Condizionalità ed effettività nella l. n. 92/2012

AutoreAntonello Olivieri
Pagine647-675
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Condizionalità ed effettività nella l. n. 92/2012
Antonello Olivieri
Norme commentate: art. 4, commi 40-45, l. 28
giugno 2012, n. 92.
SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. - 2. La condizionalità in costanza di rapporto. - 3.
La condizionalità collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione: l’iniziativa
di politica attiva o di attivazione. - 3.1. (segue) l’offerta congrua di lavoro. - 4. Perdita
del diritto alla prestazione. - 5. Le comunicazioni all’INPS. - 6. Il ricorso al comitato
provinciale. - 7. Alcune brevi conclusioni.
1. L’art. 4, cc. 40-45, della l. n. 92/2012 nel dettare ulteriori disposizioni
in materia di decadenza dai trattamenti previdenziali e da altre indennità o
sussidi (v. GAROFALO, supra, cap. III, sez. I), stabilisce obblighi nei confronti
dei fruitori di prestazioni sociali, sancendo la loro perdita nei casi in cui i
medesimi lavoratori rifiutino di partecipare a un corso di formazione o riqua-
lificazione, a una iniziativa di politica attiva o di attivazione ovvero non ac-
cettino un’offerta congrua di lavoro.
I commi in esame, inizialmente, nel testo presentato al Senato prima
dell’approvazione degli emendamenti governativi, erano racchiusi in un uni-
co articolo (ex 62 d.d.l. 3249), rubricato “offerta congrua di lavoro”. A una
prima lettura, i singoli commi, che dopo l’approvazione definitiva del testo
non hanno subito alcuna modifica, si palesavano (e si palesano tuttora) fina-
lizzati a realizzare un progetto ben più ampio rispetto al solo intervento in
tema di offerta congrua di lavoro.
Per apprezzare il significato delle disposizioni in esame, è opportuno
volgere lo sguardo verso un orizzonte più ampio, per comprenderne la gene-
si, prima di esaminare la ratio sottesa all’intervento legislativo. Le norme in
commento rappresentano ramificazioni di un complesso albero genealogico e
si inseriscono all’interno di quelle azioni, già intraprese da alcuni anni, fina-
lizzate a migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare
la disoccupazione di lunga durata attraverso il c.d. sistema della condizionali-
tà, che lega l’erogazione di una politica passiva al concorso attivo dell’utente
(disoccupato, inoccupato o sospeso dal rapporto di lavoro) nella ricerca di un
impiego1.
1 Del resto, per dare «maggiore efficacia alla combinazione tra politiche attive e sostegni
monetari», già il Protocollo del 2007 aveva postulato l’effettiva perdita della tutela in caso di non
partecipazione immotivata ai programmi di reinserimento al lavoro o di non accettazione di con-
grue opportunità lavorative. Cfr. Protocollo su previdenza, lavoro e competitività. Per l’equità e la
crescita sostenibili, 23 luglio 2007.
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L’idea alla base di tale sistema è nota: rafforzare il collegamento e il co-
ordinamento tra politiche attive e passive per incentivare, da un lato, il rein-
serimento dei lavoratori nel mercato del lavoro (inclusività), da un altro, in-
durre gli stessi a partecipare ad attività formative o a cercare attivamente una
nuova occupazione (dinamicità)2. La spinta, seppur incerta, alla riduzione
delle cause che favoriscono l’allungamento del periodo d’inattività costitui-
sce, inoltre, uno degli elementi principali dello stesso approccio europeo
alla regolazione del mercato del lavoro3. Al generico aiuto ai soggetti de-
boli ed a rischio di emarginazione si aggiunge, in una logica tutoria e di
prevenzione, l’esigenza di contrastare abusi e disincentivi connessi con
l’operare dei sussidi4.
Il coordinamento e il collegamento tra l’erogazione della prestazione di
disoccupazione con percorsi di formazione e di inserimento lavorativo, come
anticipato, non è nuovo5 ed è da diversi anni al centro del dibattito sulla mo-
dernizzazione dei servizi per l’impiego6. Si tratta, infatti, di un sistema ormai
istituzionalizzato7 e progressivamente sempre più improntato sia a rendere
produttiva la spesa previdenziale, sia a evitare il prolungamento dello stato di
assoluta inattività dei beneficiari, che provoca sempre maggiore difficoltà di
rientro nel mondo del lavoro8.
La stretta interdipendenza tra le politiche attive del lavoro e i benefici a
sostegno del reddito dei disoccupati costituisce lo snodo centrale da cui
muovono le indicazioni di riforma del mercato del lavoro suggerite agli stati
membri nell’àmbito dell’approccio della flexicurity9. In questo schema la si-
curezza viene declinata nel mercato e nel reddito attraverso l’aumento
dell’occupabilità del lavoratore, in modo da garantirgli una più elevata pro-
babilità di trovare un’altra occupazione in caso di perdita del posto di lavoro.
A ciò si affianca la funzione tradizionale dei trattamenti di sostegno al reddi-
to e delle indennità in generale: aiutare il lavoratore durante il periodo di di-
soccupazione e di ricerca del lavoro.
2 Ma già, con uno sguardo rivolto al futuro, MISCIONE, 1978, 434 ss.
3 Come è noto, il workfare è una delle manifestazioni del concetto di attivazione quale prin-
cipio guida dei processi di ristrutturazione dello stato sociale di tutti i Paesi europei. Cfr. GIUBBO-
NI, 2005, 172; LAGALA, D’ONGHIA, 2010, 11 ss.
4 Così Dossier Governo 23 marzo 2012.
5 Basti pensare che già il r.d. n. 227/1924 (artt. 52 e 53) aveva stabilito la perdita del sussidio
di disoccupazione nell’ipotesi in cui un lavoratore non avesse accettato «una occupazione adegua-
ta». Per un excursus storico v. LISO, 2008, 606.
6 Come già ricordato da BORGHI, 2006, 65 ss., l’attuale impostazione del rinnovamento dei
sistemi di welfare, sempre più caratterizzata e guidata dal concetto di attivazione dei beneficiari
delle prestazioni di sostegno, si manifesta concretamente attraverso la regolamentazione del lega-
me tra la protezione sociale e le politiche dell’occupazione.
7 GAROFALO D., 2010, 39. In precedenza, LISO, 1991, 12. Così anche RENGA, 2012, 637.
8 Cass. 15.6.2010, n. 14334, in GI, 2011, 131 ss.
9 Già BARBERA, 2000a, 148-153 e ID., 2000b, 166 ss. Di recente, ZOPPOLI L., 2012 e ALAIMO,
2012, 555 ss.

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