DECRETO 9 settembre 1998 - Elenco dei gas e delle miscele di gas appartenenti alla classe 2 dell'ADR, non elencati nominativamente, classificati sotto le rubriche collettive "Non altrimenti specificate - N.a.s."
IL DIRETTORE GENERALE
della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della
strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni
ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo,
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
(ADR);
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in
data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 dicembre
1996, n. 282, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del
Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi
allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 319 del 21
dicembre 1994, concernente ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in
data 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 giugno 1997, n.
128, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE della
Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 335 del 24
dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE
modificando e integrando taluni contenuti dei predetti allegati A e B
della medesima direttiva 94/55/CE;
Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i
Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro
attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate
dallo stesso codice;
Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12
settembre 1925, e successive serie di norme integrative, concernente
i recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi,
liquefatti o disciolti;
Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio
1930, e successive serie di norme integrative, concernente i grandi
recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi,
liquefatti o disciolti;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si
applicano, ai recipienti di capacita' fino a 1000 litri destinati al
trasporto su strada ed ai recipienti di capacita' superiore a 1000
litri montati su veicoli stradali, le prescrizioni contenute nei
decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930;
Riconosciuta l'opportunita' di consentire il trasporto di alcuni
gas e miscele di gas non elencati nominativamente nell'ADR,
classificabili sotto le rubriche collettive "n.a.s.";
Riconosciuta inoltre l'opportunita' di dettare, per tali gas e
miscele di gas, le relative disposizioni riguardanti, la
classificazione, l'etichettatura, le pressioni di prova, i gradi di
riempimenti, i materiali utilizzabili per la costruzione delle
bombole, dei tubi, dei fusti a pressione e delle cisterne e le
menzioni da riportare nella documentazione di trasporto;
Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni
sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi
favorevolmente precisando, per tali gas e miscele di gas, le
disposizioni di trasporto;
Decreta:
Art. 1.
E' consentito il trasporto dei gas e delle miscele di gas non
elencati nominativamente nell'ADR, classificabili sotto le rubriche
collettive "n.a.s.", di cui agli allegati al presente decreto, alle
condizioni e con le prescrizioni negli stessi precisate.
Roma, 9 settembre 1998
Il direttore generale: Ferraro
Materia: Miscela al 50% in peso di pentafluoroetano (R 125) e
il 50% in peso di 1,1,1-trifluoroetano (R 143a)
Classificazione: Classe 2, 2 A
Numero UN: 1078
Tipo: Gas refrigerante, n.a.s.
Etichetta di Pericolo: Modello n. 2
Numero d'identificazione del pericolo: 20
Numero d'identificazione della materia: 1078
Grado di riempimento: 0,85 kg/litro
Pressione di prova:
- bombole: 3,5 MPa (35 bar)
- tubi: 3,5 MPa (35 bar)
- fusti apressione: 3,5 MPa (35 bar)
- cisterne con diametro inferiore a 1,5 metri: 3,5 MPa (35 bar)
- cisterne con diametro superiore a 1,5 metri:
- senza protezione calorifuga: 3,2 MPa (32 bar)
- con protezione calorifuga: 2,9 MPa (29 bar)
Accertamenti periodici: secondo le prescrizioni vigenti
Materiali utilizzabili per bombole, tubi,
fusti a pressione e cisterne:
- acciaio al carbonio tipo: FeE 265 KR - EU 120/83,
FeE 310 KR - EU 120/83,
FeE 345 KR - EU 120/83,
- acciaio inossidabile tipo: UNI X S CrN; 18 10,
UNI X S CrNiMo 17 12,
UNI X 2 CrNi 18 10,
UNI X 2 CrNi 18 11;
- materiale ad alto contenuto di nichel tipo: Inconel Alloy 600,
Inconel Alloy 825,
Inconel Alloy B,
Inconel Alloy C276.
Menzione da riportare nel documento di trasporto:
1078 GAS REFRIGERANTE, N.A.S.
(Miscela al 50% in peso di pentafluoroetano e
il 50% in peso di 1,1,1-trifluoroetano), 2, 2 A, ADR
____________
Materia: Miscela al 50% in peso di difluorometano (R 32) e
il 50% in peso di pentafluoroetano (R 125)
(Gas refrigerante R 410A)
Classificazione: Classe 2,2A
Numero UN: 1078
Tipo: Gas refrigerante, n.a.s.
Etichetta di pericolo: Modello n. 2
Numero d'identificazione del pericolo: 20
Numero d'identificazione della materia: 1078
Grado di riempimento: 0,89 kg/litro
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