CIRCOLARE 12 novembre 1998, n. 263/E - Modifiche normative e ulteriori chiarimenti applicativi concernenti la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive

Alle direzioni regionali delle entrate Agli uffici delle entrate Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette e, per conoscenza: Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate Alla direzione generale degli affari generali e del personale Al segretariato generale Alle regioni Alle province Ai comuni Ai Ministeri Alle ragionerie centrali dei Ministeri Alla Ragioneria generale dello Stato Alle ragionerie provinciali dello Stato Alle direzioni provinciali del tesoro Alla Corte dei conti Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Senato della Repubblica Alla Camera dei deputati Al servizio centrale degli ispettori tributari Al Comando generale della Guardia di finanza All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Premessa.

La disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, recata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, ha formato oggetto di commento organico da parte della scrivente nelle circolari n. 97/E del 9 aprile 1998 e n. 141/E del 4 giugno 1998. Con successive circolari n. 144/E del 9 giugno 1998 e n. 188/E del 16 luglio 1998, sono state fornite ulteriori istruzioni applicative in risposta a specifici quesiti.

In considerazione dell'approssimarsi, per la generalita' dei contribuenti, del termine di scadenza della seconda rata di acconto, si ritiene opportuno completare il quadro interpretativo fornendo altri chiarimenti in ordine a talune problematiche sottoposte all'attenzione della scrivente successivamente all'emanazione delle richiamate circolari.

Preliminarmente, va rilevato che con l'art. 3 del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378, sono state adottate disposizioni in materia di versamento del primo acconto dell'IRAP.

Tale disposizione e' stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 ottobre 1998, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito denominato decreto legislativo correttivo), il quale ha, altresi, apportato modifiche alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 446 del 1997.

Nella prima parte della presente circolare, sono forniti chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni concernenti la regolarizzazione dell'omesso o insufficiente versamento del primo acconto IRAP nonche' di quelle contenute nel citato decreto legislativo correttivo, mentre, nella seconda parte della stessa, sono forniti ulteriori chiarimenti in ordine a talune problematiche inerenti l'IRAP segnalate alla scrivente.

  1. Versamento dell'acconto dell'IRAP 1.1 Regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti relativi al primo periodo di applicazione dell'IRAP.

    L'art. 3 del decreto-legge n. 378 del 1998 stabilisce che nell'art.

    31, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, riguardante il primo acconto dell'IRAP, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli omessi o insufficienti versamenti dell'imposta relativi al primo periodo di applicazione della stessa, i cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998, possono essere regolarizzati entro il termine di scadenza del primo veramento dell'imposta da effettuare successivamente alla predetta data applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno".

    Come si e' detto, la predetta disposizione e' altresi riprodotta nell'art. 4, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo correttivo.

    Al riguardo, si precisa che la scelta del legislatore di inserire la medesima disposizione legislativa in due differenti provvedimenti, l'uno (il decretolegge) di immediata applicazione, l'altro (il decreto legislativo) avente effetto successivamente al decorso dei quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (c.d. vacatio legis), trova giustificazione nella esigenza di consentire ai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e, quindi, tenuti ad effettuare il versamento della seconda rata di acconto dell'IRAP nel corrente mese di novembre, di avvalersene fin dal primo giorno di decorrenza del relativo termine.

    Come si evince dal surriportato testo della disposizione introdotta con l'art. 3 del decreto-legge n. 378 del 1998, il legislatore, al fine di tener conto delle difficolta' applicative riscontrate in sede di primo versamento dell'acconto IRAP, ha riconosciuto a favore del contribuente la facolta' di procedere alla regolarizzazione di eventuali errori verificatisi nei versamenti relativi al primo periodo di applicazione del tributo stesso Al riguardo, si chiarisce innanzitutto che, ancorche' il predetto art. 3 del decreto-legge n. 378 del 1998, modifichi l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riguardante il primo acconto dell'imposta, e' da ritenersi, stante il tenore letterale della norma e considerate le finalita' della stessa, rilevabili, in modo inequivoco, dalla relazione di accompagnamento, che la regolarizzazione in argomento sia applicabile a tutti i versamenti eseguiti o che dovevano essere eseguiti entro la data del 30 ottobre 1998, anche a saldo, da parte di tutti i soggetti passivi dell'IRAP e, quindi, anche dai soggetti pubblici di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, tenuti al versamento dell'acconto con cadenza mensile.

    Nella generalita' dei casi, quindi, la disposizione in esame consente ai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ivi compresi i soggetti tenuti mensilmente al versamento dell'acconto ai sensi dell'art. 30, comma 5, del piu' volte citato decreto legislativo n. 446 del 1997, di regolarizzare, entro il termine di scadenza del primo versamento dell'imposta da effettuare successivamente alla data del 30 ottobre 1998, gli omessi o insufficienti versamenti del tributo, applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

    Pertanto, ad esempio, i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare potranno regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento del primo acconto relativo al 1998 entro il termine di versamento del secondo acconto da effettuare entro il 30 novembre 1998.

    Non puo' tuttavia escludersi che, in casi particolari, il contribuente possa, al 30 ottobre 1998, aver gia' effettuato il versamento della seconda rata e addirittura il versamento del saldo dell'IRAP. Nel primo caso, la regolarizzazione potra' comunque avvenire in occasione del versamento a saldo; nel secondo caso, invece, la regolarizzazione potra' essere effettuata solamente entro il termine di versamento della seconda rata relativa al periodo d'imposta successivo a quello di prima applicazione dell'IRAP.

    Verificandosi tale ultima ipotesi, si precisa che, ai fini della regolarizzazione stessa, il contribuente dovra' utilizzare l'apposito modello previsto per effettuare il ravvedimento operoso (Mod. F23), fermo restando, invece, negli altri casi, l'utilizzo del modello normalmente adoperato per i versamenti d'imposta (Mod. F24), ovvero, per i sopra citati soggetti pubblici, secondo le usuali modalita' di versamento degli acconti.

    Peraltro, la disposizione in commento, avendo la natura di norma speciale, rende inoperanti le prescrizioni sanzionatorie contenute nell'art. 34 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e nell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti, rispettivamente, l'applicazione di sanzioni amministrative nel caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta e nell'ipotesi di ravvedimento operoso. In luogo delle sanzioni, infatti, la disposizione prevede l'applicazione dei soli interessi, in aggiunta all'importo del tributo, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Si ricorda che il versamento degli interessi al tasso legale deve essere effettuato contestualmente al versamento del tributo, pena l'inefficacia della regolarizzazione effettuata.

    Si precisa, inoltre, che per i soggetti che con riferimento alla prima rata di acconto dell'imposta si sono avvalsi della possibilita' di rateizzarne il versamento, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la regolarizzazione in parola puo' essere effettuata entro l'ordinario termine di scadenza del versamento della seconda rata (generalmente coincidente con il 30 novembre 1998).

    Si ricorda, da ultimo, che, come gia' chiarito nelle istruzioni al prospetto di determinazione dell'acconto dovuto per il primo periodo di applicazione dell'imposta, il contribuente puo' avvalersi della possibilita' di commisurarne l'importo sulla base dell'imposta che prevede di liquidare per tale periodo anziche' sulla base della c.d.

    "imposta figurativa" calcolata in relazione al periodo precedente. Si ribadisce, peraltro, che, anche in questo caso, il contribuente e' tenuto a rispettare la percentuale dell'acconto (120 per cento) prevista, in deroga alla disciplina ordinaria, dall'art. 31 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

    1.2 Modifiche recate dal decreto legislativo correttivo aventi effetto sui versamenti di acconto.

    Come accennato in premessa, con il citato decreto legislativo correttivo sono state apportate, tra l'altro, ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive contenuta nel decreto legislativo n. 446 del 1997. Nel fare riserva di illustrare in dettaglio le nuove disposizioni con separate istruzioni, si segnala che, con riguardo a specifiche categorie di contribuenti, tali modifiche possono esplicare immediati effetti ai fini del ricalcolo della c.d. imposta figurativa e, quindi, ai fini della determinazione dei versamenti in acconto. E' il caso, ad esempio, della disposizione concernente la riduzione dal 2,5 per cento all'1,9 per cento dell'aliquota...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT