DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1998, n. 99 - Regolamento recante norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente
l'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti
contabili e, in particolare, l'articolo 14, il quale prevede che, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia sono emanati uno o piu'
regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare l'iscrizione nel
registro dei revisori contabili e la cancellazione, le modalita' di
svolgimento del tirocinio e dell'esame, e l'esercizio del potere di
vigilanza;
Visto il concerto, espresso dai Ministri della funzione pubblica,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento
alle norme sul tirocinio dei revisori contabili, ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
-
88;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 26 gennaio 1998, ed
operati i necessari adattamenti formali e lessicali del testo,
nonche' la modifica delle disposizioni concernenti i compensi ai
componenti della commissione centrale, in quanto implicati oneri a
carico dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 febbraio 1998;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
i Ministri della funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
E m a n a
il seguente regolamento:
Disposizioni generali
Art. 1.
Commissione centrale per i revisori contabili
1. Presso il Ministero di grazia e giustizia e' istituita la
commissione centrale per i revisori contabili.
2. La commissione svolge attivita' consultiva in materia di:
-
tenuta del registro del tirocinio di cui all'articolo 5;
-
tenuta del registro dei revisori contabili;
-
esercizio del potere di vigilanza del Ministero di grazia e
giustizia.
Art. 2.
Composizione della commissione centrale
per i revisori contabili
1. La commissione centrale e' composta:
-
dal presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;
-
dal direttore generale degli affari civili e delle libere
professioni, o da un suo delegato, con funzioni di vicepresidente;
-
da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, designato dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
-
da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
-
da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, designato dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
-
da un rappresentante della Banca d'Italia, designato dal
Governatore della Banca d'Italia;
-
da un rappresentante dell'Associazione fra le societa' italiane
per azioni, designato dal presidente dell'Associazione medesima;
-
da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
-
da tre revisori contabili, designati dal direttore generale
degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di
grazia e giustizia, come segue:
1) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel
registro da almeno cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei
dottori commercialisti;
2) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel
registro da almeno cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei
ragionieri e periti commerciali;
3) uno tra tutti i revisori contabili iscritti nel registro dei
revisori contabili da almeno cinque anni.
2. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma 1 devono
essere muniti di laurea in materie economiche, aziendali, o
giuridiche.
3. Le riunioni della commissione sono presiedute, in caso di
assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, dal
componente piu' anziano.
4. Per ciascuno dei componenti effettivi di cui alle lettere da c)
ad i) del comma 1 e' designato un supplente, con le modalita' ed i
criteri di cui al comma 1.
5. Il componente supplente partecipa alle riunioni della
commissione in caso di assenza o impedimento del componente
effettivo.
6. La commissione e' validamente costituita con la presenza di
cinque componenti; le relative proposte sono assunte a maggioranza.
7. Con provvedimento del presidente, la commissione puo'
articolarsi in due o tre sezioni, presiedute da uno dei componenti
indicati nelle lettere a) e b) del comma 1. Le funzioni di
vicepresidente della sezione, se non assunte dal componente di cui
alla lettera b), sono assunte dal membro piu' anziano. I componenti
possono far parte di piu' sezioni.
Art. 3.
Durata in carica della commissione
Convocazione e modalita' di funzionamento
1. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti
possono essere confermati, per non piu' di una volta, per un periodo
di uguale durata.
2. La commissione e' convocata dal presidente. Di ogni seduta e'
redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
3. Per le funzioni di segreteria, la commissione si avvale di
dipendenti dell'amministrazione giudiziaria, coordinati da un
dipendente dell'ammistrazione medesima con qualifica funzionale non
inferiore alla VIII, designato dal direttore generale degli affari
civili del Ministero di grazia e giustizia.
Art. 4.
Compensi spettanti ai componenti
e al segretario della Commissione
1. Per la tenuta del registro del tirocinio e del registro dei
revisori contabili, sono corrisposti ai componenti e al segretario
della commissione i compensi indicati all'articolo 5 della legge 8
dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'articolo 1 della legge
31 dicembre 1962, n. 1866.
Tirocinio
Art. 5.
Registro del tirocinio
1. Presso il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale
degli affari civili e delle libere professioni, e' tenuto il registro
del tirocinio dove sono iscritti coloro che, in possesso del titolo
di studio previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, svolgono il tirocinio di cui
all'articolo 9.
2. Il registro di cui al comma 1 e' istituito con decreto
ministeriale, e contiene:
-
generalita' complete dell'iscritto;
-
data di inizio del tirocinio di cui all'articolo 9 del presente
regolamento;
-
indicazione dei trasferimenti, dell'interruzione, delle
cancellazioni del revisore contabile o del dipendente pubblico presso
cui il tirocinio viene effettuato ai sensi dell'articolo 10 del
presente regolamento, e di ogni altro fatto modificativo concernente
lo svolgimento del tirocinio.
-
recapito indicato dal tirocinante per l'invio di tutte le
comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio.
Art. 6.
Contributo per la tenuta del registro del tirocinio
1. Per la tenuta del registro del tirocinio e' a carico del
tirocinante un contributo forfetario alle spese di lire 30.000, da
corrispondersi al momento della presentazione della domanda
d'iscrizione.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' versato con le modalita'
indicate all'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132.
3. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 puo' essere
aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nella misura necessaria alla
copertura delle spese per la tenuta del registro.
Art. 7.
Domanda di iscrizione
1. La domanda di iscrizione nel registro del tirocinio, conforme
alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' indirizzata al
Ministero di grazia e giustizia ed e' presentata direttamente ovvero
spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nella domanda il richiedente dichiara:
-
cognome, nome, luogo e data di nascita;
-
residenza anagrafica, e, nel caso in cui questa e' fissata
all'estero, il domicilio in Italia;
-
attivita' esercitata e, se dipendente pubblico,
l'amministrazione o l'ente di appartenenza;
-
titoli di studio posseduti, tra quelli di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
-
il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 8
del decreto legislativo citato;
-
il recapito presso il quale devono essere inviate tutte le
comunicazioni relative a tutti i provvedimenti concernenti il
tirocinio e l'impegno a comunicare le eventuali variazioni.
3. La sottoscrizione in calce alla domanda e' autenticata ai sensi
dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In caso di
presentazione diretta presso il Ministero di grazia e giustizia e'
sufficiente la sottoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 11,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Se il tirocinante e' un pubblico
dipendente e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il
quale il medesimo presta servizio. La commissione ha facolta' di
verificare, presso le pubbliche amministrazioni interessate, la
veridicita' delle dichiarazioni contenute nella domanda. In caso di
falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo
26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati:
-
la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo 6;
-
la dichiarazione di assenso, conforme alle prescrizioni di legge
in materia di bollo, del revisore contabile presso il quale si
intende svolgere il tirocinio, ovvero, per il dipendente pubblico, la
dichiarazione dell'Amministrazione che designa l'impiegato ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, o del dipendente pubblico presso il quale
viene svolto il tirocinio;
-
titolo di studio di cui al comma 2, lettera d), in originale o
...
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