DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010, n. 273 - Regolamento recante individuazione dei termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell''articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall''articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 6...

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1, lett. b) dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, e successive modificazioni, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell' industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, e successive modificazioni, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla individuazione dei procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1994, concernente modifica dei termini per la conclusione di alcuni procedimenti amministrativi concernenti le societa' fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2001, n. 9, recante regolamento di individuazione dei termini entro i quali il Ministero del commercio con l'estero deve compiere le attivita' endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione ha competenze nell'adozione dell'atto finale;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 22 luglio 2010;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

  1. Nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

  2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero dello sviluppo economico verifica lo stato di attuazione della normativa, per le modificazioni ritenute necessarie, anche per le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, da apportare nelle forme previste dalle vigenti disposizioni,

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premessse

    - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto

    1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

    Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

    2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

    3. Con uno o piu' decreti del presidente del consiglio dei ministri...

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