura delle spese per la tenuta del registro.

    Art. 7.

    Domanda di iscrizione

    1. La domanda di iscrizione nel registro del tirocinio, conforme

    alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' indirizzata al

    Ministero di grazia e giustizia ed e' presentata direttamente ovvero

    spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    2. Nella domanda il richiedente dichiara:

  5. cognome, nome, luogo e data di nascita;

  6. residenza anagrafica, e, nel caso in cui questa e' fissata

    all'estero, il domicilio in Italia;

  7. attivita' esercitata e, se dipendente pubblico,

    l'amministrazione o l'ente di appartenenza;

  8. titoli di studio posseduti, tra quelli di cui all'articolo 3,

    comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

  9. il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 8

    del decreto legislativo citato;

  10. il recapito presso il quale devono essere inviate tutte le

    comunicazioni relative a tutti i provvedimenti concernenti il

    tirocinio e l'impegno a comunicare le eventuali variazioni.

    3. La sottoscrizione in calce alla domanda e' autenticata ai sensi

    dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In caso di

    presentazione diretta presso il Ministero di grazia e giustizia e'

    sufficiente la sottoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 11,

    della legge 15 maggio 1997, n. 127. Se il tirocinante e' un pubblico

    dipendente e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il

    quale il medesimo presta servizio. La commissione ha facolta' di

    verificare, presso le pubbliche amministrazioni interessate, la

    veridicita' delle dichiarazioni contenute nella domanda. In caso di

    falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo

    26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

    4. Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati:

  11. la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo 6;

  12. la dichiarazione di assenso, conforme alle prescrizioni di legge

    in materia di bollo, del revisore contabile presso il quale si

    intende svolgere il tirocinio, ovvero, per il dipendente pubblico, la

    dichiarazione dell'Amministrazione che designa l'impiegato ai sensi

    dell'articolo 10, comma 4, o del dipendente pubblico presso il quale

    viene svolto il tirocinio;

  13. titolo di studio di cui al comma 2, lettera d), in originale o

    ...

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