DECRETO 14 aprile 2014, n. 77 - Regolamento concernente le modalita' di transito degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo. (14G00091)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e in particolare l'articolo 2, comma 4-bis, il quale prevede che, al fine di potenziare l'azione di monitoraggio dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani nonche' la protezione delle vittime, anche per far fronte alle esigenze connesse alle missioni internazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, delle legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalita' con cui gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche specializzazioni e documentate esperienze professionali nel settore aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 3-3281/UCL del 2 aprile 2014;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso dei requisiti previsti al comma 2, possono presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, domanda irrevocabile di transito nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo secondo le modalita' stabilite dal Comando Generale della Guardia di finanza. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, gli ufficiali di cui al comma 1, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al comma 1 devono essere: a) in possesso di almeno uno dei seguenti brevetti o specializzazioni: 1) specializzazione di comandante di stazione navale o di comandante di unita' navale;

2) brevetto di pilota militare o brevetto militare di pilota di elicottero;

3) specialista di elicottero o di aeroplano;

  1. stati impiegati per almeno otto anni nell'arco della carriera o, in alternativa, per almeno un biennio negli ultimi quattro anni, in un...

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