Niente sfratto se non sono forniti gli estremi fiscali

AutoreCorrado Sforza Fogliani
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La nuova legge per le locazioni abitative prevede, quale «condizione per la messa in esecuzione» del provvedimento di rilascio di un immobile, che il proprietario indichi nell'atto di precetto (per le esecuzioni iniziate dopo il 30 dicembre 1998; per quelle iniziate prima, deve farlo tramite apposita dichiarazione, in virtù di un recente decreto legge) determinati estremi di carattere fiscale, afferenti la registrazione del contratto ed altro. La dizione di legge è atecnica, ed infelice. La «condizione» di cui s'è detto - cioè, il fornire quegli estremi - è comunque subito stata interpretata dai commentatori e dai giudici come una condizione indispensabile perché possa procedersi all'esecuzione, e così ha ritenuto anche il Tribunale di Alessandria in un provvedimento (consultabile per esteso al sito Internet della Confedilizia: www.confedilizia.it) che risale al 28 febbraio scorso e che - ultimamente reso noto - è stato però (erroneamente) interpretato, come se altro dicesse rispetto a quanto in realtà dice.

Il provvedimento di Alessandria è, invero, del tutto lineare. Si era dunque iniziata un'esecuzione di rilascio (cioè, in gergo, «uno sfratto») sulla base di un atto di precetto che non conteneva gli estremi richiesti dalla legge. E, su ricorso del conduttore, il giudice aveva subito sospesa l'esecuzione. Poi, però, il locatore ha fornito quegli estremi, e il giudice ha allora revocato il provvedimento di sospensione, così consentendo la prosecuzione dello «sfratto». Tutto qui. Niente di sconvolgente davvero. Il Tribunale di Alessandria ha infatti confermato che un'esecuzione di rilascio non può svolgersi senza che gli estremi di cui trattasi siano forniti. Ha solo detto (e non è, neppure questa, una novità perché l'aveva già detto il Tribunale di Monza fin dal 22 settembre dell'anno scorso) che, se non vengono forniti col precetto, quegli estremi possono essere forniti anche successivamente, purché - sempre - prima che lo «sfratto» sia materialmente eseguito. La - pur discussa e discutibile - volontà del legislatore (che non si possa, cioè, procedere a «sfratto» senza che gli estremi in parola siano forniti) è, dunque, pienamente rispettata. E il clamore sollevato a proposito del provvedimento di Alessandria è del tutto fuori luogo, in nulla innovando quel che già si sapeva (e si voleva, da parte di chi ha varato questa legge, proprio per questo motivo già del resto opportunamente sottoposta al vaglio della Corte...

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