LEGGE 11 aprile 2012, n. 25 - Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei geositi in Sicilia.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 15 del 13 aprile 2012) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Catalogo regionale dei geositi 1. Al fine di valorizzare e tutelare il patrimonio geologico, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce con proprio decreto il Catalogo regionale dei geositi. Il Catalogo e' gestito dal Dipartimento regionale dell'ambiente ed e' soggetto ad aggiornamento annuale.

  1. Per ciascun geosito sono indicati l'ubicazione cartografica e catastale, la descrizione e ogni altra notizia utile alla definizione della valenza geologica, geomorfologica, idrogeologica, mineralogica, petrografica, paleontologica e pedologica.

  2. La ricognizione, la perimetrazione dei geositi e l'aggiornamento del relativo Catalogo sono effettuati sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche e pedologiche. Le informazioni di cui al comma 2 sono raccolte in maniera sistematica facendo uso di apposite schede realizzate sulla base dei formulari regionali o adottate in censimenti di geositi a carattere nazionale. Sulle linee guida e sulle attivita' di cui al presente comma l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente predispone, ogni sei mesi, una relazione che e' trasmessa alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

  3. Gli enti locali, gli istituti di ricerca e le associazioni attive in materia ambientale possono proporre l'istituzione di nuovi geositi.

  4. Il Catalogo regionale dei geositi e' inserito nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale.

  5. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente stabilisce con proprio decreto le modalita' per l'istituzione del geosito.

    Art. 2

    Gestione e tutela dei geositi 1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente puo' affidare la gestione dei geositi a enti parco, province regionali, comuni, al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, fornendo indirizzi e linee guida agli enti gestori.

  6. Ove il geosito ricada all'interno di un'area naturale protetta, spetta agli enti gestori...

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