Negozio di accollo (Art. 1273 c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

Negozio di accollo1 (Art. 1273 c.c.)

Page 176

Tra

il sig . . . nato il . . . a . . . residente in . . . codice fiscale . . .

ed

il sig . . . nato il . . . a . . . residente in . . . codice fiscale . . .

premesso che

il sig. . . . ha venduto l'immobile sito in . . . al sig . . . il prezzo di euro . . . di cui euro . . . versategli da questi in conto, accolla all'accettante signor . . . di pagare l'ammontare della passività ipotecaria di euro . . . a carico di esso signor . . . verso il signor . . . per atto notarile . . . in deconto e così a saldo del detto prezzo di vendita, ferme le modalità di cui al rogito, onde e salvo il buon esito dell'accollo - dichiara soddisfatto il prezzo di vendita e comunque rinuncia all'ipoteca. . . . lì . . .

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[1] L'accollo è il negozio giuridico in forza del quale il terzo (accollante) si impegna verso il...

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