Riforma del condominio e normativa sul trattamento dei dati personali ? Parere Ufficio Legale ABI del 16 novembre 2013

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PRATICA
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2/2014 Arch. loc. e cond.
RIFORMA DEL CONDOMINIO E NORMATIVA
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – PARERE UFFICIO LEGALE
ABI DEL 16 NOVEMBRE 2013
Sono stati richiesti chiarimenti in merito alla possibilità che una banca incorra in responsabilità – in relazione
a quanto stabilito dal Garante privacy – rilasciando a condomini, per il tramite dell’amministratore, come previsto
dall’art. 1129 del c.c., estratti conto nella loro versione integrale. Da tali estratti conto potrebbero, tra l’altro, risultare
anche morosità persistenti o pregresse o comunque ritardi nei pagamenti.
Al riguardo, si segnala quanto segue.
La legge n. 220 del 2012 ha modif‌icato la disciplina del condominio negli edif‌ici.
La riforma è volta a garantire una maggiore trasparenza della gestione condominiale, regolando aspetti che prece-
dentemente erano disciplinati in modo diverso o erano lasciati alle parti, e quindi ai condomini, non essendo regolati.
Tra le norme riformate vi è anche l’art. 1129 c.c. che disciplina la nomina, la revoca e gli obblighi dell’ammini-
stratore. Il comma sette del citato articolo prevede che “l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute
a qualunque titolo dai condomini o da terzi, e quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specif‌ico
conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può
chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”.
Il nuovo art. 1129 c.c. individua dunque una serie di importanti doveri in capo all’amministratore condominiale il
quale, tra l’altro, dovrà far aff‌luire le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qual-
siasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specif‌ico conto corrente. Tale conto corrente, postale o bancario,
dovrà essere intestato al condominio e, per il tramite dell’amministratore, i condomini potranno chiedere di prenderne
visione e, a proprie spese, estrarre copia della rendicontazione contabile.
A tal riguardo la dottrina ha precisato che il riformato art. 1129 c.c. «recepisce quell’orientamento della giurispru-
denza (1) che già da tempo aveva precisato che l’amministratore – pur in assenza di specif‌iche norme che ne facciano
obbligo – è tenuto a far aff‌luire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente inte-
stato al condominio da lui amministrato, con la conseguenza che la mancata adozione da parte dell’amministratore di
condominio di un conto corrente apposito per la gestione condominiale costituisce perciò “ex se” irregolarità di tale
gravità da comportare la revoca del mandato e che la previsione di un separato conto-corrente intestato al condominio
è determinata dalla necessità di evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale
od eventualmente quello di altri differenti condominii, da lui amministrati. Non a caso il legislatore della riforma tra le
ipotesi tipizzate costituenti gravi irregolarità legittimanti la revoca del mandato, ha esplicitamente incluso “la mancata
apertura ed utilizzazione del conto intestato al condominio” (art. 1129, comma 12, n. 3) e “la gestione secondo modalità
che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del codominio e il patrimonio personale dell’ammini-
stratore o di altri condominii” (art. 1129, comma 12, n. 4)» (2).
Inoltre, è stato affermato che «il comma 7 dell’art. 1129 c.c. sancisce, poi, non il diritto del condomino di accedere
direttamente al conto corrente, ma di chiedere, per il tramite dell’amministratore, di prendere visione ed estrarre copia,
a proprie spese, della rendicontazione periodica. È da ritenere che la rendicontazione periodica alla quale fa riferimento
la disposizione in questione sia l’estratto conto. In tal modo si è voluto consentire al condomino di controllare che le
somme relative alla situazione contabile risultante dall’attestato di cui al n. 9 dell’art. 1130 c.c. vengano effettivamente
versate sul conto corrente” (3).
In merito alla possibilità per il condomino di chiedere copia dell’estratto conto condominiale si è espresso recente-
mente l’Arbitro Bancario Finanziario sebbene con riferimento ad un caso disciplinato dalla normativa in vigore f‌ino al
17 giugno scorso (e quindi prima della legge n. 220/2012). Il Collegio di Milano nella decisione del 6 marzo 2013, n. 1282
ha infatti precisato che è “indubbio che la banca è tenuta a non rivelare a terzi estranei le notizie riservate inerenti ai
rapporti con la clientela [. . .] è altrettanto vero che quando la legittimazione del terzo appare certa la banca è tenuta
a dare l’informazione richiesta non potendo pretendere che il terzo si rivolga al giudice o, come in questo caso, all’ABF
perché lo svincoli dal «segreto bancario». Si pensi in tal senso alla legittimazione dell’erede verso la banca con la quale
il de cuius intratteneva un conto corrente o, ancora, alla legittimazione del curatore verso la banca del fallito. Parimenti
il condomino, che si sia legittimato come tale, ha diritto a richiedere le informazioni inerenti al conto corrente bancario
del condominio» (4).
Allo stato non risultano orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario successivi all’entrata in vigore della citata
Sotto il prof‌ilo della disciplina del trattamento dei dati personali e della compatibilità delle norme sul condominio
con quelle della privacy, il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato il 13 ottobre scorso un vademecum
che affronta i temi più caldi in materia di trattamento dei dati personali: “Il condominio e la privacy”.
La guida tiene conto anche delle novità introdotte dalla recente riforma del condominio, entrata in vigore nello
scorso mese di giugno 2013, e offre le prime risposte ad alcuni dei quesiti già pervenuti al Garante in merito alla corretta
applicazione delle nuove norme.
Un capitolo ad hoc del vademecum è dedicato alla «gestione trasparente del condominio».

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