Cosa cambia nel condominio con la riforma della riforma

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine149-150
149
Arch. loc. e cond. 2/2014
Riforma
del condominio
COSA CAMBIA
NEL CONDOMINIO CON
LA RIFORMA DELLA RIFORMA
di Corrado Sforza Fogliani
La legge di riforma del condominio (in vigore dal 18
giugno dell’anno scorso) è stata a sua volta riformata con
una normativa (già in vigore) che su di essa interviene in
diversi, anche importanti, aspetti.
OPERE RISPARMIO ENERGETICO. Possono ora essere
decise, anzitutto, con la procedura della legge n. 10/’91: gli
interventi devono essere individuati attraverso un attesta-
to di certif‌icazione energetica o una diagnosi energetica
realizzata da un tecnico abilitato; le delibere devono esse-
re approvate – sia in prima che in seconda convocazione
– dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea: mag-
gioranza dei condomini che rappresentino 667 millesimi
in prima convocazione, e un terzo dei condomini che rap-
presentino 334 millesimi in seconda convocazione.
È anche possibile – per quanto previsto dall’art. 1120,
secondo comma, n. 2 – di eseguire le opere in questione
senza alcuna documentazione, ma con la (più alta) mag-
gioranza assembleare che rappresenti la metà del valore
(fermi i quorum costitutivi già citati).
DATI SICUREZZA. La nuova legge ha specif‌icato che
i dati relativi alla sicurezza (o – meglio – all’insicurezza,
secondo una corrente interpretativa che si condivide) che
devono essere contenuti nel Registro di anagrafe condomi-
niale, eretto e tenuto aggiornato dall’amministratore, sono
solo quelli relativi alle proprietà comuni. Cade quindi l’in-
terpretazione (mai stata facile, a proposito di un articolo
non particolarmente ordinato nelle sue previsioni) che
i condomini debbano comunicare i dati relativi alla (in)
sicurezza della propria unità immobiliare. Al proposito,
è comunque da sottolinearsi che lo stato di sicurezza o
meno delle parti comuni è (o deve essere) già a conoscen-
za dell’amministratore. Per cui (al f‌ine di dare un senso
logico alla previsione della nuova normativa, coerente an-
che con l’interpretazione della norma già data in questi
mesi in occasione dell’erezione dei registri in questione)
deve ritenersi che il legislatore abbia inteso riferirsi alle
parti comuni “accessibili” dai singoli condomini (come le
parti interne dei muri maestri) o dagli stessi più facilmen-
te controllabili (collegamenti vari precedenti il punto di
diramazione di questi ultimi ai locali di proprietà indivi-
duale).
FONDO OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
INNOVAZIONI. La nuova normativa (in punto vivamente
attesa) – recependo un orientamento già da molti condo-
minii praticato siccome pienamente compatibile anche
con la precedente lettera della legge ed il suo scopo, e
tale da evitare il blocco dei lavori – stabilisce che il Fondo
speciale da costituirsi obbligatoriamente, a garanzia del
soggetto esecutore dei lavori, per le opere di manutenzio-
ne straordinaria e le innovazioni, può essere costituito in
base ai singoli pagamenti dovuti se i lavori devono essere
eseguiti in relazione a un contratto che ne preveda il pa-
gamento graduale in funzione del loro progressivo stato
di pagamento. La previsione di cui alla nuova normativa è
stabilita sulla base della condizione contrattuale precisata
e, comunque, in alternativa alla costituzione di un Fondo
di importo pari ai lavori (com’era obbligatoriamente, pri-
ma della nuova normativa, per ogni caso).
SANZIONI. Le sanzioni per le infrazioni al regolamento
condominiale e di cui all’art. 70 disp. att. possono essere ir-
rogate (obbligatoriamente dall’amministratore, deve rite-
nersi) solo a seguito di delibera dell’assemblea approvata
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza de-
gli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edif‌icio, sia
in prima che in seconda convocazione (quorum costitutivi
già citati). La previsione dell’intervento dell’assemblea
(già ampiamente seguita, da tempo presente nel regola-
mento tipo della Confedilizia) deve essere naturalmente
confrontata con eventuali norme al proposito contenute
nei singoli regolamenti (contrattuali o assembleari) ed è
particolarmente opportuna dato che la riforma del 2012
ha sostituito l’importo pecuniario “secco” della sanzione
in precedenza previsto, con un importo variabile, ciò che
rende necessario che l’importo in concreto da applicarsi
venga stabilito dall’assemblea (e non dall’amministrato-
re). Resta aperto il problema dell’indispensabilità (come
si ritiene) o meno che i nuovi importi della legge di rifor-
ma siano recepiti nel regolamento.
Per completezza, è da dirsi che la nuova normativa pre-
vede anche che con Regolamento del Ministro della giu-

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