NOMINA - Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure di selezione per la copertura di sessantotto posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti. (18E10890)

(Codice concorso 2018RTDB014). IL RETTORE Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

la legge 9 maggio1989, n. 168, e successive modificazioni;

il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l'art. 9, comma 1, il quale prevede che «L'eventuale istanza di ricusazione di uno o piu' componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza»;

il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, e, in particolare, l'art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 24, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilita' di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art.16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;

l'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale, «nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»;

l'art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;

il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010;

il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;

il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Universita' 2016-2018, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n.43;

il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale e' stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.240;

il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale e' stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'art. 18, comma1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

il decreto ministeriale 9 agosto 2017, n. 610, e il decreto ministeriale 29 dicembre 2017, n.1049, con i quali sono stati definiti i criteri di ripartizione dell'FFO 2017, ivi compresa la quota premiale;

la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ed in particolare l'art. 1, comma 633, il quale dispone «al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle universita' e la competitivita' del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale», che: «il fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia»;

l'assegnazione dei fondi e' effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonche' di valorizzare la qualita' dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualita' della ricerca, per le universita', ai risultati della valutazione della qualita' della ricerca (VQR) (omissis). La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalita' di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalita' del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca

;

il decreto ministeriale 28 febbraio 2018, n. 168, con il quale sono state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse per l'attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari ad €

58.624,55 annui;

la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che all'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati sessantotto posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile a decorrere dal2019 pari ad €

3.986.207,00 mentre le risorse effettivamente assegnate per l'anno 2018 ammontano ad €

625.287,00;

lo Statuto dell'Universita' emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;

il D.R. n. 2577/2017 dell'11 ottobre 2017 con cui e' stato emanato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «B» presso Sapienza - Universita' di Roma;

la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017, con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;

la delibera del Consiglio di amministrazione n. 474/17 del 19 dicembre 2017 con la quale e' stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2018;

la delibera del Consiglio di amministrazione n. 475/17 del 19 dicembre 2017 con la quale e' stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;

la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/18 del 13 marzo 2018;

la delibera del Senato accademico n. 104/18 del 17 aprile 2018, con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per l'anno 2018 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;

la delibera del Consiglio di amministrazione n. 151/18 del 24 aprile 2018;

la delibera del Consiglio di amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse relative alla Programmazione 2018 per il reclutamento del personale docente;

le note rettorali con cui si e' proceduto a comunicare ai Presidi di Facolta' ed ai Direttori di Dipartimento l'attribuzione delle risorse relative alla...

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