Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze

DECRETO 27 marzo 1998, n. 159.

Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n.

746/96 in materia di controlli e decadenze.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2078/92 del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 del Consiglio del 30 novembre 1995; Visto il regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione del 24 aprile 1996, recante modalita' di applicazione del regolamento (CEE) 2078/92, in particolare gli articoli 19 e 20 in materia di controlli e regime delle decadenze; Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita'; Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, relativo all'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992, recante modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1648/95 della Commissione del 6 luglio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari; Vista la legge 12 dicembre 1990, n. 428, in particolare l'articolo 4, comma 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.

317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione ed alla registrazione degli animali; Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modicazioni, recante misure urgenti in materia di controlli di aiuti comunitari; sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio", e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4, che disciplinano l'attivita' normativa ministeriale e interministeriale; Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione dell'8 gennaio 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per l'esame degli schemi di atti normativi, nell'adunanza del 9 febbraio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota 2076 del 31 marzo 1998;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

Verifiche istruttorie

  1. L'istruttoria delle domande di adesione al regime, svolta a cura degli organi regionali competenti, accerta la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dallo specifico programma zonale di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92.

  2. Le verifiche istruttorie vengono svolte attraverso l'esame delle domande e dei documenti integrativi ad esse allegati. In caso di documentazione incompleta o affetta da errore sanabile, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia e dal programma regionale di applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92, l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990, n. 241, richiede all'interessato le integrazioni o le correzioni necessarie.

  3. A seguito delle verifiche istruttorie effettuate sulla totalita' delle domande, anche a mezzo di verifiche incrociate e con le modalita' di cui all'articolo 19, paragrafo 4, regolamento (CE) n.

    746/96, vengono eseguiti controlli sul posto aventi ad oggetto un campione delle aziende agricole, secondo un piano di campionatura elaborato dalla competente amministrazione, che interessi almeno il 5% delle aziende richiedenti. I funzionari incaricati redigono apposito processo verbale delle attivita' compiute nel corso del sopralluogo e degli elementi accertati della situazione di fatto.

  4. I sopralluoghi vengono effettuati con le modalita' precisate all'articolo 3.

  5. Nel corso dell'istruttoria l'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo supporta il competente ufficio regionale attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 746/96, allo scopo di effettuare verifiche incrociate tendenti a evitare che un'azienda benefici, per il medesimo anno di applicazione, di piu' aiuti incompatibili tra loro o riceva piu' aiuti per lo stesso intervento.

    Art. 2.

    Esito dell'istruttoria

  6. Fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e amministrative, qualora durante l'istruttoria siano accertate false dichiarazioni rese intenzionalmente o per negligenza grave, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 746/96, la domanda e' respinta ed al responsabile e' precluso l'accesso a qualsiasi regime di aiuto previsto a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92 per un periodo di due anni a decorrere dall'anno successivo a quello dell'accertamento.

  7. La domanda di aiuto viene inoltre respinta se, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del precedente articolo 1 e dal comma 4 del presente articolo, l'istruttoria abbia evidenziato irregolarita', incompletezza della documentazione, mancanza dei requisiti di concessione degli aiuti e dei presupposti richiesti dalla vigente normativa e dal programma regionale di applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92.

  8. La domanda e' inoltre respinta, per la singola misura, qualora si accerti, anche tramite sopralluogo, che la differenza tra la superficie dichiarata in domanda e quella accertata ed ammissibile all'aiuto e' superiore al 20% di quanto dichiarato; se l'aiuto ha per oggetto capi di bestiame, la domanda e' respinta nel caso in cui la differenza superi il 20% delle unita' di bovino adulto (di seguito UBA) dichiarate in domanda.

  9. Al di sotto delle soglie di cui al comma 3 l'ufficio istruttore procede al ricalcolo degli aiuti da corrispondere al beneficiario con le seguenti modalita': A) Nel caso di aiuti per superfici: 1) qualora la superficie accertata risulti superiore a quella dichiarata nella domanda, l'importo del premio viene calcolato sulla base della superficie dichiarata; 2) qualora la superficie dichiarata in una domanda d'aiuto superi la superficie accertata, l'aiuto viene concesso sulla base di tale ultima superficie. Tuttavia, se la differenza tra quanto dichiarato in domanda e quanto effettivamente accertato e' maggiore del 3% o di 2 ettari ma non superiore al 20% di quanto dichiarato in domanda, ai fini della determinazione del premio, la superficie effettivamente accertata viene ridotta, per il primo anno, di due volte la differenza constatata; per gli anni successivi, ai medesimi fini verra' considerata la superficie effettiva.

    1. Per le UBA: 1) in nessun caso sono concessi premi per un numero di UBA eccedente quello indicato nella domanda di aiuto; 2) qualora all'imprenditore sia imposto un limite o un massimale individuale di UBA, il numero delle UBA indicate nelle domande di aiuto non puo' superare detto limite; 3) qualora si constati che il numero di UBA dichiarato in una domanda d'aiuto supera il numero di UBA constatati al momento del controllo, l'importo dell'aiuto viene considerato in base al numero delle UBA esistenti. Tuttavia, salvo i casi di forza maggiore e previa l'applicazione del paragrafo 5, dell'articolo 10, del regolamento (CEE) n. 3887/92, l'importo dell'aiuto, per il primo anno, viene cosi diminuito: a) nel caso di una domanda riguardante al massimo 20 UBA: 1) della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa e' inferiore o uguale a 2 UBA, calcolata rispetto a quanto dichiarato in domanda; 2) della percentuale doppia rispetto all'eccedenza se essa e' superiore a 2 e uguale o inferiore a 4 UBA, calcolata rispetto a quanto dichiarato in domanda; b) negli altri casi: 1) della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa e' inferiore o uguale a 5% delle UBA dichiarate in domanda; 2) di due volte la percentuale se l'eccedenza constata e' superiore al 5% e uguale o inferiore al 20% delle UBA dichiarate in domanda.

  10. Qualora il sopralluogo evidenzi l'inadempimento di impegni tecnici da assolversi, in base alla domanda, anteriormente alla data della verifica in loco, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 fatte salve quelle relative al recupero dei premi.

    Art. 3.

    Controlli in corso di impegno

  11. I controlli in corso di impegno vengono effettuati dalle autorita' di cui al successivo articolo 7.

  12. Essi sono mirati alla verifica delle superfici, delle UBA, delle opere realizzate o altro oggetto della domanda di adesione al regime di aiuti nonche' al rispetto degli adempimenti tecnici assunti e di tutti gli altri impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di aiuto e riportati nell'allegato 2 al presente regolamento ed hanno inoltre ad oggetto l'accertamento della compatibilita' delle tecniche applicate in azienda con gli obiettivi del regolamento (CEE) n.

    2078/92 e del programma regionale di attuazione.

  13. Per quanto possibile, il controllo relativo ad un beneficiario verte su tutti i suoi impegni. Gli impegni assunti da un beneficiario vengono controllati, se necessario sotto il profilo agronomico, in diversi periodi dell'anno.

  14. L'identificazione delle superfici, effettuata sulla totalita' dell'azienda, viene eseguita ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 746/96.

  15. Il sistema di identificazione e di registrazione degli animali oggetto di controllo e' quello stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, che ha recepito gli articoli 4, 5, 6 e 8 della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione...

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