DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 8 - Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all''istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita'' degli esplosivi per uso civile. (10G0022)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 - legge comunitaria 2008, ed in particolare, gli articoli 1, 2 e 30;

Vista la direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

  1. Il presente decreto istituisce un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilita' degli esplosivi per uso civile.

  2. Ai fini del presente decreto si intendono per «esplosivi»: gli oggetti esplodenti elencati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e per «testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

    1. agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di polizia, compresi quelli destinati ad essere direttamente utilizzati dagli stabilimenti militari dell'Agenzia industrie difesa (A.I.D.) per finalita' militari, ferme restando le disposizioni in materia di riconoscimento e classificazione di tali prodotti previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle relative norme di attuazione;

    2. agli articoli pirotecnici, ovvero ai manufatti classificati nella IV e V categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, qualificati come tali dall'allegato I alla direttiva 2004/57/CE ovvero in attuazione dell'allegato II alla medesima direttiva;

    3. alle munizioni per uso civile;

    4. agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe, sempre che siano destinati ad essere scaricati direttamente nel fornello di mina;

    5. agli esplosivi fabbricati nel sito destinato al loro brillamento e posti a dimora immediatamente dopo la produzione.

  4. Per gli esplosivi di cui alle lettere d), ed e) del comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e quelle adottate in attuazione del medesimo articolo, fermo restando il divieto di immissione sul territorio nazionale ed impiego da parte di soggetti diversi da quelli individuati dalle predette disposizioni.

    Note all'art. 1:

    - L'allegato I del citato decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, cosi' recita:

    Parte di provvedimento in formato grafico

    - Per il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si veda nelle note alle premesse.

    - L'allegato A del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149, cosi' recita:

    Parte di provvedimento in formato grafico

    [1] Secondo la denominazione TULPS si tratta di cartocci a proietto metallico per artiglieria carichi ma senza cannello o altrimenti protetti da paracapsule o da imballo.

    [2] V/E se per armi in libera vendita.

    [3] Munizioni a caricamento speciale.

    [4] Rientrano fra i proiettili «a caricamento speciale».

    [5] IV se si tratta di flash bomb o da fucile I se di mortaio o d'aereo.

    [6] Quando comuni capsule per cartucce.

    [7] Se da cannone. Se artificio IV.

    [8] Se proiettili, nella I nonostante la classifica 1.1 D.

    [9] Proiettili o colpi completi d'artiglieria.

    [10] A seconda che si tratti di bombe da mortaio o a mano.

    [11] V qualora non d'artiglieria.

    [12] Anche se altamente insensibile.

    [13] Il fuoco classificato 1.4 S e' un giocattolo blisterato o un artificio di V cat. D/E.

    [14] qualora inneschi per bossoli per armi portatili.

    [15] Solo se combustibile come i due che seguono, altrimenti V/A.

    [16] Se a bossolo combustibile.

    [**] La classificazione in una delle cinque categorie di cui all'art. 82 del regolamento a testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dipende dalla tipologia dell'esplosivo.».

    La direttiva 2004/57/CE e' pubblicata G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 127.

    L'art. 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, cosi' recita:

    Art. 8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.

    Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire e' determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.

    Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare e' determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta e' integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.

    I periodi di sospensione, per i quali e' ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.

    Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali e' ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

    Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalita' stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

    Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa e' pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata e' quella determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.

    In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

    Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

    Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge.

    .

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica...

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