DECRETO 9 settembre 1998 - Elenco dei gas e delle miscele di gas appartenenti alla classe 2 dell'ADR, non elencati nominativamente, classificati sotto le rubriche collettive "Non altrimenti specificate - N.a.s."

IL DIRETTORE GENERALE

della motorizzazione civile

e dei trasporti in concessione

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della

strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il

regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della

strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni

ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo,

relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

(ADR);

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in

data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211

alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 dicembre

1996, n. 282, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del

Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi

allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 319 del 21

dicembre 1994, concernente ravvicinamento delle legislazioni degli

Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in

data 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 giugno 1997, n.

128, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE della

Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 335 del 24

dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE

modificando e integrando taluni contenuti dei predetti allegati A e B

della medesima direttiva 94/55/CE;

Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i

Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro

attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate

dallo stesso codice;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12

settembre 1925, e successive serie di norme integrative, concernente

i recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi,

liquefatti o disciolti;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio

1930, e successive serie di norme integrative, concernente i grandi

recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi,

liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si

applicano, ai recipienti di capacita' fino a 1000 litri destinati al

trasporto su strada ed ai recipienti di capacita' superiore a 1000

litri montati su veicoli stradali, le prescrizioni contenute nei

decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930;

Riconosciuta l'opportunita' di consentire il trasporto di alcuni

gas e miscele di gas non elencati nominativamente nell'ADR,

classificabili sotto le rubriche collettive "n.a.s.";

Riconosciuta inoltre l'opportunita' di dettare, per tali gas e

miscele di gas, le relative disposizioni riguardanti, la

classificazione, l'etichettatura, le pressioni di prova, i gradi di

riempimenti, i materiali utilizzabili per la costruzione delle

bombole, dei tubi, dei fusti a pressione e delle cisterne e le

menzioni da riportare nella documentazione di trasporto;

Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni

sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi

favorevolmente precisando, per tali gas e miscele di gas, le

disposizioni di trasporto;

Decreta:

Art. 1.

E' consentito il trasporto dei gas e delle miscele di gas non

elencati nominativamente nell'ADR, classificabili sotto le rubriche

collettive "n.a.s.", di cui agli allegati al presente decreto, alle

condizioni e con le prescrizioni negli stessi precisate.

Roma, 9 settembre 1998

Il direttore generale: Ferraro

ALLEGATO I

Materia: Miscela al 50% in peso di pentafluoroetano (R 125) e

il 50% in peso di 1,1,1-trifluoroetano (R 143a)

Classificazione: Classe 2, 2 A

Numero UN: 1078

Tipo: Gas refrigerante, n.a.s.

Etichetta di Pericolo: Modello n. 2

Numero d'identificazione del pericolo: 20

Numero d'identificazione della materia: 1078

Grado di riempimento: 0,85 kg/litro

Pressione di prova:

- bombole: 3,5 MPa (35 bar)

- tubi: 3,5 MPa (35 bar)

- fusti apressione: 3,5 MPa (35 bar)

- cisterne con diametro inferiore a 1,5 metri: 3,5 MPa (35 bar)

- cisterne con diametro superiore a 1,5 metri:

- senza protezione calorifuga: 3,2 MPa (32 bar)

- con protezione calorifuga: 2,9 MPa (29 bar)

Accertamenti periodici: secondo le prescrizioni vigenti

Materiali utilizzabili per bombole, tubi,

fusti a pressione e cisterne:

- acciaio al carbonio tipo: FeE 265 KR - EU 120/83,

FeE 310 KR - EU 120/83,

FeE 345 KR - EU 120/83,

- acciaio inossidabile tipo: UNI X S CrN; 18 10,

UNI X S CrNiMo 17 12,

UNI X 2 CrNi 18 10,

UNI X 2 CrNi 18 11;

- materiale ad alto contenuto di nichel tipo: Inconel Alloy 600,

Inconel Alloy 825,

Inconel Alloy B,

Inconel Alloy C276.

Menzione da riportare nel documento di trasporto:

1078 GAS REFRIGERANTE, N.A.S.

(Miscela al 50% in peso di pentafluoroetano e

il 50% in peso di 1,1,1-trifluoroetano), 2, 2 A, ADR

____________

ALLEGATO 2

Materia: Miscela al 50% in peso di difluorometano (R 32) e

il 50% in peso di pentafluoroetano (R 125)

(Gas refrigerante R 410A)

Classificazione: Classe 2,2A

Numero UN: 1078

Tipo: Gas refrigerante, n.a.s.

Etichetta di pericolo: Modello n. 2

Numero d'identificazione del pericolo: 20

Numero d'identificazione della materia: 1078

Grado di riempimento: 0,89 kg/litro

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