Norme di comportamento nella circolazione

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Rassegna
di giurisprudenza
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2014
Norme di comportamento
nella circolazione
SOMMARIO
a. In genere. b. Obblighi e responsabilità del conducente: casi-
stica; b-1) Previsione delle imprudenze altrui. b-2) Area non
pubblica. b-3) Mancato uso delle cinture di sicurezza. b-4)
Apertura di sportello. b-5) Inadeguatezza della manovra.
b-6) Manovre diff‌icoltose e retromarcia. b-7) Manovre di
emergenza. c. Caso fortuito: estremi ed onere probatorio; c-
1) Fattispecie varie. c-2) Abbagliamento. c-3) Aff‌losciamen-
to di pneumatico. c-4) Colpo di sonno o malore. c-5) Strada
sdrucciolevole e dissestata - Lavori in corso. c-6) Guasti del
veicolo. c-7) Malore del conducente. c-8) Sasso proiettato
da un pneumatico.
a. In genere.
In tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale,
la valutazione della velocità tenuta dal conducente va compiuta
con riferimento alle condizioni dei luoghi, alla tipologia della
strada o tratto di strada (nella specie, curvilineo) percorso,
alle condizioni del traff‌ico, alle circostanze dell’incidente, alle
conseguenze dannose dello stesso sui veicoli, senza che assuma
decisivo rilievo l’eventuale osservanza dei limiti imposti, in via
generale, dal c.s. (Principio affermato con riferimento ad un
incidente automobilistico in relazione al quale il consulente
tecnico aveva ritenuto adeguata, al f‌ine di evitare il sinistro,
una velocità di 30 km/h, a fronte di quella, pari a circa 40 km/h,
in realtà tenuta dal conducente). * Cass. civ., sez. I, 11 gennaio
1999, n. 165, Quadri c. Prefetto di Vicenza, in questa Rivista
1999, 414. [RV522131]
In tema di circolazione stradale, il conducente di veicolo
deve continuamente ispezionare la strada che sta per impegna-
re, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto
alle condizioni della strada stessa e del traff‌ico e prevedere tutte
quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo
da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della
strada. (Fattispecie relativa all’omicidio colposo di un pedone
commesso dal conducente di un ciclomotore che, non avendolo
scorto in tempo, aveva investito il pedone mentre scendeva dal
marciapiede per attraversare la strada). * Cass. pen., sez. IV, 2
maggio 1991, n. 4854 (ud. 30 gennaio 1991), Del Frate
Per la sussistenza dell’aggravante di cui al cpv. dell’art. 589
c.p. è suff‌iciente la violazione dell’art. 101 c.s. (secondo il quale
gli utenti della strada debbono comportarsi in modo da non co-
stituire pericolo o intralcio per la circolazione); detta norma,
infatti, ha natura di precetto fondamentale rispetto a tutte le al-
tre regole di comportamento relative alla circolazione e quindi
costituisce essa stessa una norma sulla disciplina della circola-
zione stradale. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto implicito
il richiamo all’art. 101 c.s. in una contestazione di colpa generica
mossa all’imputato per aver questi aperto lo sportello della sua
auto senza prima accertarsi che non sopraggiungessero altri
veicoli). * Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 1991, n. 476 (ud. 13
novembre 1990), Carito
L’affermazione della colpa dell’imputato in ordine al delitto di
incendio colposo, sviluppatosi in seguito ad incidente stradale
cagionato da imprudenza alla guida di un veicolo, non comporta
necessariamente la sussistenza della colpa dello stesso imputa-
to anche in ordine al delitto di omicidio colposo per la morte di
una persona avvenuta in occasione dell’incendio. Manca infatti
il nesso causale tra la condotta dell’agente e l’evento mortale, se
la condotta della parte offesa si presenta del tutto eccezionale
ed imprevedibile, indipendente dal fatto del reo e si inserisce
in una serie causale come fattore determinante ed autonomo
dell’evento. Il dovere civico di prestare soccorso non deve es-
sere compiuto indiscriminatamente e con incosciente sprezzo
del pericolo, per cui la condotta del soccorritore che non tiene
conto di tali essenziali condizioni è certamente al di fuori di ogni
normale prevedibilità. * Cass. pen., sez. IV, 26 ottobre 1990, n.
14198 (ud. 4 maggio 1990), Patricera
La ratio dell’aggravante della violazione delle norme sulla cir-
colazione stradale (di cui agli artt. 589, secondo comma, e 590,
terzo comma, c.p.) è individuabile nell’esigenza di una più inten-
sa e penetrante tutela penale in un settore della vita di relazione
particolarmente importante dal punto di vista socio-economico,
caratterizzato da un alto livello di rischio per l’incolumità indivi-
duale. Ne consegue che anche condotte genericamente colpose
comportano identico trattamento sanzionatorio, apparendo del
tutto ingiustif‌icato supporre che, nell’ambito dello stesso settore,
il legislatore abbia inteso apprestare tutele di diverse intensità,
a seconda che lo stesso interesse sia stato leso da una condotta
inosservante di specif‌iche norme comportamentali dettate dal
codice stradale, oppure da una condotta, non meno gravemente
colposa, contraria alle comuni regole di prudenza e diligenza.
Invero, tali regole devono ritenersi far parte integrante della di-
sciplina della circolazione stradale, come si desume dall’art. 101
del codice stradale, il quale impone a qualunque utente della
strada di «comportarsi in modo da non costituire pericolo o in-
tralcio per la circolazione», senza che assuma alcuna contraria
signif‌icazione la circostanza che detta disposizione di legge non
sia autonomamente sanzionata. (Fattispecie di infortunio del
traff‌ico causato da condotta genericamente imprudente e negli-
gente, e, tuttavia, ritenuto, sotto il prof‌ilo sanzionatorio, aggra-
vato ai sensi delle disposizioni di legge richiamate in massima).
* Cass. pen., sez. IV, 30 novembre 1989, n. 16751 (ud. 11 ottobre
1989), De Salvador. [99009733]
In tema di incidenti stradali, l’accertata sussistenza di una
condotta, contraria ai precetti generali di diligenza e prudenza
o a norme specif‌iche del codice della strada, di uno dei soggetti
coinvolti, non è di per sè suff‌iciente per affermare la responsa-
bilità concorrente di questi per l’evento dannoso verif‌icatosi, se
non si dimostra — con dati di fatto ed elementi di certezza e non
sulla base di ipotesi e congetture — l’esistenza del nesso causa-
le tra la suddetta condotta violatrice e l’evento. * Cass. pen., sez.
IV, 18 maggio 1988, n. 5963 (ud. 2 maggio 1988), Mannuzzi
La mancanza di cartelli indicatori stradali non esime da re-
sponsabilità il conducente di un veicolo il quale, indipendente-

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