Nomina e requisiti del curatore fallimentare
Autore | Gianfranco Tarantino |
Pagine | 1431-1458 |
Gianfranco Tarantino
Nomina e requisiti del curatore fallimentare
S: 1. LA NOMINA DEL CURATORE: 1.1. Premessa. – 1.2. Il sistema previgente. – 1.3. Il siste-
ma attuale. – 1.4. Sostituzione del curatore. – 1.5. Problematiche (vecchie e nuove) in tema di nomi-
na del curatore. – 1.6. I (vizi dei) provvedimenti di nomina: rimedi esperibili. – 2. I REQUISITI PER
LA NOMINA A CURATORE: 2.1. Premessa. – 2.2. Il sistema previgente. – 2.3. Il sistema attuale.
– 2.4. Le società tra professionisti. – 2.5. Le funzioni di amministrazione, direzione e controllo. – 2.6.
I divieti: a) il concorso al dissesto, b) il conitto di interessi, c) il fallimento. I professionisti. – 3. LA
ACCETTAZIONE DEL CURATORE: 3.1. La modica dell’art.29 l.fall.: signicato ed eetti. – 3.2.
Accettazione tacita e accettazione tardiva. – 3.3. Eetti e decorrenza dell’accettazione.
1. LA NOMINA DEL CURATORE
1.1. Il testo attuale dell’art. 27 l. fall., che disciplina la nomina del curatore, recita
testualmente: “Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione
o di revoca, con decreto del tribunale”1. L’articolo in commento, per espressa disposizione
dell’art. 24 del d.lgs. n. 5 del 2006 (rubricato “Modiche all’art. 27 del regio decreto 16
il ruolo degli amministratori giudiziari e di cui si tratterà più diusamente nel commen-
to al successivo art. 28, attenendo ai requisiti per la nomina a curatore.
La Relazione illustrativa si limita ad enunciare che “L’articolo individua le modalità
di nomina del curatore fallimentare anche nelle ipotesi di sostituzione e revoca dall’incarico”.
La disposizione in commento non ha subito alcun intervento ad opera del d.lgs.
“correttivo” n. 169/2007.
1 In dottrina, in tema di nomina del curatore, all’indomani della riforma, v. S, Commento all’art.
27, in A.V., La riforma della legge fallimentare, vol. I, a cura di N e M. S, Torino, 2006, 164
ss.; A, Commento all’art. 27, in A.V., Il nuovo diritto fallimentare, vol. I, a cura di A. J e F,
Bologna-Roma, 2006, 518 ss.; S, Il curatore fallimentare, Zanichelli – Strumenti del diritto, 9 ss.;
N, Commento agli artt. 23-41, in Il Nuovo Fallimento, a cura di S, Milano, 2006, 145 ss.;
La nuova legge fallimentare annotata, a cura di T, F ., G, G, P,
S, Napoli, 2006, 58 ss.; L C, Il fallimento, 2007, 237 ss.; La legge fallimentare, Commentario
teorico-pratico, a cura di M. F, 2007, 27 ss.; C, Fallimento e concordati, a cura di C e
F, Torino, 2008, 304 ss.; G, La riforma della legge fallimentare, Milano, 2008, 251 ss.; A-
, in B e P, La riforma organica delle procedure concorsuali, a cura di, 2008, 2001; S-
, Il curatore, in Fallimento e altre procedure concorsuali, diretto da Fauceglia e Panzani, vol. I, Torino,
2009, 309 ss.; P, Gli organi della procedura fallimentare, Padova, 2009, 168 ss.; P. P, Codice del
fallimento6, a cura di B e P, Milano, 2009, 364 ss.
2 Il testo previgente dell’art. 27 era il seguente: “Presso ogni tribunale è istituito il ruolo degli amministratori
giudiziari, fra i quali è scelto il curatore di fallimento. Il tribunale tuttavia, per motivi da enunciarsi nella sen-
tenza dichiarativa di fallimento, può scegliere il curatore nel ruolo degli amministratori di un altro tribunale del
distretto della Corte di appello. In casi eccezionali, il tribunale, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiara-
tiva di fallimento, può scegliere il curatore fra persone idonee anche non iscritte nel ruolo degli amministratori
giudiziari. Le norme relative alla formazione del ruolo e alla nomina e disciplina degli amministratori giudizia-
ri saranno emanate con decreto reale”.
1432 Studi in onore di Umberto Belviso
Un rilievo di carattere squisitamente grammaticale potrebbe farsi sul posizionamen-
to della prima virgola, che – più correttamente – andava posta dopo la prima o: “Il cura-
tore è nominato… o, in caso di sostituzione o di revoca,…”.
1.2. La disposizione del nuovo testo dell’art. 27 costituisce una novità esclusiva-
mente dal punto di vista sistematico, in quanto nel corpus ante riforma della legge falli-
mentare non esisteva una norma specica sulle modalità di nomina del curatore nei vari
casi prospettabili. Le stesse erano però agevolmente ricavabili aliunde nel sistema norma-
tivo previgente. In particolare, l’art. 16 disponeva espressamente che “Con la sentenza
(dichiarativa di fallimento) il tribunale:… 2) nomina il curatore…”, ed ugualmente l’art.
121 – per l’ipotesi di riapertura del fallimento – nonché l’art. 148 per il caso di fallimen-
to di società con soci a responsabilità illimitata; senza contare il richiamo, sia pure indi-
retto, contenuto nell’art. 27, al potere di scelta (e quindi di nomina) del curatore da
parte del tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento. A tali disposizioni si aan-
cava, poi, il secondo comma dell’art. 29 (rimasto invariato nella riforma) che, per il caso
di mancata osservanza del curatore all’obbligo di comunicare al giudice delegato l’accet-
tazione della propria nomina, disponeva (e dispone) che “il tribunale, in camera di con-
siglio, provvede d’urgenza alla nomina di altro curatore”.
Sicchè, a ben vedere, nel sistema previgente mancava solo l’espressa previsione delle
modalità di nomina del (nuovo) curatore nei casi di revoca dello stesso, previsti dagli
artt. 34 e 37, e del tipo di provvedimento da adottare dal tribunale nella summenziona-
ta ipotesi del secondo comma dell’art. 29.
Ma, a dire il vero, tali lacune dispositive non hanno mai dato adito a seri dubbi
circa la disciplina applicabile. Infatti, già per l’ipotesi di mancata accettazione della no-
mina (art.29), è addirittura inesatto parlare di lacuna circa il tipo di provvedimento
adottabile, in quanto la stessa disposizione prevedeva (e continua a prevedere) espressa-
mente il rito camerale; sicchè indubbia, nel caso di specie, è la diretta applicazione del
capo VI del codice di procedura civile (“Disposizioni comuni ai procedimenti in camera
di consiglio”) e, in particolare, dell’art. 737 (“Forma della domanda e del provvedimen-
to”) il quale dispone che “I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di
consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto mo-
tivato, salvo che la legge disponga altrimenti”. E, lungi dal rinvenire diverse disposizioni
nella legge fallimentare, la stessa – ove mai ve ne fosse bisogno – all’art. 23 (“Poteri del
tribunale fallimentare”) ribadiva (e ribadisce) in via generale la forma del decreto per
tutti i provvedimenti del tribunale stesso nelle materie di sua competenza.
Di lacuna vera e propria – circa le modalità di nomina del (nuovo) curatore – può
pertanto parlarsi, sempre nel sistema previgente, solo per i casi di revoca del curatore
stesso. Ma che anche in tali ipotesi il potere di nomina competesse al tribunale, e la
forma del provvedimento dovesse essere quella del decreto, era conclusione del tutto
pacica e scontata, tant’è che l’unica problematica degna di nota postasi in tema di no-
mina ha riguardato la ricorribilità per cassazione, a norma dell’art. 111 Cost., dei decre-
ti con i quali il tribunale fallimentare nomina (o revoca) il curatore, dandosi appunto per
scontato sia la competenza che la forma del provvedimento.
Del resto, a tali conclusioni non poteva non pervenirsi sulla scorta di quanto previ-
sto, in generale, dall’art. 23 e, in particolare, dall’art. 37 (e 34) per i casi di revoca del
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