LEGGE 13 agosto 1984, n. 476 - Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita'

Coming into Force05 Settembre 1984
Enactment Date13 Agosto 1984
Published date21 Agosto 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/08/21/084U0476/CONSOLIDATED/20110727
Official Gazette PublicationGU n.229 del 21-08-1984
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono introdotte le seguenti modificazioni:

All'articolo 71:

nell'undicesimo comma, alle parole: "al secondo comma dell'articolo 70" sono sostituite le seguenti:

"all'articolo 70";

e' soppresso l'ultimo comma;

All'articolo 73, nel terzo comma, ultimo periodo, alle parole: "un quarto", sono sostituite le seguenti: "la meta'";

All'articolo 75, nel sesto comma e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'importo della borsa di studio e' elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso universita' o istituti di ricerca".

Art 2.

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.

Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art 2.

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.

Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art 2.

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda , compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio...

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