Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Tirana il 5 aprile 1993 -

LEGGE 10 febbraio 2005, n.31

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale

di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto,

fatto a Roma il 19 marzo 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo IV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 1.550.330 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente ´Fondo specialeª dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 febbraio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accordo Istitutivo del Network Internazionale di Centri

per l'Astrofisica Relativistica ICRANET in Pescara, Italia

Preambolo Consapevoli dell'importanza delle ricerche nell'astrofisica relativistica per la comprensione della vita e della evoluzione delle stelle e per la struttura del nostro universo cosi' come per la identificazione delle leggi fondamentali della natura; Consapevoli che le ricerche in questo campo sono basate necessariamente sulla collaborazione internazionale; Riconoscendo che lo studio di oggetti celesti ed astrofisici ha delle radici profonde in molte culture; Considerando il grande interesse popolare in tutte le nazioni per la scoperta di oggetti celesti come le pulsars, i quasars, i buchi neri; Sottolineando l'importanza per lo sviluppo di molte tecnologie e tecniche usate e connesse con le ricerche in astrofisica relativistica quali le tecnologie ottiche, radio, spaziali e di telecomunicazione; Premesso che le parti al presente Accordo desiderano istituire un Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica, nel seguito indicato con il nome di ICRANET, quale organizzazione internazionale indipendente, dotata di propria gestione, di uno status internazionale, nonche' di poteri, privilegi, immunita' appropriati, come pure di altre condizioni necessarie al suo efficace funzionamento, perche' possa conseguire i suoi obiettivi; Considerando che il Governo italiano e' disposto ad iniziare la negoziazione di un Accordo di sede per l'ICRANET; Le Parti firmatarie hanno concordato quanto segue

Art. I.

Istituzione Con il presente strumento si istituisce una Organizzazione internazionale indipendente denominata ICRANET la quale agira' in conformita' con lo Statuto allegato al presente Accordo, che e' parte integrante di esso e che potra' essere, qualora necessario, emendato in conformita' con l'art. 16 dello stesso.

Art. II.

Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione Il presente Accordo sara' aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni internazionali presso il Governo della...

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