LEGGE 2 agosto 2012, n. 43 - Disposizioni in materia di nomine, incarichi e designazioni da parte del Governo della Regione.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I n. 32 del 4 agosto 2012) L'ASSEMBLEA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica di norme in materia di nomine, designazioni ed incarichi del Governo della Regione 1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

  1. 'Art. 3-bis. Norme in materia di nomine ed incarichi di competenza del Governo della Regione - 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto della Regione, ovvero dopo il verificarsi di una causa di conclusione anticipata della legislatura regionale di cui agli articoli 8-bis e 10 dello Statuto della Regione, e' fatto divieto al Presidente, alla Giunta ed agli Assessori della Regione, a pena di nullita', di procedere a nomine, designazioni o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Regione, in enti, aziende, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in societa' controllate o partecipate dalla Regione.

    1. Al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, nel caso di cessazione per scadenza naturale delle nomine, designazioni od incarichi dopo il verificarsi di una delle fattispecie di cui al comma 1, il Governo della Regione nomina i commissari straordinari, nei casi in cui ricorrano i presupposti di legge, individuandoli prioritariamente nei soggetti la cui nomina, designazione od incarico e' giunta a scadenza dopo la data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 o dopo il verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata di cui al predetto comma 1.

      I commissari straordinari permangono in carica fino alla nomina dei titolari da parte del nuovo Governo della Regione che vi provvede non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.

    2. Restano ferme le disposizioni previste dalla normativa vigente che disciplinano i casi di cessazione anticipata per i titolari di incarichi conferiti dal Presidente, dalla Giunta o dagli Assessori della Regione'.

  2. 'Art. 3-ter - Norme relative alla conferma di incarichi fiduciari di vertice in enti regionali o sottoposti a tutela...

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