NOMINA - Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 12/E4, per il Dipartimento di scienze giuridiche. (18E11855)

(Codice concorso 2018PAE009). IL RETTORE Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l'art. 9, comma 1, il quale prevede che «L'eventuale istanza di ricusazione di uno o piu' componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza»;

il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, e, in particolare, l'art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli 18 e 29;

lo Statuto dell'Universita' emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;

la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), e, in particolare, l'art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle universita' le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale e' stata definita la nuova tabella di corrispondenza...

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