DELIBERAZIONE 23 dicembre 1998 - Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati. (Deliberazione n. 11768)

DELIBERAZIONE 23 dicembre 1998.

Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.

213, in materia di mercati. (Deliberazione n. 11768).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visti, in particolare, gli articoli 25, comma 2, 61, comma 2, 65, 72, comma 2, 80, comma 3, 81, comma 1 e 214, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213; Visti, in particolare, gli articoli 12, comma 2 e 36 del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213; Visti i regolamenti adottati con propria delibera n. 11521 del 1 luglio 1998, n. 11600 del 15 settembre 1998, n. 11714 del 24 novembre 1998 e n. 11723 del 1 dicembre 1998; Considerato che occorre emanare le norme di attuazione degli articoli 25, comma 2 e 65 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e che si rende opportuno coordinare tali norme con quelle contenute nei regolamenti sopra citati in un unico testo regolamentare riguardante tutte le disposizioni di attuazione dei decreti legislativi sopra richiamati in materia di mercati; Vista la nota n. 00297731 del 23 dicembre 1998 con la quale la Banca d'Italia ha fornito l'intesa prevista dagli articoli 72, comma 2, 80, comma 3 e 81, comma 1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 213 del 1998 e ha formulato il parere previsto dall'art. 12, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 213;

Delibera:

E' adottato il regolamento di attuazione degli articoli 25, comma 2, 61, comma 2, 65, 72, comma 2, 80, comma 3 e 81, comma 1, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e degli articoli 12, comma 2 e 36 del decreto legislativo del 24 giugno 1998, n. 213 concernente la disciplina dei mercati. Il regolamento consta di 59 articoli e di 1 allegato.

La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino della Consob.

Roma, 23 dicembre 1998 Il presidente: Spaventa

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI MERCATI TITOLO I FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI Art. 1 (Fonti normative) 1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dell'articolo 61, comma 2, dell'articolo 65, dell'articolo 72, comma 2, dell'articolo 80, comma 3, dell'articolo 81, comma 1, e dell'articolo 214, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 12, comma 2 e dell'articolo 36 del decreto legislativo del 24 giugno 1998 n. 213.

Art. 2 (Definizioni) 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) "Decreto Euro": il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

TITOLO II DISCIPLINA DEI MERCATI REGOLAMENTATI Capo I Determinazione del capitale minimo delle societa' di gestione dei mercati e delle attivita' connesse e strumentali Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Capo si intendono per: a) "societa' di gestione": le societa' di gestione di cui all'articolo 61, comma 1, del Testo Unico; b) "capitale minimo delle societa' di gestione": l'ammontare minimo del capitale sociale delle societa' di gestione versato ed esistente.

Art. 4 (Capitale minimo) 1. Il capitale minimo delle societa' di gestione e' fissato in lire dieci miliardi.

  1. Il capitale minimo delle societa' di gestione che svolgono anche l'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lett. f), e' fissato in lire venticinque miliardi.

    Art. 5 (Attivita' connesse e strumentali) 1. Le societa' di gestione possono svolgere le seguenti attivita' connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati: a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati; b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati da essi gestiti e di dati relativi ai mercati; c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari per l'invio dei relativi saldi al servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico; d) promozione dell'immagine del mercato anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le societa' emittenti e ogni altra attivita' finalizzata allo sviluppo del mercato; e) istituzione e gestione di sistemi di garanzia delle operazioni effettuate nei mercati anche attraverso la costituzione di fondi di garanzia in conformita' a quanto previsto dall'articolo 68 del Testo Unico e dalle relative disposizioni di attuazione; f) istituzione e gestione di sistemi di compensazione e di garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati ammessi alle negoziazioni nei mercati da esse gestiti in conformita' a quanto previsto dall'articolo 70 del Testo Unico e dalle relative disposizioni di attuazione; g) istituzione e gestione di sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari in conformita' a quanto previsto dalla Parte III, Titolo II, del Testo Unico.

  2. Le societa' di gestione possono assumere partecipazioni in societa' che svolgono in via esclusiva o principale le attivita' di cui al comma 1. Esse possono inoltre assumere partecipazioni nella societa' di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico e in societa', italiane o estere, di gestione dei mercati.

    Capo II Obblighi di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati Art. 6 (Definizioni) 1. Nel presente Capo l'espressione: a) "intermediari autorizzati" indica gli agenti di cambio, le imprese di investimento e le banche autorizzati a prestare in Italia i servizi di: - negoziazione, per conto proprio o per conto terzi, di strumenti finanziari; - ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione relativi a strumenti finanziari; - gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; b) "strumenti finanziari" indica gli strumenti finanziari indicati all'art. 1, comma 2, del Testo Unico trattati nei mercati regolamentati italiani; c) "mercati regolamentati" indica: - la borsa valori; - il mercato ristretto; - gli altri mercati regolamentati italiani iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, del Testo Unico; - i mercati regolamentati riconosciuti iscritti nella sezione speciale dello stesso elenco, come previsto dall'art. 67, comma 1, del Testo Unico; d) "blocco" indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di strumenti finanziari il cui controvalore sia non inferiore a: - 150 mila EURO, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta inferiore a 1,5 milioni di EURO; - 250 mila EURO, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 1,5 e 3 milioni di EURO; - 500 mila EURO, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 3 e 10 milioni di EURO; - 1,5 milioni di EURO, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta superiore a 10 milioni di EURO; La definizione di "blocco" non si applica agli strumenti finanziari derivati indicati all'art. 2, comma 3, del Testo Unico; e) "spezzatura" indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di strumenti finanziari inferiore al lotto minimo negoziabile come definito dal regolamento del mercato in cui lo strumento finanziario e' ammesso alle negoziazioni.

    Art. 7 (Obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati) 1. Gli intermediari autorizzati eseguono o fanno eseguire le negoziazioni di strumenti finanziari esclusivamente nei mercati regolamentati, fatto salvo quanto espressamente previsto ai successivi articoli 8 e 9.

    Art. 8 (Condizioni di esclusione dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati) 1. Le negoziazioni di strumenti finanziari possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati al di fuori dei mercati regolamentati a condizione che: a) il cliente abbia preventivamente autorizzato l'intermediario ad eseguire o a far eseguire le negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati; b) l'esecuzione delle negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente.

  3. Nel caso di ordine telefonico, l'autorizzazione prevista dal comma 1, lettera a), puo' essere rilasciata oralmente, a condizione che l'intermediario ne mantenga idonea prova nell'ambito delle proprie procedure.

  4. L'autorizzazione prevista dal comma 1, lettera a), deve essere conferita con riguardo a singole operazioni.

    Art. 9 (Casi di inapplicabilita' dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati) 1. L'obbligo di esecuzione delle negoziazioni di strumenti finanziari esclusivamente nei mercati regolamentati non si applica: a) alle negoziazioni disposte da investitori non residenti o non aventi sede in Italia; b) alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato; c) alle negoziazioni aventi ad oggetto "blocchi" di strumenti finanziari; d) alle negoziazioni aventi ad oggetto "spezzature" salvo che il regolamento del mercato ne consenta la negoziazione.

  5. La societa' di gestione del mercato regolamentato italiano in cui sono trattati gli strumenti finanziari rende noto, entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco degli strumenti...

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