Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino.

Capo I DEFINIZIONI E DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE DEI MOSTI E DEI VINI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

(Definizioni) 1. Ad integrazione delle definizioni previste dall'articolo 1, paragrafi 2 e 3, e dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sono stabilite le definizioni dei seguenti prodotti nazionali: a) per "vino passito" o "passito" si intende un vino sottoposto ad appassimento, anche parziale, naturale sulla pianta o dopo la raccolta. L'appassimento puo' essere realizzato mediante uno o piu' procedimenti e tecniche, anche con l'ausilio di specifiche attrezzature. Nella produzione dei vini passiti non e' consentita alcuna pratica di arricchimento del titolo alcolometrico naturale delle uve prima o dopo l'appassimento. La definizione di vino passito si applica ai vini da uve stramature, nonche' ai vini ad indicazione geografica tipica e ai vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD), per i quali e' prevista tale tipologia nei singoli disciplinari di produzione. I vini passiti possono essere ottenuti da uve di tutte le varieta' autorizzate alla produzione di vino, fatte salve eventuali limitazioni presenti nei disciplinari dei vini ad indicazione geografica tipica e a denominazione di origine. La menzione "vino passito liquoroso" o "passito liquoroso" e' riservata ai vini liquorosi ad indicazi one geografica tipica e a denominazione di origine i cui disciplinari prevedono tale tipologia. La menzione "vino passito" o "passito", ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, e successive modificazioni, sostituisce la denominazione "vino da uve stramature" e puo' essere accompagnata in etichetta dalla menzione "vendemmia tardiva". La menzione "passito" o "vino passito" puo' inoltre essere sostituita in etichetta dalle menzioni tradizionali "Vin santo", "vino santo", "vinsanto" esclusivamente nel caso di VQPRD, i cui disciplinari prevedono tali menzioni; b) per "mosto cotto" si intende il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto a riscaldamento diretto o indiretto e a normale pressione atmosferica; c) per "filtrato dolce" si intende il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica e' stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti; d) per "mosto muto" si intende il mosto di uve la cui fermentazione alcolica e' impedita mediante pratiche enologiche consentite dalle disposizioni vigenti; e) per "enocianina" si intende il complesso delle materie coloranti estratte dalle bucce delle uve nere di Vitis vinifera con soluzione idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto, oppure reso solido con trattamenti fisici. 2. Sono altresi' stabilite le seguenti definizioni: a) per "pulcianella" si intende il fiasco in vetro costituito da un corpo approssimativamente sferico, raccordato a un collo di profilo allungato. L'altezza totale deve essere superiore a due volte il diametro del corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala o di paglia o di altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il recipiente denominato "pulcianella" e' riservato ai vini bianchi o rosati diversi da quelli frizzanti, spumanti, liquorosi e aromatizzati; b) per "bottiglia marsala" si intende un recipiente di vetro costituito da un corpo approssimativamente cilindrico raccordato a un collo con rigonfiamento centrale, denominato "collo oliva". Il fondo della bottiglia puo' presentare una rientranza piu' o meno accentuata. L'altezza totale e' di circa quattro volte il diametro e l'altezza della parte cilindrica e' pari a circa tre quinti dell'altezza totale. La bottiglia marsala e' riservata ai vini Marsala e ai vini liquorosi; c) per "fiasco toscano" si intende un recipiente in vetro costituito da un corpo avente approssimativamente la forma di un elissoide di rotazione, raccordato secondo il suo asse maggiore a un collo allungato, nel quale l'altezza totale non e' inferiore alla meta' e non e' superiore a tre volte il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte con sala o paglia o altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il fondo puo' essere anche piano o leggermente concavo. Il fiasco toscano e' riservato ai vini ad indicazione geografica tipica (IGT), a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), per i quali il disciplinare di produzione non fa obbligo di impiegare recipienti diversi.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

europee (GUCE).

Nota all'art. 1:

- Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999

del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del

mercato vitivinicolo, e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale delle Comunita' europee del 14 luglio 1999, n. L

179.

Note all'art. 2:

- Si trascrive l'art. 11 del decreto del Presidente

della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164:

Art. 11. - E' istituito presso l'Istituto sperimentale

per la viticoltura di Conegliano Veneto, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318,

il registro nazionale delle varieta' di viti il cui

materiale di moltiplicazione e' ammesso al controllo ed

alla certificazione.

Nel registro sono indicate le principali

caratteristiche morfologiche e fisiologiche che consentono

di distinguere fra di loro le varieta'.

L'iscrizione e' disposta a domanda o d'ufficio dal

Ministero dell'agricoltura e delle foreste quando, a

seguito di esami ufficiali od ufficialmente controllati,

effettuati particolarmente in coltura, risulti che la

varieta' e' sufficientemente omogenea e stabile.

L'iscrizione e' revocata quando venga meno una delle

condizioni richieste per l'iscrizione stessa.

Per l'iscrizione disposta su domanda e' dovuta la tassa

di concessione governativa di lire ventimila da

corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si

riferisce.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica

copia del registro e delle modificazioni dello stesso al

competente organo delle Comunita' europee..

- La legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante Nuova

disciplina delle denominazioni d'origine, e' pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1992, n. 47,

supplemento ordinario.

Nota all'art. 5:

- Il regolamento (CEE) n. 1601/91 del 10 giugno 1991

del Consiglio, che stabilisce le regole generali relative

alla definizione, alla designazione e alla presentazione

dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di

vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli,

e' pubblicato nella GUCE 14 giugno 1991, n. L 149.

Nota all'art. 9:

- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1493/1999

del 17 maggio 1999 del Consiglio, si veda nella nota

all'art. 1.

Nota all'art. 10:

- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1493/1999

del 17 maggio 1999 del Consiglio, si veda nella nota

all'art. 1.

Nota all'art. 12:

- Il regolamento (CE) n. 884/2001, del 24 aprile 2001

della Commissione, stabilisce modalita' di applicazione

relative ai documenti che scortano il trasporto dei

prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel

settore vitivinicolo.

Note all'art. 13:

- Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999

del Consiglio, e' citato nella nota all'art. 1

- Il regolamento (CEE) n. 1576/89 del 29 maggio 1989,

che stabilisce le regole generali relative alla

definizione, alla designazione e alla presentazione delle

bevande spiritose, e' pubblicato nella GUCE 12 giugno 1989,

n. L 160.

- Il regolamento (CEE) n. 1601/91, del 10 giugno 1991

del Consiglio, che stabilisce le regole generali relative

alla definizione, alla designazione e alla presentazione

dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di

vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli,

e' pubblicato nella GUCE 14 giugno 1991, n. L 149.

Note all'art. 14:

- Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999

del Consiglio, e' citato nella nota all'art. 1.

- Il regolamento (CE) n. 884/2001, del 24 aprile 2001

della Commissione, che stabilisce modalita' di applicazione

relative ai documenti che scortano il trasporto dei

prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel

settore vitivinicolo, e' pubblicato nella GUCE 10 maggio

2001, n. L 128.

Nota all art. 16:

- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1493/1999

del 17 maggio 1999 del Consiglio, si veda nella nota

all'art. 1.

Note all'art. 18:

- Si trascrive il testo dell'art. 6 del decreto

ministeriale 9 luglio 1996, n. 524, regolamento recante

norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e

delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1996, n. 237:

Art. 6 (Impiego di alcole nella produzione

dell'aceto). - 1. L'alcole etilico impiegato, ai sensi

dell'art. 27, comma 3, lettera c), del testo unico, nella

produzione dell'aceto deve essere denaturato mediante

l'aggiunta di una percentuale dell'1,50 per cento di acido

acetico glaciale.

2. Per la denaturazione, la circolazione e l'impiego

dell'alcole agevolato per la produzione dell'aceto si

seguono, in quanto applicabili, le...

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