La normativa a tutela della proprietà industriale

AutoreCiro Ciavarella
Pagine257-262
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CIRO CIAVARELLA
Maggiore Guardia di Finanza
LA NORMATIVA A TUTELA
DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Tra le principali norme vigenti nell’ordinamento italiano a tute-
la della proprietà industriale e del Made in Italy devono annoverarsi
i seguenti articoli del Codice Penale
Articolo 473 e alterazione o uso di segni distintivi di opere
dell’ingegno o di prodotti industriali).
La previsione normativa statuisce che “1. Chiunque contraffà o
altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere
dell’ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere con-
corso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o se-
gni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni
e con la multa fino a lire quattro milioni. 2. Alla stessa pena sog-
giace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali,
nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffa-
zione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli con-
traffatti o alterati. 3. Le disposizioni precedenti si applicano sem-
pre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle
convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale
o industriale”.
Pin in dettaglio il comma 1 punisce la contraffazione e l’altera-
zione del marchio altrui nonché l’utilizzo di marchi alterati e/o con-
traffatti da parte di un soggetto diverso dal produttore; il comma 2,
invece, punisce le medesime condotte che hanno ad oggetto brevet-
ti, disegni o modelli industriali.
L’oggetto materiale del reato è costituito da marchi d’impresa e
segni distintivi in senso lato (comprensivi di testate, emblemi, fregi

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