Non sussiste la lesione della reputazione personale nell'attribuzione della qualifica di omosessuale

AutorePietro Dubolino
Pagine49-50
163
giur
Rivista penale 2/2017
LEGITTIMITÀ
potesi che le società estere collegate alla Macolive S.p.a.
non si trovassero in quella situazione di “inconsistenza e
inesigibilità derivante dalle avverse condizioni di dissesto
economico-f‌inanziario” con cui è stata giustif‌icato, dal
debitore, l’azzeramento delle posizioni creditorie verso le
società suddette - resterebbe pur sempre da dimostrare,
per suffragare l’ipotesi distrattiva contestata al capo C1),
che l’attribuzione, all’azienda, del valore ritenuto incon-
gruo sia da attribuire a manovre decettive dell’imprendi-
tore, che abbia “montato” una realtà diversa da quella ef-
fettiva, celando valori aziendali, enfatizzando le passività
o compiendo altri atti di frode (per esempio, subornando
i creditori con promesse illegittime). In mancanza di una
siffatta, rigorosa dimostrazione, la contestazione, recepita
dal giudicante, del carattere distrattivo dell’operazione
proposta dal debitore, condivisa dai creditori e avallata
dal Tribunale fallimentare, si rivela, per quanto detto, in-
debitamente lesiva delle prerogative dei creditori e delle
attribuzioni del Tribunale fallimentare, sicché va censu-
rata per violazione degli artt. 182 e 186/sexies legge fall.
Consegue a quanto sopra l’annullamento dell’ordinanza
impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di
Pistoia, che si atterrà, nella valutazione dell’operazione
contestata, agli esposti principi di diritto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 29 NOVEMBRE 2016, N. 50659 (*)
(UD. 18 OTTOBRE 2016)
PRES. ZAZA – EST. PISTORELLI – P.M. CUOMO (DIFF.) – RIC. X
Ingiuria e diffamazione y Diffamazione y Utilizzo
del termine “omosessuale” y Signif‌icato offensivo
e denigratorio y Nell’uso comune y Conf‌igurabilità
y Esclusione y Elementi caratterizzanti y Individua-
zione.
. È da escludersi che il termine “omosessuale” abbia
conservato nel presente contesto storico un signif‌ica-
to intrinsecamente offensivo come, forse, poteva rite-
nersi in passato, essendo entrato nell’uso comune. A
differenza di altri appellativi che veicolano il medesi-
mo concetto con chiaro intento denigratorio secondo i
canoni del linguaggio corrente, il termine in questione
assume infatti un carattere di per sè neutro, limitando-
si ad attribuire una qualità personale al soggetto evo-
cato. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 594; c.p., art. 596; c.p.,
art. 597)
(1) La sentenza in epigrafe è già stata pubblicata in questa Rivista
2017, 41. Se ne ripubblica solamente la massima con nota di PIETRO
DUBOLINO.
NON SUSSISTE
LA LESIONE DELLA
REPUTAZIONE PERSONALE
NELL’ATTRIBUZIONE DELLA
QUALIFICA DI OMOSESSUALE
di Pietro Dubolino
L’assunto sul quale la presente decisione si basa è,
nell’essenziale, quello costituito dall’asserito carattere di
neutralità che, nell’attuale contesto sociale, avrebbe or-
mai acquisito la connotazione della omosessualità, sì da
togliere alla medesima ogni carattere di sia pur potenziale
lesività della reputazione del soggetto al quale detta con-
notazione venga, contrariamente al vero, attribuita. Si
tratterebbe, infatti, di un qualcosa che attiene tutt’al più
alla identità personale, e non alla reputazione, di tal che
l’unica tutela invocabile potrebbe essere quella civilistica,
volta appunto alla salvaguardia di detta identità, in sé e
per sé considerata, indipendentemente dall’offensività o
meno di affermazioni che ne offrano una rappresentazione
diversa dalla realtà. In pratica, se ben s’intende, secondo
tale impostazione, il dire, contrariamente al vero, che ta-
luno è un omosessuale avrebbe rilievo del tutto analogo a
quello del dire, ad esempio, che ha i capelli scuri mentre
invece ce li ha biondi.
Non sembra che una tale così riduttiva visione (peral-
tro prospettata in termini che appaiono di assoluta apodit-
ticità), possa essere condivisa.
Piaccia o non piaccia, infatti, una larga parte dell’opi-
nione pubblica non è affatto orientata, tuttora, nel senso
della totale intercambiabilità ed indifferenza tra omoses-
sualità ed eterosessualità e considera invece quest’ultima
come preferibile, in quanto rispondente, meglio dell’altra,
all’ordine naturale delle cose. Il che – si badi bene – non
implica affatto che un tale orientamento sia da conside-
rare, di per sé, “discriminatorio”, in senso tecnico – giu-
ridico, nei confronti degli omosessuali e tale, quindi, da
porsi in radicale contrasto con i fondamentali principi
della Costituzione, tanto da far sì che chi lo condivida non
possa legittimamente assumere come lesivo della propria
reputazione il vedersi pubblicamente additato, contra-
riamente al vero, come omosessuale. Al riguardo sembra
appena il caso di osservare che, alla stregua del carattere
pluralistico della vigente Costituzione repubblicana, non
può esistere un unico modello di “reputazione” da consi-
derare meritevole di tutela penale, dovendo quest’ultima
essere invece accordata con riferimento alla “reputazione”
di cui ciascuno ha diritto di godere anche nel solo ambi-
to del proprio gruppo sociale di appartenenza, quale che
sia l’estensione del medesimo, alla sola condizione che i
valori cui tale gruppo si ispira ed in relazione ai quali gli
aderenti si attribuiscono reciprocamente i caratteri della

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