Nomina del comitato dei creditori di una società a responsabilità limitata (art. 40 R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

Page 179

Tribunale di . . . Sezione fallimentare 1

Fallimento ". . . Srl" Giudice delegato dott. . . .

Curatore dott. . . .

Il giudice delegato . . . visto la sentenza di fallimento emessa in data . . ./. . ./. . . n. . . . con la quale Ë stato dichiarato il fallimento della societ‡ ". . . Srl" iscritta presso il registro delle imprese di . . . codice fiscale e numero registro delle imprese . . . con sede legale in . . . via . . . n. . . .; viste le risultanze documentali riguardanti la societ‡ in oggetto e sentiti il curatore e i creditori in data . . . letto l'art. 40 L.F. come sostituito dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5.

Nomina

I signori:

1). . . membro

2) . . . membro

3). . . membro Page 180

componenti del comitato dei creditori del fallimento ". . . Srl".

. . ., . . .

Il giudice delegato . . .

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[1] Di ampia portata sono le previsioni dedicate alla nomina del comitato dei creditori. Tra le novit‡ si segnala la necessit‡ di comporre il comitato (anche in caso di sostituzione dei componenti) con modalit‡ tali da rappresentare in misura equilibrata quantit‡ e qualit‡ dei crediti, tenuto conto delle possibilit‡ di soddisfacimento degli stessi, sentiti il curatore e i creditori che hanno la disponibilit‡ ad assumere l'incarico ovvero segnalato altri nominativi. Il potere di nomina del presidente del comitato viene poi trasferito dal giudice delegato alla maggioranza dei...

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