La (non) impugnabilità dell'ordinanza prefettizia di archiviazione del verbale di contestazione. Critica della posizione tradizionale della giurisprudenza, alla luce dei nuovi sviluppi

AutoreGiampaolo De Piazzi
Pagine219-224
219
dott
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2015
DOTTRINA
la (non) ImpugnabIlItà
dell’ordInanza prefettIzIa
dI archIvIazIone del verbale
dI contestazIone.
crItIca della posIzIone
tradIzIonale
della gIurIsprudenza,
alla luce deI nuovI svIluppI
di Giampaolo De Piazzi (*)
SOMMARIO
1. Introduzione e premessa. Il ricorso al prefetto ed i suoi
esiti. 2. La soluzione (inizialmente) offerta dalla giurispru-
denza: la sentenza n. 3038/2005 della Cassazione. Analisi cri-
tica. 3. Prof‌ili di giurisdizione. 4. Una nuova soluzione della
questione offerta dal giudice amministrativo.
1. Introduzione e premessa. Il ricorso al prefetto ed i
suoi esiti
Il codice stradale contiene norme disciplinanti il
comportamento degli utenti della strada, la cui violazio-
ne costituisce illecito amministrativo, che determina la
reazione punitiva dell’ordinamento ad opera degli organi
investiti di funzioni di polizia stradale (indicati nell’art. 12
del testo normativo de quo), reazione che si concretizza
nella redazione di un verbale di contestazione di illecito
amministrativo, rivestente carattere di provvedimento
sanzionatorio, con cui viene applicata una sanzione am-
ministrativa a contenuto pecuniario.
A fronte della redazione di un verbale di contestazione,
con applicazione della sanzione amministrativa pref‌igu-
rata dal legislatore, il codice stradale – facendo coerente
applicazione dei princìpi costituzionali che presiedono il
diritto di difesa – prevede per il soggetto sanzionato la
facoltà di impugnare il verbale, attribuendogli due opzioni
alternative secondo le coordinate normative tracciate da-
gli artt. 203 e 204-bis, rispettivamente rappresentate dalla
proposizione di un ricorso in via amministrativa al prefet-
to, ovvero in sede giurisdizionale al giudice ordinario (il
giudice di pace).
Il presente lavoro intende esaminare la possibilità, per
la p.a. (particolarmente gli enti locali), di impugnare il
provvedimento che il prefetto emana in ipotesi di accogli-
mento del ricorso ad esso proposto, questione controversa
attesa la mancanza, nel testo normativo, di una espressa
previsione al riguardo, mancanza che la giurisprudenza
ordinaria ha semplicisticamente ricostruito in termini di
difetto della relativa azione.
La trattazione dell’argomento de quo postula una pre-
liminare, ancorché sintetica, descrizione della disciplina
che governa il ricorso al prefetto.
L’art. 203 del codice stradale prevede il potere, in capo
al soggetto destinatario di un verbale di contestazione di
illecito stradale, di impugnarlo proponendo «ricorso al
prefetto del luogo della commessa violazione». La norma
contempla, all’evidenza, un procedimento amministrativo
a carattere contenzioso, cui è da riconoscere natura giuri-
dica di ricorso amministrativo (come afferma la giurspru-
denza (1)), in quanto tale da sussumere in una delle cate-
gorie tratteggiate dal D.P.R. n. 1199/1971, e precisamente
da ricostruire in termini di ricorso gerarchico improprio.
A conferma di tale natura giuridica soccorre, da un
lato, l’opinione della Corte regolatrice (2), per la quale
il ricorso al prefetto avverso verbali di contestazione di
illeciti stradali rappresenta una ipotesi di ricorso gerar-
chico e, dall’altro, quella della Corte Costituzionale che,
di recente, ha ribadito che il rimedio de quo «si colloca
sistematicamente nell’ambito dei rimedi di giustizia am-
ministrativa e, in particolare, presenta la natura di ricorso
gerarchico improprio, in quanto rivolto ad un organo che
non è posto in un rapporto di superiorità gerarchica im-
mediata e diretta rispetto all’organo emanante il provve-
dimento oggetto del ricorso, ma, comunque, abilitato dalla
legge a provvedere (3)».
Come ricorda autorevole dottrina (4), la differenza for-
se più signif‌icativa fra il ricorso gerarchico (cd. proprio)
ed il ricorso gerarchico improprio è da rinvenire nel fatto
che il primo costituisce un rimedio a carattere generale,
in quanto tale proponibile a prescindere da una espressa
previsione normativa, rivolto all’autorità gerarchicamente
superiore a quella che ha emesso l’atto; il secondo, invece,
costituisce un rimedio di carattere eccezionale, esperibile
soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, ca-
ratterizzato dalla mancanza di un rapporto gerarchico fra
l’autorità che ha emanato l’atto e quella cui è proposto il
ricorso.
Una volta investito del ricorso pref‌igurato all’art.
203 del codice stradale (trascurando lo svolgimento del
procedimento, in quanto non pertinente con il presente
lavoro), il prefetto può emanare due opposti provvedi-
menti (espressamente previsti e disciplinati dalla norma
attributiva del relativo potere, in ossequio al principio di
nominatività e tipicità che governa tutti i provvedimenti
amministrativi).
Se ritiene fondato l’accertamento il prefetto, ai sensi
dell’art. 204, comma 1, del codice stradale, adotta entro il
termine ivi indicato (la cui natura è ormai pacif‌icamente
ritenuta perentoria, anche in virtù delle conseguenze
riconnesse al suo inutile superamento) «una ordinanza
motivata», e cioè la cd. ordinanza - ingiunzione (che la
giurisprudenza qualif‌ica provvedimento di secondo grado
di natura decisoria (5)), con la quale respinge il ricorso,
quantif‌ica l’importo della sanzione da applicare al tra-

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